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Ordinanza — n. 38242/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on contract interpretation, upholding appellate court's adherence to literal text over prior agreement references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38242/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal filed by buyers against a second-instance decision that rejected their request to terminate a holiday apartment sales contract. The buyers argued the appellate court ignored a prior preliminary contract's 'guaranteed rent' clause by focusing solely on the literal text of the final contract. The court ruled that contract interpretation belongs to the lower courts and requires adherence to statutory canons, prioritizing the literal wording of the final agreement over references to the preliminary one.

Regesto Legislator

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Art. 1362 ss. c.c.; The interpretation of contracts is the exclusive domain of the court of first instance, and its review by the Supreme Court is limited to violations of statutory hermeneutic canons, where the literal element holds priority.

Parole chiave

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contract interpretation literal rule preliminary contract termination for breach appellate review garanzia di locazione non pagata inadempimento del locatore adempimento dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 ss. c.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.20294/2019
c.c., canoni ermeneutici rispetto ai quali carattere prioritario spetta all'elemento letterale (per tutte cfr., da ultimo, Cass.20294/2019).
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 11054-2016 proposto da: D'AGOSTINO CONCETTA, FARES CIRO, rappresentati e difesi dall'avv. VINCENZO ROCCO; - ricorrenti - contro SAGITTARIO DISTRIBUZIONI SRL IN PERSONA DEL LEGALE Cu t-Q RAPP.TE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO BORDONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1685/2015 della CORTE1314 D'APPELLO di BARI, depositata il 28/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA I BESSO MARCHEIS;

15. R.G. 11054/2016 PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 512/2011, ha accolto la domanda di risoluzione di un contratto di vendita del diritto di utilizzazione, per una settimana all'anno, di un appartamento facente parte di un complesso turistico residenziale a Santo Domingo, per grave inadempimento della venditrice, condannando la medesima a restituire il prezzo corrisposto pari a euro 16.400; il Tribunale ha invece rigettato la domanda volta a ottenere la restituzione degli oneri di gestione versati, condannando gli attori Ciro Fares e Concetta D'Agostino a pagare euro 47,50 a titolo di oneri di gestione del primo trimestre del 2010; accertato l'inadempimento della convenuta in ordine alla clausola c.d. di affitto garantito, il Tribunale ha infine condannato la medesima a pagare euro 1.500 per l'anno 2009.

2. La società Sagittario distribuzione s.r.l. ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Bari - con sentenza 28 ottobre 2016, n. 1685 - in parziale riforma della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di vendita, condannando gli appellati Ciro Fares e Concetta D'Agostino al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 142,50, in aggiunta all'importo di euro 47,50 già oggetto di pronuncia di condanna in primo grado. Avverso la pronuncia ricorrono per cassazione Ciro Fares e Concetta D'Agostino.

Resiste con controricorso la società Sagittario Distribuzioni s.r.l. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso si articola in un motivo che denuncia "omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti". La Corte d'appello, nel riformare la decisione di primo grado che aveva pronunciato la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento alla clausola contenuta nel contratto preliminare stipulato il 10 marzo 2008 (la clausola di c.d. affitto garantito, in forza della quale la venditrice era obbligata a versare euro 1.500 per ciascun anno di mancata fruizione dell'appartamento), avrebbe considerato unicamente la formulazione letterale della clausola contenuta nel contratto definitivo datato 3 marzo 2008 ("il presente contratto annulla tutti i precedenti accordi verbali e scritti"), senza considerare un documento informativo allegato al medesimo contratto ove, relativamente agli oneri aggiuntivi, veniva richiamato il contratto preliminare del 1° marzo 2008, richiamo che determinerebbe la perdurante vigenza della clausola di c.d. affitto garantito contenuta nel preliminare.

Il motivo non può essere accolto. L'interpretazione del contratto è attività che spetta al giudice di merito e la cui sindacabilità di fronte a questa Corte è limitata alla violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., canoni ermeneutici rispetto ai quali carattere prioritario spetta all'elemento letterale (per tutte cfr., da ultimo, Cass.20294/2019). Il giudice d'appello ha interpretato i due contratti, valorizzando il tenore letterale del secondo, attenendosi quindi ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (né d'altro canto i ricorrenti denunciano la violazione di uno dei suddetti canoni).

Rispetto a tale interpretazione non assume carattere decisivo il rinvio, presente in un documento allegato al contratto definitivo, a una specifica clausola del preliminare, non impedendo l'esistenza di tale richiamo che il preliminare debba per il resto intendersi come annullato, così come chiaramente dispone la clausola del contratto definitivo. II. Il ricorso va quindi rigettato. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 27 aprile 2021. Il Presid