Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38311/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by correcting false deposit date based on official clerk's stamp and signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38311/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of a late appeal, ruling that the appeal was timely. The appellant argued the lower court incorrectly used a November deposit date instead of the April date stamped on the document. The court held that the official clerk's stamp and signature definitively established the April 10 deposit date, making the November appeal valid under the six-month statute of limitations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 comma 1 e Art. 327 cod. proc. civ.: The date of a judgment is legally determined by the official clerk's stamp and signature; if these indicate an earlier date than alleged, the appeal filed within six months of that date is admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations judgment deposit date clerk's official stamp procedural admissibility Cassation review timely appeal false application of law decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 comma 1 cod. proc. civ.
civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 133, comma 1 e dell'art.
Art. 327 cod. proc. civ.
Art. 133 comma 2 cod. proc. civ.
civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 133, comma 1 e dell'art.
art. 327 cod. proc. civ
art. 133 cod. proc. civ
civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 133, comma 1 e dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 18569/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

tec1/4_?);et ORDINANZA sul ricorso 8785-2018 proposto da: LASIO CLAUDIO EFISIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello 6, presso lo studio dell'avvocato Virginio Manfredi Frattarelli, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avvocato Luca Rocchi; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE; - intimato - avverso la sentenza n. 17199/2017 del TRIBUNALE dì ROMA, depositata il 13/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: 202. - Lasio Claudio Efisio impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che, quale giudice d'appello, ha dichiarato inammissibile il gravame da lui proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 48201/2014 per tardività dell'impugnazione; -in particolare, il giudice d'appello ha ritenuto che la sentenza impugnata era stata depositata il 14 novembre 2014 e che, pertanto, l'impugnazione proposta in data 10 novembre 2015, sul presupposto che la sentenza fosse stata, invece, depositata il 10 aprile 2015, era tardiva perché effettuata oltre il termine di 6 mesi, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. per i procedimenti instaurati dopo il 4 luglio 2009 (ex. art.46 comma 17 e 58, comma 1, legge n. 69/2009); -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta sulla base di un unico motivo; -non ha svolto attività difensiva l'intimata Roma Capitale; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 133, comma 1 e dell'art. 327 cod. proc. civ. per avere il Tribunale di Roma, quale giudice d'appello, erroneamente applicato il cit. art. 133 cod. proc. civ., richiamando il precedente costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n.18569/2016; -assume il ricorrente che la sentenza appellata recava la data di deposito del 10 aprile 2015 segnata dal timbro e firma del cancelliere mentre nessuna attestazione accompagnava l'indicazione della data del 14 novembre 2014; - nel caso di specie non era applicabile, ad avviso del ricorrente, la soluzione adottata dalla Corte di cassazione nel Ric. 2018 n. 08785 sez. 52 - ud. 13-07-2021 -2- precedente n.18569/2016, richiamato dal Tribunale, sul diverso presupposto di fatto costituito dalla discrepanza tra la data di deposito e la data di pubblicazione, poichè nel caso oggetto della citata pronuncia entrambe le date erano accompagnate da timbro e firma del cancelliere; -nel caso di cui al presente ricorso, invece, l'unica data accompagnata da timbro e dalla firma del cancelliere è quella del deposito avvenuto il 10 aprile 2015; -la censura è fondata; -dispone l'art. 133 comma 1, cod. proc. civ. che la sentenza è resa pubblica mediante il deposito nella cancelleria del giudice; -nel caso di specie il deposito è inequivocabilmente avvenuto il 10 aprile 2015, come attestatato dal timbro con la data e la firma del cancelliere, attraverso le sole indicazioni idonee, ai sensi dell'art. 133, comma 2, cod. proc. civ., a dare atto del deposito cui segue la comunicazione alle parti; -ne consegue che solo a partire dall'esecuzione di tali adempimenti, risalenti al 10 aprile 2015 e non al 14 novembre 2014, data rispetto alla quale difetta sia l'attestazione di deposito che la data e la firma del cancelliere, la sentenza era appellabile; -conseguentemente il gravame depositato il 10 novembre 2015 deve essere considerato tempestivo ai sensi dell'art. 327 cod. proc.civ., tenuto conto che nel caso di specie il termine di sei mesi ricomprendeva pure la sospensione feriale; -il ricorso va, quindi, accolto e la pronuncia impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che riesaminerà l'appello alla luce dei richiamati principi processuali e provvederà, altresì, alle spese di lite.

P.Q.M.

Ric. 2018 n. 08785 sez. 52 - ud. 13-07-2021 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alle spese di lite. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 13 luglio 2021. Il Frsidente orjan Il Funzionari Olut: 42- jtS.494' 41f21.1.