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Ordinanza — n. 38246/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding construction contract dispute over contractor standing and discount application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38246/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the condominium's appeal against the appellate court's decision dismissing the construction company's opposition to a default judgment. The lower court correctly determined that the contractor had exclusive processual representation rights at the time the lawsuit was filed, despite the association's later dissolution. Furthermore, the court upheld the exclusion of a price discount because the preliminary estimate did not constitute the contract's price term, and the alleged agreement for extra-contractual work was not substantiated. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5; Art. 643, comma 3 cod. proc. civ.; Art. 2697, 2727 c.c.: The court must examine decisive facts regarding standing and contract terms; a preliminary estimate does not define the price, and later association dissolution does not retroactively invalidate prior processual representation.

Parole chiave

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contractual standing processual representation default judgment price discount extra-contractual work association dissolution litigation costs edilizia abitativa agevolata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
Art. 643, comma 3 cod. proc. civ.
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21410-2016 proposto da: CONDOMINIO VIA FRIULI FOLIGNO , elettivamente domiciliato r in Roma, Via Marianna Dionigi, 29, presso lo studio dell'avvocato Ernesto Aliberti, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Salari; - ricorrente - contro A.B.I.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Mariconda con studio in Napoli via A.Diaz n.8; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2471/2016 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 20/06/2016 e notificata il 20/6/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -il Condominio Via Friuli sito a Foligno impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in accoglimento del gravame proposto dalla società A.B.I.M.

Costruzioni s.r.l. (d'ora in poi solo ABIM), ha respinto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo richiesto dalla ABIM per il pagamento di euro 20.315,45 oltre interessi e spese a titolo di compenso dei lavori oggetto del contratto d'appalto stipulato il 3 giugno 1999 tra il Condominio e la ditta Morettini Giorgio, in proprio e quale mandataria della A.T.I. costituita tra la ditta Giorgio Morettini Paracucchi di Foligno, la COAP Generali s.r.l. di Napoli e l'A.B.I.M,. Costruzioni Generali s.r.l. di Napoli; - la corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione dell'ABIM sollevata dal Condominio ritenendo che con il contratto costitutivo dell'ATI era stata conferita irrevocabilmente la rappresentanza processuale esclusiva all'impresa mandataria Giorgio Morettini; -diversamente opinando, la corte napoletana ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e, nel merito, ha osservato come la delibera del 4 giugno 2002 intervenuta fra le medesime imprese costituenti l'ATI aveva disciplinato lo scioglimento dell'associazione per intervenuto raggiungimento dello scopo, stabilito che gli importi ancora dovuti a saldo dal Condominio dovessero essere ripartiti fra la società A.B.I.M. e la C.O.A.P. Costruzioni Generali s.r.l. e disposto che la mandataria quale capogruppo era esonerata e priva di poteri per qualsiasi azione relativa al contratto di appalto con il condominio in quanto l'ATI è estinta (cfr. pag.5 della sentenza);

Ric. 2016 n. 21410 sez. 52 - ud. 11-05-2021 -2- -inoltre la corte territoriale ha riconosciuto l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo escludendo la previsione dello sconto allegato dall'opponente poiché tale previsione, presente nel preventivo, era poi stato esclusa nel contratto sottoscritto tra le parti perché, come allegato dalla creditrice oppostane parti avevano concordato che per l'intero prezzo di esecuzione del contratto senza sconto l'ATI avrebbe eseguito anche ulteriori lavori extracontrattuali, non indicati nella contabilità finale in quanto non suscettibili del finanziamento pubblico concesso per i lavori di riparazione e miglioramento sismico; -la cassazione della sentenza impugnata è chiesta dal Condominio sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società A.B.I.M.; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo e relative all'eccepito difetto di legittimazione attiva, per non avere la corte territoriale considerato che al momento dell'instaurazione del procedimento non era avvenuto lo scioglimento della ATI; -il motivo è infondato perché quando si è determinata la pendenza della lite ai sensi dell'articolo 643, comma 3, cod. proc. civ. con la notifica in data 13 luglio 2002 del decreto ingiuntivo (emesso il 14 giugno 2002), era già intervenuta la delibera del 4 giugno 2002 ed era anche già stata notificata all'amministratore del Condominio in data 12 giugno 2002 (cfr. pag.3 del controricorso e non contestate neppure nella memoria illustrativa del Condominio ricorrente); -con il secondo motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la corte negato lo sconto del 10°/0 così Ric. 2016 n. 21410 sez. 52 - ud. 11-05-2021 -3- / / omettendo la valutazione di elementi decisivi e di regole di esperienza in relazione agli articoli 2697 2727 del codice civile; -assume parte ricorrente che la corte d'appello aveva omesso di considerare che nel contratto d'appalto tra i documenti richiamati vi era anche il preventivo dell'impresa nel quale lo sconto era specificamente indicato; -la censura è infondata; -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la corte territoriale ha considerato il preventivo nel quale era indicato lo sto motivatamente escludendo che lo stesso potesse integrare il contenuto del contratto che nulla prevedeva in proposito, essendo esso richiamato dall'art. 1 del medesimo contratto solo ai fini della individuazione dell'oggetto del contratto (e non del prezzo) come indicato nella rubrica dell'articolo; -la corte napoletana ha, inoltre, verificato l'effettiva previsione di un accordo su lavori extracontratto come sostenuto dall'ABIM, sicchè la censura è destituita di fondamento; -il ricorso è dunque destinato al rigetto, e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Ric. 2016 n. 21410 sez. 52 - ud. 11-05-2021 -4- euro 2935,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione