Cassation court allows lawyer's fee claim by rejecting inadmissibility based on missing file transfer request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against the appellate court's declaration of inadmissibility regarding a fee dispute. The lower court had rejected the claim because the appellant allegedly failed to request the file transfer within twenty days as required by Article 369 of the Code of Civil Procedure. The Supreme Court ruled that this specific procedural requirement does not sanction the entire claim's failure, only specific listed acts, and that the dispute regarding the fee remains subject to the special procedure of the 2011 decree even if the client contests the debt's existence. Consequently, the appellate order was annulled and the case remanded for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. 150/2011: The failure to request the file transfer under the final paragraph of Article 369 of the Code of Civil Procedure does not render the entire claim inadmissible, and disputes over lawyer fees remain subject to the special procedure of the 2011 decree regardless of client contestations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 21691-2016 proposto da: AFFANNATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso daAl-Tavvocato GIUSE-RPE AFFANNATp; - ricorrente - contro MASIERO VALENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA N.86, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MELUCCO; - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
13. R.G. 21691/2016 PREMESSO CHE L'avvocato Giuseppe Affannato ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia depositata il 22 aprile 2016, che ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal ricorrente contro Valentino Masiero, per la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in favore del convenuto, domanda da quest'ultimo contestata anche nell'an della pretesa. Resiste con controricorso Valentino Masiero. Con atto datato 7 marzo 2018 i difensori del controricorrente hanno dichiarato di rinunciare al mandato loro conferito.
Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto tra i documenti allegati non vi è l'indicazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, documento di cui l'art. 369 c.p.c. prevedrebbe il deposito entro venti giorni dalla notificazione del ricorso a pena di inammissibilità del medesimo. Al riguardo va precisato che l'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c. prescrive al ricorrente di chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione alla cancelleria di questa Corte del fascicolo d'ufficio e che la richiesta deve essere depositata insieme al ricorso, ma non sanziona il mancato deposito con l'improcedibilità (come invece fa per gli atti elencati al secondo comma).
2. Il ricorso contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 del d.lgs. 150/2011", avendo la Corte d'appello errato nel dichiarare sic et simpliciter inammissibile il ricorso sul presupposto che la controversia verteva anche sull'an della richiesta. Il motivo è fondato. Come hanno affermato le sezioni unite con la pronuncia n. 4485/2018, "la controversia di cui all'art. 28 della I. n.794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur".
3. Il ricorso va pertanto accolto, l'ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 21 aprile 2021.