Cassation court dismisses appeal on easement claim, ruling appellate court correctly applied fee limits and rejected suspension request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the heirs of Francesca Rossi against the appellate court's judgment confirming their co-ownership of a driveway access. The appellants argued for a suspension of the judgment's enforceability due to potential irreparable damage, but the court correctly determined that such requests must be made before the appellate court, not the cassation court. Furthermore, the court found the appeal's claim regarding excessive litigation fees to be unfounded because the awarded amount fell within the statutory range. Consequently, the main appeal and the conditional incidental request for easement were rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 373 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: The request to suspend the enforceability of a judgment cannot be presented before the Court of Cassation but must be addressed to the appellate court, which has the power to order suspension or require a bond if execution would cause grave and irreparable damage.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22079/2016 R.G. proposto da PARIS GESUINA, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaella Bordogna e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio del secondo difensore; - ricorrente - contro CARRETTI MAURO e CARRETTI DANIELA, rappresentati e difesi dagli avv. Ernesto Nicola Tucci, Margherita Gemma Tucci, Elena Tomasi e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo, in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; - controricorrenti- 41 ('Z avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 142 depositata il 19 febbraio 2016, notificata ai soli fini esecutivi I'8 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2021 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Bergamo - Sezione distaccata di Grumello del Monte, con sentenza n. 132 del 08, rigettava la domanda proposta da Mauro e Daniela Carretti, i quali, nella qualità di eredi di Francesca Rossi, chiedevano nei confronti di Gesuina Paris e Mario Beiometti accertarsi la comproprietà dell'accesso carraie del loro fondo sito in Credaro, via Ugo Foscolo, identificato nella planimetria col n. 20, che collegava il terreno alla via pubblica, con condanna dei convenuti, la prima proprietaria del fondo confinante identificato nella planimetria al n. 30, alla rimessione in pristino del cancello e della recinzione di loro proprietà ovvero, in subordine, di accertamento della costituzione di un diritto di servitù di passo carraie a favore del loro fondo o, ancora, dell'intervenuta usucapione di detto diritto o, in estremo subordine, della costituzione di una servitù coattiva per interclusione del fondo; sul gravame interposto dai Carretti, la Corte d'appello di Brescia, nella resistenza degli appellati Gesuina Paris e Mario Belometti, dichiarata preliminarmente inammissibile l'eccezione di difetto di contraddittorio ex art. 102 c.p.c. per l'assoluta novità dei presupposti di fatto che la sorreggevano, accoglieva l'appello, dichiarando i Carretti comproprietari dell'accesso carraie che dalla via Ugo Foscolo conduceva al fondo di loro proprietà, accesso che raggiungeva entrambi i fondi delle parti in causa e che pertanto era oggetto del medesimo diritto di proprietà, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Mario Belometti, con condanna della Paris alle spese di entrambi i gradi.
La corte, a sostegno del riconoscimento del diritto di comproprietà sul tratto o accesso di via Ugo Foscolo, rilevava che la strada di lottizzazione resa transitabile con automezzi definita nell'atto di acquisto della dante causa Francesca Rossi (atto pubblico del 16.03.1974) come quella che giunge "sino all'altezza del lotto del presente atto" non era, come statuito dal giudice di prime cure, la via Papa Giovanni XXIII che attraversava i lotti 15 e 21, acquistati dalla Rossi in epoca antecedente al lotto n. 20 e aventi un accesso diretto sulla via pubblica, ma la via Ugo Foscolo, che attraversava anche il lotto n. 30 per giungere al lotto n.
20. Aggiungeva la corte che non potevano diversamente essere interpretati gli artt. 2 e 6 dell'atto di acquisto giacché, dovendo avere ciascun lotto un accesso sulla via pubblica, non poteva indicarsi l'accesso dai lotti 15 e 21 già di proprietà della stessa Rossi, divenendo così irrilevante la previsione; - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia ricorre Gesuina Paris sulla base di due motivi, cui resistono Mauro e Daniela Carretti con controricorso, che contiene richieste le quali parrebbero configurare un ricorso incidentale condizionato; - in prossimità dell'adunanza di camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito di autosufficienza e di improcedibilità per violazione dell'art. 369 n.
4) c.p.c., in quanto l'indicazione dei documenti e degli atti di causa operata dal ricorrente non preclude l'esatta comprensione delle doglianze, salvo quanto si dirà con riferimento a ciascuna di esse; - passando all'esame del merito, con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. delle norme sul giudicato esterno con riferimento alla sentenza n. 23 del 2005 del Tribunale di Bergamo che, nell'accogliere le domande della Paris svolte nei confronti di Francesca Rossi, dante causa dei Carretti, di Stefanina Paris e di Luigi Algisi, tutti proprietari dei fondi limitrofi al lotto n. 30, ha statuito l'arretramento delle recinzioni dei loro fondi sul fronte di via Ugo Foscolo e su quello della via privata che conduce alla proprietà di Gesuina Paris, così riconoscendo la proprietà esclusiva della stessa sulla strada che da tale via giunge al lotto n. 30, come risulterebbe anche da un accordo transattivo raggiunto, nel corso del giudizio d'appello, tra Gesuina Paris, Stefanina Paris e Luigi Algisi.
La censura è privo di pregio. È certamente vero, come osserva la ricorrente, che qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (così Cass. n. 27304 del 2018).
A ben vedere, tuttavia, la sentenza del Tribunale di Bergamo invocata dalla ricorrente - che assume avere valore di giudicato esterno - ha statuito esclusivamente sull'obbligo dei frontisti di arretrare le recinzioni dei loro fondi allo scopo di conformarsi alle previsioni del Regolamento Edilizio Comunale, che imponeva di lasciare una porzione di strada pari ad almeno tre metri. Il Tribunale, dunque, non ha mai statuito sulla proprietà esclusiva di Gesuina Paris rispetto alla strada di accesso, avendo affermato semplicemente che essa conduceva alla proprietà privata della stessa e che di tale proprietà costituiva l'accesso.
Considerato che l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale (Cass. n. 3669 del 2019), non sembra potersi sostenere che ai fini della statuizione di arretramento dei confini dei frontisti la proprietà esclusiva sulla strada di accesso dell'odierna ricorrente assurga a ineliminabile presupposto, come tale coperto da efficacia di giudicato. Ancora, la circostanza che Gesuina Paris abbia concluso, nel corso del giudizio d'appello, un accordo transattivo con Stefanina Paris e Luigi Algisi non prova alcunché, essendo irrilevante e soprattutto non opponibile ai Carretti e prima ancora alla loro dante causa, in quanto estranei all'accordo; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. del D.M. n. 55/2014 e dell'art.111 Cost., per avere la corte d'appello operato una liquidazione abnorme, illegittima e ingiustificata delle spese giudiziali pari ad euro 15.000,00, oltre accessori di legge per il grado d'appello, computando erroneamente la fase istruttoria, non svolta in concreto, e, pur trattandosi di una causa dal valore indeterminato che avrebbe richiesto l'applicazione di parametri medi, facendo ricorso a parametri ben più alti senza offrire alcuna idonea motivazione.
Il motivo palesemente non è fondato, dal momento che la fase istruttoria include anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati, ai sensi dell'articolo 4 d.m. 55/2014. Detta norma, infatti, al quinto comma indica "esemplificativamente" il contenuto delle fasi, dopo avere enunciato proprio che il compenso "è liquidato per fasi", che sono per il giudizio di cognizione la fase di studio della controversia (lettera a), fase introduttiva del giudizio (lettera b), fase istruttoria (lettera c), fase decisionale (lettera d). La lettera c), dunque, include nella fase istruttoria anche "l'esame ... dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione".
Non si può negare che sono deducibili "in funzione dell'istruzione" anche quei provvedimenti da cui si desume la non necessità di procedere ad istruzione, trattandosi evidentemente di una funzione negativa (cfr Cass. n. 20993 del 2020). Inoltre, quanto al valore medio si osserva che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.nn. n. 55 del 2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, essendo tenuto il giudice solo a quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (così Cass. n. 2386 del 2017).
Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (così Cass. n. 11601 del 2018). Dunque, non sussistendo alcun vincolo per il giudice al rispetto dei parametri tariffari medi, rientrando nella sua discrezionalità discostarsi da essi al fine di tener conto della maggiore complessità o urgenza delle questioni, solo uno scostamento apprezzabile da essi richiede una motivazione che faccia riferimento ai criteri di liquidazione impiegati (così Cass. n. 10343/2020).
Nella specie, peraltro, il massimo tariffario, computando tutte le fasi del giudizio, corrisponde ad euro 17.707,00, per cui il motivo è palesemente infondato, in quanto la quantificazione effettuata dal giudice d'appello si è collocata nell'ambito della forbice normativa, onde non è configurabile violazione della normativa stessa; - formula, infine, la ricorrente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevando che dall'esecuzione di essa deriverebbe alla parte ricorrente un danno grave e irreparabile ai sensi dell'art. 373 c.p.c.
Tale istanza non può trovare accoglimento in questa sede in quanto, proprio ai sensi del citato articolo, considerato che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata - nel caso che ci occupa il giudice d'appello - può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. L'istanza non è dunque proponibile innanzi al giudice di legittimità; - passando, infine, ad esaminare le richieste dei controricorrenti, che pacificamente integrano un ricorso incidentale condizionato, ossia la domanda di accertamento della costituzione di un diritto di servitù di passo carraie a favore del loro fondo o dell'intervenuta usucapione di detto diritto o, in estremo subordine, della costituzione di una servitù coattiva per interclusione del fondo, esse si devono intendere superate dal rigetto del primo motivo di ricorso principale.
Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, assorbito quello incidentale condizionato. Le spese del giudizio di legittimità - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato;condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti liquidate in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma