Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38232/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 38232/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38232/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Cfr. Cass. (ord.) 22.7.2019, n. 19695, secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, 1° co. 1, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 Cost, art. 369 cod. proc. civ, art. 285 cod. proc. civ; Sentenza — n. 38232/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Il curatore controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione della legge n. 197/1991 e degli artt. 2727 e 2729, 1° co., cod. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
restituzione di fondo valore di riscatto stima di immobili esteri liquidazione di fondi compravendita immobiliare contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 Cost
art. 369 cod. proc. civ
24 Cost., poiché la disposizione dell'art. 369 cod. proc. civ.
art. 285 cod. proc. civ
3466).• ;;-6 Altresì, che non è dato in alcun modo rinvenire agli atti copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, specificamente ai sensi dell'art. 285 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente PU SENTENZA sul ricorso n. 25117 - 2018 R.G. proposto da: SCARLETTA s.r.l. - p.i.v.a. 04893861007 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Di Monte in virtù di procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie, n. 9, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Notaro. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della "N.D.C. di Di Campli Raffaele & C." s.a.s. e del socio accomandatario, Raffaele Di Campli, in persona del curatore dottor Giovanni Di Tommaso, elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via Dell'Asilo, n. 3, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Salini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 836 - 24.4/10.5.2018 della Corte d'Appello de L'Aquila, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 28 settembre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l'accoglimento del sesto motivo del ricorso, udito l'avvocato Giancarlo Notaro per la ricorrente, udito l'avvocato Ida Di Domenica per il controricorrente, FATTI DI CAUSA 1. Con atto notificato il 4.5.2007 il curatore del fallimento della "N.D.C. di Di Campli Raffaele & C." s.a.s. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Lanciano la "Scarletta" s.r.l.

Esponeva che con atto per notar Colantonio del 30.4.2003 la s.a.s. poi fallita aveva venduto alla s.r.l. convenuta taluni immobili per il prezzo complessivo di euro 362.000,00. Esponeva che dalla documentazione dell'accomandita fallita non si desumeva riscontro della riscossione del prezzo della compravendita e che il legale rappresentante della società alienante era la medesima persona del legale rappresentante della società acquirente. Chiedeva, tra l'altro, accertarsi e dichiararsi che la compravendita in data 30.4.2003 era in via assoluta simulata.

2. Si costituiva la "Scarletta" s.r.l. Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

3. All'esito dell'istruzione probatoria, con sentenza n. 119/2012 il Tribunale di Lanciano dichiarava la simulazione assoluta della compravendita in data 30.4.2003 e, per l'effetto, condannava la s.r.l. convenuta alla restituzione degli immobili indicati in motivazione al n. 2, al n. 3, al n. 4 ed al n. 5, condannava la s.r.l. convenuta a pagare all'attore il prezzo dell'immobile indicato in motivazione al n. 1, nella misura indicata nell'atto di compravendita, con rivalutazione ed interessi, condannava la convenuta alle spese di lite.

4. Proponeva appello la "Scarletta" s.r.l. Resisteva il curatore del fallimento della "N.D.C. " s.a.s.

5. Con sentenza n. 836 - 24.4/10.5.2018 la Corte d'Appello de L'Aquila rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Scarletta" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese. Il curatore del fallimento della "N.D.C. di Di Campli Raffaele & C." s.a.s. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Il curatore controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione della legge n. 197/1991 e degli artt. 2727 e 2729, 1° co., cod. civ.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709, 2710, 2727 e 2729, 10 co., cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, 1° co., cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.

11. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.

12. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.

13. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 56 I.fall.

14. Il ricorso è improcedibile ex art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ.

15. Questo Giudice del diritto spiega che la previsione - di cui all'art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1° co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve; che, nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere, quindi, dichiarato improcedibile; che tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all'art. 24 Cost., poiché la disposizione dell'art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito (cfr.

Cass.11.5.2010, n. 11376; Cass. 27.1.2015, n. 1443). Le sezioni unite di questa Corte, dal canto loro, hanno puntualizzato, con statuizione n. 10648 del 2.5.2017, che in tema di giudizio di cassazione deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

16. Su tale scorta si evidenzia quanto segue. Innanzitutto, che la s.r.l. ricorrente ha espressamente dichiarato che la sentenza n. 836/2018 della Corte d'Appello de L'Aquila le è stata notificata in data (martedì) 15 maggio 2018 (cfr. ricorso, pag.

1. Cfr. Cass. (ord.) 22.7.2019, n. 19695, secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, 1° co. 1, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente;

Cass. sez. lav. 12.2.2020, n. 3466).• ;;-6 Altresì, che non è dato in alcun modo rinvenire agli atti copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, specificamente ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., debitamente depositata unitamente al ricorso - si ribadisce - nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al 1° co. dell'art. 369 cod. proc. civ. Infine, che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data (lunedì) 16 luglio 2018, in ogni caso decorso il termine di sessanta giorni a far data da (giovedì) 10 maggio 2018, dì di deposito della sentenza n. 836/2018 della Corte d'Appello de L'Aquila.

17. In dipendenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare al curatore fallimentare controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente, "Scarletta" s.r.I., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "N.D.C. di Di Campli Raffaele &. C." s.a.s., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della „9. s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre