Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38313/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38313/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38313/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1542-2018 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FISCHIETTI MARTINO; - intimato - avverso la sentenza n. 1161/2017 del TRIBUNALE di MATERA, dgpú2ìtata il 20/10/2017; udita la relazione della causa svelta nella camerà di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 354 c.p, art. 91 c.p; Ordinanza — n. 38313/2021 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 1542/2018 PREMESSO CHE Il Ministero dell'interno ricorre per Cassazione avverso la sentenza 20 ottobre 2017, n. 1161, con la quale il Tribunale di Matera da un lato ha accolto l'appello (proposto dal ricorrente in nome proprio e della Prefettura di Matera) in quanto la sentenza di primo grado era stata resa nei confronti di una parte non legittimata rispetto alla domanda (la Prefettura di Matera) e ha annullato la sentenza impugnata con rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma dall'altro lato ha condannato il Ministero dell'interno al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario impugnabilità di decisioni incidentali spese di difesa impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 354 c.p
art. 91 c.p
354 c.p.c., ha poi condannato la parte vittoriosa al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, così contravvenendo a quanto disposto dall'art. 91 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1542-2018 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FISCHIETTI MARTINO; - intimato - avverso la sentenza n. 1161/2017 del TRIBUNALE di MATERA, dgpú2ìtata il 20/10/2017; udita la relazione della causa svelta nella camerà di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;

14. R.G. 1542/2018 PREMESSO CHE Il Ministero dell'interno ricorre per Cassazione avverso la sentenza 20 ottobre 2017, n. 1161, con la quale il Tribunale di Matera da un lato ha accolto l'appello (proposto dal ricorrente in nome proprio e della Prefettura di Matera) in quanto la sentenza di primo grado era stata resa nei confronti di una parte non legittimata rispetto alla domanda (la Prefettura di Matera) e ha annullato la sentenza impugnata con rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma dall'altro lato ha condannato il Ministero dell'interno al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

L'intimato Martino Fischietti non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dei principi generali del diritto in materia di ripartizione del carico delle spese (in relazione all'art. 360, n. 3)". Il motivo è fondato. Il giudice d'appello, dopo avere accolto l'impugnazione del Ministero dell'interno in relazione al difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Matera rispetto alla richiesta di annullamento della sanzione amministrativa irrogata all'opponente, e annullato la sentenza appellata con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ha poi condannato la parte vittoriosa al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, così contravvenendo a quanto disposto dall'art. 91 c.p.c.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Matera, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Matera in persona di diverso magistrato.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 14 luglio 2021. Il Presidente (Lorenzo Orilia) Il Funzionario