Court dismisses appeal on construction defects, upholding lower court's finding of statute of limitations barring claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Fernando Porrozzi's appeal against the Appellate Court of Perugia's decision to award damages to the client Lucaccioni for structural cracks in a grain storage building. The lower court had reclassified the defects under Article 1669 of the Civil Code rather than Article 1667, determining that the building's long-term nature and the exclusion of soil issues by expert testimony negated the claimant's argument regarding the statute of limitations. Consequently, the Court found no legal error in the Appellate Court's factual assessment and procedural reasoning, ruling that the claim was time-barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1667, 1669 cod. civ.; The Court of Cassation holds that when defects in a long-term structure are not attributable to soil conditions, the specific classification of the damage under Article 1669 may preclude the application of the limitation period invoked under Article 1667 if the defect was not manifest at the time of delivery.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28227-2016 proposto da: PORROZZI FERNANDO, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Rosini e Raffaello Agea con studio in Umbertide, p.zza Gramsci 19; - ricorrente- contro LUCACCIONI ITALO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alfredo Casella, 19, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Manfredi, rappresentato e difeso dall'avvocato Liana Lucaccioni; - controricorrente- nonchè contro CECCHETTI GIORGIO & C SNC , CECCHETTI GIORGIO, CECCHETTI ELIO, CECCHETTI DANIELA; - intimati - avverso la sentenza n. 191/2016 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 21/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dalla Consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: -il geometra Fernando Porrozzi ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Perugia l'ha condannato, in qualità di direttore dei lavori ed in solido con la società appaltatrice Cecchetti s.n.c., al risarcimento dei danni a favore del committente Lucaccioni; - quest'ultimo, sul presupposto di avere conferito alla Cecchetti ed al Porrozzi quale direttore dei lavori, l'incarico di ristrutturare un immobile adibito a deposito di granaglie ed altro materiale agricolo, aveva proposto domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito delle consistenti crepe e fessurazioni manifestatesi qualche tempo dopo la conclusione dei lavori intervenuta nel 1989, ed oggetto di denuncia nel 1995; - non avendo la denuncia sortito alcun effetto, egli nel 1996 aveva quindi chiesto al Tribunale l'atp sui vizi e sulle loro cause; -dopo che il ctu designato nell'ambito dell'atp aveva depositato la consulenza, il Lucaccioni aveva convenuto in giudizio la società Cecchetti, il geometra Porrozzi quale direttore dei lavori e gli erede di Cecchetti Guido per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito dei vizi riscontrati sull'immobile; -l'adito Tribunale di Perugia, all'esito dell'istruttoria .c.LIWYMItle e di ctu, qualificava i vizi accertati nell'ambito della previsione dell'art. 1667 cod. civ. ed attese le tempistiche Ric. 2016 n. 28227 sez. 52 - ud. 24-06-2021 -2- sulla denuncia, respingeva la domanda attorea per intervenuta decadenza e prescrizione; -proposto gravame da parte dell'attore che contestava l'erronea valutazione dei fatti del giudizio e la loro qualificazione giuridica, la corte d'appello ha riformato la decisione di prime cure riconducendo i vizi accertati nell'ambito della previsione dell'art. 1669 cod. civ.; -a tal fine la corte ha valorizzato la destinazione del bene oggetto dell'appalto, destinato per sua natura a lunga durata, non rilevando in senso contrario la destinazione agricola e non abitativa; -inoltre, ha osservato la corte d'appello, la ctu geologica aveva escluso la riconducibilità del dissesto della costruzione e dei danni al vizio del suolo; -la qualificazione corretta dei vizi ha comportato in appello una diversa conclusione in ordine alla tempestività dell'azione ed alla concorrente responsabilità del direttore dei lavori così come alla fondatezza del diritto al risarcimento nei limiti degli accertati danni (con esclusione del mancato godimento dell'immobile); -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal Porrozzi con ricorso affidato ad otto motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso, pure illustrato da memoria, il Lucaccioni; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati Cecchetti Giorgio & C s.n.c., Cecchetti Giorgio, Cecchetti Elio e Cecchetti Daniela; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1669 cod. civ., nonché l'illogicità e contraddittorietà e Ric. 2016 n. 28227 sez. 52 - ud. 24-06-2021 -3- mancanza di motivazione per avere la corte territoriale fondato il riconoscimento della responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori sulla scorta della disciplina dell'art. 1669 cod. civ. sulla base di argomentazioni opinabili , quale quella concernente la destinazione ad uso agricolo dell'immobile; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 cod. civ. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, l'illogicità e contraddittorietà nonché la mancanza della motivazione per avere la corte d'appello ritenuto infondate le eccezioni relativa alla prescrizione ed alla decadenza dell'azione ai sensi del predetto art. 1669 cod. civ.; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.1669 cod. civ. per omesso esame di un fatto decisivo nonché l'illogicità e contraddittorietà nonché la mancanza di motivazione, in relazione alla partecipazione dell'impresa Costruzioni Orsini di Moretti Paola, con direttore dei lavori il geometra Francio De Angelis allo svolgimento delle opere contestate; -con il quarto motivo, erroneamente indicato come terzo mezzo, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l'attività del CTU nonché l'illogicità, contraddittorietà nonché mancanza di motivazione; -con il quinto motivo, erroneamente indicato come terzo, si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il diritto alla prova nonché l'illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione;
Ric. 2016 n. 28227 sez. 52 - ud. 24-06-2021 -4- -con il sesto motivo, erroneamente indicato come terzo, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 342,348 bis e 348 ter cod. proc. civ., nonché illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione; -con il settimo motivo erroneamente indicato come terzo, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 cod. civ.e dell'art. 2043 cod. civ., nonché illogicità e contraddittorietà nonché mancanza di motivazione; -con l'ottavo motivo, erroneamente indicato come terzo, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e ss. cod. proc. civ., nonché l'illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione per non avere compensato le spese in ragione della soccombenza dell'appellante Lutícaccioni con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da mancata utilizzazione dell'immobile; -ciò posto in ordine alle censure sollevate dal ricorrente, osserva il Collegio che il primo, il secondo ed il settimo motivo attengono alla qualificazione dei vizi accertati e possono essere esaminati congiuntamente; -si tratta di doglianze infondate perchè censurano l'argomentato apprezzamento svolto dalla corte territoriale delle risultanze di causa e non l'applicazione interpretative, dell'art. 1669 cod. civ.; la corte ha argomentato la conclusione con riferimento alle risultanze concordi della ctu e dell'approfondimento di carattere geologico specificamente suggerito dal ctu ed effettuato in giudizio, nonchè del materiale fotografico allegato alla consulenza di parte;
Ric. 2016 n. 28227 sez. 52 - ud. 24-06-2021 -5- -a fronte di tale motivato apprezzamento di fatto e non essendo denunciato alcuno specifico vizio di legge, nè alcun ammissibile vizio motivazionale, le censure non possono trovare accoglimento; -parimenti infondato è il terzo motivo poichè la circostanza della partecipazione di altra impresa risulta essere stata esaminata dalla corte territoriale (cfr. pag. 8 ultimo periodo della sentenza impugnata) e specificamente esclusa sulla scorta della consulenza di atp svolto in altro giudizio ed inerente una causa simile riguardante l'intero complesso immobiliare del committente Lucaccioni; -in altri termini, la circostanza di fatto dedotta dal ricorrente non è stata ritenuta decisiva dalla corte territoriale che non è, però, incorsa nell'omesso esame; -il quarto e quinto motivo sono inammissibili perchè deducono vizi della ctu e dell'ordinanza emessa il 17/6/2014 con cui sono state disattese le istanze di rinnovazione della ctu e di quelle istruttorie che sono assorbite nella motivazione che sorregge la decisione finale assunta dalla corte, non prospettando il ricorrente vizi processuali, peraltro non dedotti in appello, ttri- possa riconjoscersi autonomo rilievo; -il sesto motivo è inammissibile per difetto di specificità censurandosi la statuizione contenuta nell'ordinanza della corte territoriale del 17/6/2014, con riferimento al motivato rigetto dell'eccezione di inammissibilità ex art. 342 e 348 bis cod. proc. civ, senza, tuttavia, trascriverla nel ricorso, così impedendo al Collegio di apprezzare la sostanza della censura (cfr.Cass. 23429/20121; id. 29495/2020); -l'ottavo motivo, sulla mancata compensazione delle spese a fronte del rigetto della domanda di risarcimento in relazione al danno da mancato utilizzo del'innmobile, è infondato attesa la Ric. 2016 n. 28227 sez. 52 - ud. 24-06-2021 -6- mancata specificazione dei presupposti di legge e della connessa violazione di legge per l'invocata compensazione delle spese di lite; -l'esito sfavorevole di tutti i motivi giustifica il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 5500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 24 giugno 2021. La Presidente Rosa Maria Di