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Ordinanza — n. 38248/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to notify and obtain acceptance of withdrawal of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38248/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to complete the formalities required for withdrawing the appeal. Although the appellant deposited a withdrawal act, it was neither notified to the opposing party nor accepted by their counsel. Consequently, the court ruled that the proceedings could not be extinguished but must be dismissed for lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal requires notification to the opposing party and proof of their acceptance; without these formalities, the appeal is inadmissible due to lack of interest rather than extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal notification requirements lack of interest inadmissible appeal procedural formalities desistenza dall'azione opposizione al precetto esecutivo credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater dPR 115/02
Art. 13 comma 1 bis dPR 115/02
art 390 cod. proc. civ
Difatti la società impugnante ha, bensì, depositato l'atto di rinunzia, ex art 390 cod. proc. civ., ma non ha completato le formalità richieste dal citato articolo posto che detto atto non risulta notificato alla controparte costituita o suo difensore né v'è prova della sua accettazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 1 n° 13923/19
Un tanto comporta che non può esser dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, bensì va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta I carenza d'interesse palesata dalla parte ricorrente - Cass. sez. 1 n° 13923/19, Cass.
Cass. sez. 3 n° 12743/16
1 n° 13923/19, Cass. sez. 3 n° 12743/16 -.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8943-2017 proposto da: TECNITALIA ENGINEERING SRL IN PERSONA DELL'ING., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 305, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO DI TULLIO; - ricorrente - contro D'AMICO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PAGANICA, 13, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CAPOZZOLI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6228/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Consigliere e Presidente Dott.

SERGIO GORJAN;Fatti di causa Il dott. Ing. Claudio D'Amico chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo avverso la srl Trenitalia Green Engineering per la somma di C 977.479,95 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore della società cliente nell'ambito della realizzazione di tratto autostradale. La srl Trenitalia Engineering propose tempestiva opposizione, che venne accolta dal Tribunale capitolino, ed il professionista propose gravame avanti al Corte d'Appello di Roma. La Corte capitolina, resistendo la società, ebbe ad accogliere il gravame ed a rigettare l'originaria opposizione al decreto ingiuntivo svolta dalla società gravata.

La srl Trenitalia Engineering ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Collegio romano articolato su due motivi. Il D'Amico resiste con controricorso. Con atto depositato il 6.9.2021 e sottoscritto dai due difensori della società ricorrente, ritualmente abilitati dai poteri di procura, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso per la cassazione della sentenza impugnata. L'atto di rinuncia non risulta notificato alla controparte né accettato. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla srl Green Energy va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Difatti la società impugnante ha, bensì, depositato l'atto di rinunzia, ex art 390 cod. proc. civ., ma non ha completato le formalità richieste dal citato articolo posto che detto atto non risulta notificato alla controparte costituita o suo difensore né v'è prova della sua accettazione. Un tanto comporta che non può esser dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, bensì va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta I carenza d'interesse palesata dalla parte ricorrente - Cass. sez. 1 n° 13923/19, Cass. sez. 3 n° 12743/16 -.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questa lite di legittimità in favore del D'Amico, tassate in C 8.000,00, di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense. Parte ricorrente è tenuta anche al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere al D'Amico le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in C 8.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio del 14 ott