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Ordinanza — n. 38231/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding indirect donation reduction, rejecting new evidence on payment source.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38231/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal challenging a lower court's rejection of a reduction claim for indirect donation. The appellants argued that new documents proving the father paid for a property purchase should have been admitted to negate the indirect donation theory. The court held that the documents lacked decisiveness and that the father's payment did not preclude the existence of an indirect donation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The court may reject new evidence offered in cassation if it lacks decisiveness, as the fact of payment by a parent does not contradict the existence of an indirect donation.

Parole chiave

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indirect donation reduction of legitime new evidence admissibility decisiveness requirement payment source proof cassation appeal legal costs allocation rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
281 -sexies c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
d.m. 20 luglio 2012, n. 140
Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, in relazione all'art.
d.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R.
art. 281 -sexies c.p
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 281 -sexies c.p.c., in relazione all'art.
art. 352 c.p
Questa è stata assunta dalla Corte d'appello secondo il modello decisorio di cui al primo comma dell'art. 352 c.p.c., salva la preventiva e congiunta rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
art. 2697 c.c
Si ricorda che la violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 740 c.c
L'art. 740 c.c., in tema di collazione, chiarisce che "Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo".
art. 1180 c.c
Infatti, ai fini dell'integrazione della fattispecie non si richiede il pagamento diretto al terzo venditore ai sensi dell'art. 1180 c.c.
art. 115 c.p
Si sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente applicato il principio di non contestazione sancito dal nuovo testo dell'art. 115 c.p.c.
art. 167 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6306/2016
Si richiamano principi riguardanti la liquidazione delle spese in giudizi articolati in più fasi, mentre nella specie la Corte ha liquidato le sole spese del grado (Cass. n. 6306/2016).
Cass. n. 22983/2014
Le ricorrenti censurano la decisione, ma neanche deducono che l'importo complessivo liquidato supera il massimo della tariffa derivante dalla sommatoria delle voci previste per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (Cass. n. 22983/2014).
Cass. n. 20289/2015
La liquidazione giudiziale, qualora sia contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa, non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 20289/2015).
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Testo completo

uente ))2 ORDINANZA sul ricorso 27393-2016 proposto da: RUSSO CYNTHIA ERICA, RUSSO NIARIAGRAZIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PO 22, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO PERNAZZA, rappresentate e difese dagli avvocati PIER GIORGIO MARINELLI, GIOVANNI MALINCONICO; - ricorrenti - contro RUSSO TERESA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO CICCARESE, ANTONELLA CICCARESE; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3705/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 9/6/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che: (7-( Il Tribunale di Latina ha rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da Russo Cvnthia Erica e Russo Mariagrazia relativamente alla successione di Russo Salvatore, deceduto ab intestato in Latina il 2 aprile 1992, lasciando le figlie Russo Teresa e Russo Anna e le attrici, discendenti del figlio premorto Russo Enrico. La domanda di riduzione era stata proposta contro la donazione con la quale il defunto Russo Salvatore aveva trasferito alle figlie l'intero patrimonio immobiliare, essendo deceduto senza lasciare beni relitti.

In particolare, il Tribunale - in presenza di una dichiarazione delle attrici del 15 febbraio 1991, con la quale queste avevano riconosciuto che il prezzo di un immobile, acquistato dal padre Russo Enrico nel 1970, era stato versato dal defunto; e avevano riconosciuto inoltre di essere a loro volta beneficiarie di elargizioni in denaro, da parte dell'ascendente — ha ritenuto fondata la tesi delle convenute, le quali, costituendosi nel giudizio, avevano eccepito che l'imputazione ex se di tali liberalità escludeva la lesione di legittima e la necessità di ulteriori prelievi in danno delle donatarie.

Nello stesso tempo il Tribunale ha ritenuto inammissibile la produzione di nuovi documenti da parte delle attrici. Con tali documenti le attrici intendevano provare che, in relazione all'acquisto immobiliare del 1970, il loro genitore non aveva ricevuto alcuna liberalità del de cuius, avendo pagato il prezzo in parte mediante acconto in contanti e per altra parte a rate mediante cambiali (scrittura privata del 30 dicembre 1970, intercorsa fra Russo Enrico e il venditore e i titoli cambiari). All'esito del giudizio di impugnazione, svoltosi nel contraddittorio fra le originarie attrici e Russo Teresa, essendo deceduta già in primo grado Russo Anna, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.

Essa, da un lato, ha riconosciuto che la veridicità della scrittura del 1991 non era inficiata dagli elementi Ric. 2016 n. 27393 sez. 52 - ud. 25-11-2020 -2- addotti dalle attrici, le quali, solo in grado d'appello, avevano dedotto che la dichiarazione era stata firmata solo per ricevere la somma di lire 50.000.000; dall'altro, ha riconosciuto che i documenti prodotti in secondo tempo dalle appellanti, giustamente non ammessi dal primo giudice, erano privi del carattere della decisività, essenziale per potersene giustificare la produzione in appello, richiamando ancora una volta il contenuto della scrittura del 1991.

Per la cassazione della sentenza Russo Cvnthia Erika e Russo Maria hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi. Russo Teresa ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo per acquisire il verbale dell'udienza collegiale dinanzi alla Corte d'appello. La controricorrente ha depositato memoria in vista della nuova udienza camerale. Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 281 -sexies c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nonostante la causa sia stata espressamente decisa ex art. 281 -sexies c.p.c. all'udienza del 19 aprile 2016, la motivazione non fu letta contestualmente, ma depositata successivamente in data 9 giugno 2016. L'art. 281 -se,,des c.p.c. implica che con la lettura del dispositivo il giudice consumi non solo il suo potere decisorio ma anche quello motivazionale risultando quindi irricevibile e irrilevante la motivazione postuma.

Il motivo è infondato. Risulta dal verbale dell'udienza collegiale dinanzi alla Corte d'appello di Roma del 19 aprile 2016 che la causa non fu decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ma sull'accordo delle parti, Ric. 2016 n. 27393 sez. 52 - ud. 25-11-2020 -3- trattenuta in decisione senza concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Pertanto, il riferimento all'art. 281-sexies c.p.c., che si legge nella sentenza, costituisce frutto di un errore immediatamente riconoscibile come mero errore materiale, privo di incidenza sulla validità della decisione (Cass. n. 19325/2010).

Questa è stata assunta dalla Corte d'appello secondo il modello decisorio di cui al primo comma dell'art. 352 c.p.c., salva la preventiva e congiunta rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al precedente, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 281-sexies c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si denuncia l'assoluta carenza, motivazionale e logica della sentenza impugnata. Infatti, sarebbe del tutto incomprensibile l'iter logico- giuridico che ha condotto il giudice d'appello a riconoscere la validità della dichiarazione del 15 febbraio 91, essendo del tutto mancata la confutazione degli argomenti di impugnazione. La corte di merito era inoltre incorsa nella violazione dei principi in tema di onere della prova della donazione indiretta.

Il motivo è infondato. La motivazione esiste non solo come parte grafica del documento, ma rende perfettamente percepibili le ragioni del decisum (Cass., S.U., n. 8053/2014). È altrettanto fuori luogo la censura della violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio. La Corte d'appello, infatti, non ha esentato le convenute dall'onere di provare la donazione indiretta fatta in favore dell'ascendente delle attrici in riduzione. Ha riconosciuto che la prova della donazione era stata fornita per effetto della dichiarazione resa dalle stesse attrici, il cui valore probatorio non era inficiato dalle tardive contestazioni delle appellanti.

Si ricorda che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura Ric. 2016 n. 27393 sez. 52 - ud. 25-11-2020 -4- soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare (Cass.n. 26769/2018).

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 342 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. La Corte d'appello, in modo contraddittorio, pur non pronunciando l'inammissibilità delle censure svolte dalle appellanti, ha rilevato che le stesse sarebbero una mera riproposizione delle censure svolte in primo grado, il che, tuttavia, non costituiva alcuna anomalia, ben potendo l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, dedotte a sostegno del gravame, sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, quando, come nella specie, si determina una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e venga delimitata con certezza l'ambito del devolutum. In virtù di tale errore di prospettiva, la Corte d'appello ha così omesso di considerare il fatto storico decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti relativo alle seguenti circostanze:

a) il fatto che le somme occorrenti per l'acquisto immobiliare effettuato dal loro genitore erano state fornite dal de cuius era estraneo alla sfera di diretta conoscibilità da parte delle figlie, né avrebbero potuto saperlo dal genitore, essendo lo stesso deceduto poco dopo la loro nascita;

b) dagli atti di compravendita risultava che il pagamento era stato effettuato direttamente dal signor Russo Enrico;

e) ad ogni modo, la dichiarazione del 15 febbraio 1991 riconosce che il versamento delle somme per l'acquisto degli immobili fu operato da entrambi i genitori dell'acquirente (i nonni delle attrici Russo Salvatore e Izzo Maria Grazia) per cui eventualmente, non essendo dimostrata in quale quota detti versamenti provenissero da Russo Salvatore, la quota di liberalità Ric. 2016 n. 27393 sez. 52 - ud. 25-11-2020 -5- imputabile poteva essere stabilita solo per il 50%;

d) allo stesso modo la dichiarazione del febbraio 91 attesta che il versamento in favore delle attrici era stato operato da entrambi i nonni. Il motivo è complessivamente infondato. Come deducono le stesse ricorrenti, la Corte d'appello, pur esprimendo riserve sull'ammissibilità delle censure, le ha poi esaminate nel merito, pronunciando di esse. A proposito dei supposti "fatti" cui è riferita la denuncia dell'omesso esame, si rileva in sintesi:

a) l'art. 564, comma 2, c.c., dispone "In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato"; il terzo comma precisa "Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente". In relazione a tale disposizione si osserva che le aspettative dei terzi, onorati testamentari o donatari, non debbono andare deluse solo perché in luogo del figlio gratificato con una liberalità in conto di legittima subentrano i suoi discendenti.

L'art. 740 c.c., in tema di collazione, chiarisce che "Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo". Le convenute con l'azione di riduzione, proposta dalle discendenti del figlio premorto, hanno dedotto l'esistenza di una donazione imputabile fatta all'ascendente premorto Russo Enrico. La Corte d'appello, ai fini della prova di tale donazione, ha valorizzato la dichiarazione scritta resa dalle attrici in riduzione, che avevano riconosciuto la liberalità.

È fuori di dubbio che le attrici essendo tenute all'onere di imputazione anche della liberalità fatta all'ascendente, erano certamente capaci di Ric. 2016 n. 27393 sez. 52 - ud. 25-11-2020 -6- disporre del relativo diritto, essendo pertanto irrilevante il difetto della conoscenza diretta del "fatto opposto" dalle convenute.

b) Il fatto che nella compravendita si dichiarasse che il prezzo fosse stato pagato dall'acquirente non è in contraddizione con l'esistenza della donazione indiretta, nei termini riconosciuto con la sentenza impugnata. Infatti, ai fini dell'integrazione della fattispecie non si richiede il pagamento diretto al terzo venditore ai sensi dell'art. 1180 c.c. da parte del donante; può anche trattarsi di dazione manuale del denaro occorrente per pagare il prezzo dell'immobile acquistato in nome proprio dal donatario; non è neanche richiesta la contestualità rispetto alla stipulazione.

Ciò che rileva, perché la dazione della somma di denaro configuri una donazione indiretta dell'immobile, è che essa sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto di un determinato bene (Cass. n. 26746/2008). Riguardo ai rilievi sub c) e d), le relative deduzioni sono in apparenza coerenti con il contenuto letterale; nondimeno, nella sentenza d'appello, non si accenna minimamente a tale aspetto della vicenda, né le ricorrenti deducono se e in che modo la questione della provenienza della provvista fosse stata specificamente sottoposta all'attenzione della Corte.

«In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. n. 20694/2018.) Ric. 2016 n. 27393 sez. 52 - ud. 25-11-2020 -7- Per completezza di esame si osserva che, nel controricorso, si deduce che la circostanza fu fatta valere dopo nove anni di causa tramite precisazione a verbale; si deduce inoltre che la provenienza della provvista da entrambi gli ascendenti e non solo dal de cuius era in contrasto peraltro con quanto dichiarato da Russo Cynthia Erika in sede di consulenza tecnica.

A tali deduzioni le ricorrenti nulla hanno replicato nella memoria depositata in vista dell'adunanza camerale del 25 novembre 2020, né nella successiva memoria depositata in vista della nuova udienza del 21 settembre 2021.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.167 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente applicato il principio di non contestazione sancito dal nuovo testo dell'art. 115 c.p.c. (non applicabile nella specie neanche ratione temporis), rimarcandosi ancora una volta che la circostanza secondo cui prezzo della compravendita fu pagato con denaro fornito dal de cuius Russo Salvatore era estraneo alla sfera di diretta conoscibilità delle attuali ricorrenti, per cui non poteva costituire oggetto di non contestazione, essendo il principio riferibile ai solo fatti noti.

D'altra parte, l'avvenuta prospettazione contenuta nella domanda attorea con la quale si era richiesta la riduzione delle donazioni dirette, non sussistendo altri beni, implicava giuridicamente e logicamente disconoscimento delle donazioni indirette. In quanto alla denunciata violazione dell'art. 167 c.p.c., le ricorrenti rilevano che le convenute, nel prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, avevano incentrato le loro difese sull'esistenza di donazioni indirette senza contestare la qualità di eredi delle attrici e l'esistenza delle donazioni dirette.

Occorreva poi Ric. 2016 n. 27393 sez. 52 - id. 25-11-2020 -8- considerare che il principio di non contestazione si applica esclusivamente ai diritti disponibili e rispetto a negozi per i quali non è richiesta la forma scritta. Il motivo è infondato. La Corte d'appello non ha riconosciuto raggiunta la prova della donazione indiretta in forza del principio di non contestazione; ha ritenuto positivamente provata la donazione in forza della dichiarazione resa dalle legittimarie, prodotta in giudizio dalle destinatarie dell'azione di riduzione. È stato già chiarito che la deduzione delle convenute, in ordine all'esistenza della donazione fatta all'ascendente, riguardava in via diretta le legittimarie attrici, tenute, ex art. 564 comma 3, c.c. a imputare anche la donazione fatta all'ascendente.

Per completezza di esame si ricorda che per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c. non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. n. 14197/2013; n. 5333/2004).

5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello di Roma ha ritenuto inammissibili i nuovi documenti: la scrittura privata del 30 dicembre 1970 fra Russo Enrico e il venditore, regolante il pagamento del prezzo di acquisto della compravendita, e le cambiali Ric. 2016 n. 27393 sez. 52 - ud. 25-11-2020 -9- firmate dal compratore per il pagamento del saldo.

La nuova documentazione offerta dalle appellanti, diretta a dimostrare che il pagamento del prezzo di acquisto della compravendita dell'immobile di via dei Volsci, oggetto della compravendita del 1970, era stato pagato dall'acquirente Russo Enrico, costituiva un mezzo decisivo per dimostrare, appunto, che il prezzo fu pagato dal loro genitore e che l'acquisto non costituiva liberalità indiretta, determinando così la riforma della decisione di primo grado. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha esaminato il documento e ha riconosciuto che faceva difetto il requisito della decisività.

È stato già chiarito che il fatto che il prezzo fosse stato pagato dal genitore non contraddice l'esistenza della donazione indiretta.

6. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Le ricorrenti denunciano che la sentenza della Corte d'appello, nel regolare le spese del grado, poste a carico delle attuali ricorrenti, non ha proceduto a una liquidazione separata per ciascuna fase, non consentendo così alla parte di verificare il rispetto dei parametri di cui alle disposizioni del citato decreto ministeriale. Il motivo è infondato. Si richiamano principi riguardanti la liquidazione delle spese in giudizi articolati in più fasi, mentre nella specie la Corte ha liquidato le sole spese del grado (Cass. n. 6306/2016).

Le ricorrenti censurano la decisione, ma neanche deducono che l'importo complessivo liquidato supera il massimo della tariffa derivante dalla sommatoria delle voci previste per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (Cass. n. 22983/2014). La liquidazione giudiziale, qualora sia contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa, non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 20289/2015). Ric. 2016 n. 27393 sez. 52 - ud. 25-11-2020 -10- 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del