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Ordinanza — n. 38280/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, ending proceedings without fee assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38280/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the appeal. The appellant, Pasetto Ivonne, had previously filed a recourse against a second-instance judgment but subsequently submitted a formal act of renunciation. Consequently, the court ruled that no further action was required and no costs needed to be determined since the opposing party had not contested the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391 comma 4 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a ruling on costs when the respondent has not offered a defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Italian civil procedure no costs ruling voluntary renunciation condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 comma 4 c.p.c.
RILEVATO CHE: - parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; - ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17693/2016 R.G. proposto da PASETTO IVONNE, rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Rizzicca, con domicilio eletto in Roma, Via Paolo Frisi n. 24. — RICORRENTI- contro PATARA ELENA. - INTIMATA— nonché CONDOMINIO DI VIA MOCENIGO N. 26 DI ROMA, in persona dell'amministratore p.t., DIECI PAOLO, CENCIARELLI ANDREA, PIZZI ROSSANO, MONACCHIA UMBERTO, BENNI ACHILLE, GARAVANI LOREDANA, PECNJIK STEVAN, PISANI GIOVANNI, BALDARI ORIETTA, PERRIS MARTINA. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4119/2015, depositata in data 9.7.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.6.2021, dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; - ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. non occorre provvedere sulle spese, poiché i resistenti non hanno svolto difese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 17.6.2021. IL PRESIDENTE Uba