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Ordinanza — n. 38240/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38240/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38240/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9464/2016 R.G. proposto da POSSENTI CRISTINA, rappresentata e difesa dall'Avv. Erminio Colazingari, con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, via Gaggiano n. 39, presso lo studio dell'Avv. Maria Fonti; - ricorrente - contro POSSENTI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Greco del foro di Roma, con procura speciale a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, via Trapani n. 19 presso lo studio del medesimo difensore; - controricorrente - contro POSSENTI ELZA, GRECO ROMANO, GRECO GIULIA e GRECO MARCO; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA n. 6454 depositata il 19 novembre 2015.

Regesto Legislator

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art. 404 c.p; Ordinanza — n. 38240/2021 — snciv · Corte di Cassazione: L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art. 306, comma 1, c.p.c. (secondo cui "il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione"), con la conseguenza che essendo stata la rinunzia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, anche quanto alla compensazione delle spese, nulla va disposto anche quanto a detta voce.

Parole chiave

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acquisto del possesso prova della proprietà negozio giuridico immobiliare accesso al fondo ipoteca legale del venditore regime della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 404 c.p
Adolfo Possenti, confermava la pronuncia del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, di rigetto dell'opposizione proposta ex art. 404 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9464/2016 R.G. proposto da POSSENTI CRISTINA, rappresentata e difesa dall'Avv. Erminio Colazingari, con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, via Gaggiano n. 39, presso lo studio dell'Avv. Maria Fonti; - ricorrente - contro POSSENTI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Greco del foro di Roma, con procura speciale a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, via Trapani n. 19 presso lo studio del medesimo difensore; - controricorrente - contro POSSENTI ELZA, GRECO ROMANO, GRECO GIULIA e GRECO MARCO; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA n. 6454 depositata il 19 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2021 dal Consigliere Milena Falaschi. FATTO E DIRITTO Cristina Possenti proponeva ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, nel rigettare il gravame formulato da Elza e Cristina Possenti, quest'ultima in proprio e quale erede del sig. Adolfo Possenti, confermava la pronuncia del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, di rigetto dell'opposizione proposta ex art. 404 c.p.c. da Elza e Adolfo Possenti e da Pompilia Pallotta avverso la sentenza n. 60/2000 dello stesso Tribunale, che aveva riconosciuto Roberto Possenti quale unico proprietario per intervenuta usucapione del terreno, con sovrastante fabbricato, sito in Palombara Sabina, frazione Cretone, via Napoli 3.

La Corte d'appello escludeva, in primo luogo, che Elza e Cristina Possenti fossero litisconsorti necessarie pretermesse nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 60/2000, che aveva dichiarato Roberto Possenti proprietario per usucapione. Le appellanti, infatti, non vantavano sui beni usucapiti alcun diritto formale, ma al più, a seguito del decesso di Vincenzo Possenti, un rapporto di fatto di natura possessoria. Correttamente, dunque, il sig. Roberto Possenti aveva istaurato il contraddittorio nei confronti dei soli intestatari formali dei beni, Romano, Giulia e Marco Greco.

La Corte osservava, inoltre, che l'atto di transazione del 4 marzo 1996, cui le parti erano pervenute nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, non valeva a fondare la legittimazione ad intervenire nel giudizio in discorso, in quanto tale atto prevedeva espressamente sul solo assegnatario della quota "A", ossia su Roberto Possenti, l'onere di intraprendere l'azione di usucapione dei beni compresi nella quota, al fine di regolarizzare la situazione di fatto di tali immobili. A nulla rilevava, altresì, la deduzione di Cristina Possenti in ordine all'intervenuta declaratoria di nullità di tale atto di transazione con la sentenza n. 1245/2009, in quanto esso si poneva come mero "fatto storico" in cui veniva cristallizzata la volontà dei fratelli Possenti in relazione alla divisione del patrimonio dei genitori, a prescindere dalla sua efficacia o validità.

Difettava dunque il presupposto che legittima il terzo a proporre opposizione ordinaria, ossia la titolarità di una situazione giuridica incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata. Ha resistito al ricorso Roberto Possenti, con controricorso, sono rimaste intimate le restanti parti. Fissata udienza camerale al 18 marzo 2021, in imminenza della stessa (il giorno 11.03.2021) la ricorrente depositava in cancelleria copia di atto di rinuncia, notificato al controricorrente che lo sottoscriveva per adesione alla rinuncia essendo intervenuta fra le medesime parti un accordo transattivo che aveva risolto il contenzioso.

L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art. 306, comma 1, c.p.c. (secondo cui "il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione"), con la conseguenza che essendo stata la rinunzia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, anche quanto alla compensazione delle spese, nulla va disposto anche quanto a detta voce.

In conclusione, da quanto sopra consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.).Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), il quale prevedete l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr.

Cass. 30 settembre 2015 n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione c