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Ordinanza — n. 38212/2021 — snciv Generato dall'IA

Court holds individual condominium owners cannot sue to enforce assembly resolutions in civil litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38212/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appellant's claim that the defendant company must execute a condominium assembly resolution regarding air immissions. The appellant argued the company breached an inter partes agreement to install a wall, while the company denied any such obligation. The court ruled that individual owners lack standing to enforce assembly decisions in civil courts, as such matters fall under voluntary jurisdiction or require all co-owners' participation.

Regesto Legislator

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Art. 102, 112 c.p.c.; Art. 111 Cost.: Individual condominium owners cannot initiate civil litigation to enforce the execution of an assembly resolution against another owner, as this remedy belongs exclusively to voluntary jurisdiction or requires the participation of all co-owners.

Parole chiave

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condominium assembly resolution voluntary jurisdiction individual owner standing civil litigation exclusion co-ownership enforcement azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari contiguità costruzione in contiguità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 102 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn.
Art. 1372 c.c.
Una volta escluso che le parti avessero raggiunto un accordo (- avente natura contrattuale ed effetti solo inter partes ai sensi dell'art. 1372 c.c.) - che impegnasse la Pompeo Magno s.r.l.
art. 1453 c.c
art. 1372 c.c
Una volta escluso che le parti avessero raggiunto un accordo (- avente natura contrattuale ed effetti solo inter partes ai sensi dell'art. 1372 c.c.) - che impegnasse la Pompeo Magno s.r.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 1818038/2020
Cass. 11802/2020
Cass. 11802/2020; Cass.8876/1998).
Cass. 8876/1998
Cass. s.u. 9685/2013
Cass. s.u. 9685/2013, secondo cui, quando al bene della vita che la parte intendere non corrisponde una norma che gli dia fondamento, non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ma la domanda va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17562/2016 R.G. proposto da POMPEO MAGNO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Martignetti, con domicilio eletto in Roma, alla Via appaino n. 40. - RICORRENTE- contro BATTIBOCCA EVELINA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lo Mastro e Stefano Rossi, con domicilio eletto in Roma, al Corso Trieste n. 109. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3549/2015, pubblicata in data 9.6.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2021, dal Consigliere Giuseppe Fortunato FATTI DI CAUSA Evelina Battibocca ha adito il tribunale di Roma, esponendo di esser proprietaria dell'appartamento, con annesso giardino terrazzato, sito in Roma, via Pompeo Magno n. 14, su cui si aprivano luci finestrate di un sottostante garage di proprietà della Pompeo Magno s.r.I., costruttrice dell'edificio; che, attraverso dette aperture, si (91- , m2.:95 121 immettevano nel giardino e nell'appartamento di sua proprietà, i gas di scarico delle autovetture provenienti dal garage, impedendo il normale uso e vivibilità degli ambienti.

Ha altresì dedotto che nell'assemblea condominiale 14.2.01 era stato concluso un accordo con la società convenuta per dirimere ogni possibile controversia, accordo che prevedeva l'eliminazione delle luci finestrate mediante la realizzazione di un muro, con accollo delle spese a carico dei condomini interessati, e che era stato approvato anche dall'assemblea condominiale, occorrendo modificare la facciata dell'edificio; che - nonostante i numerosi solleciti - le opere non erano state mai realizzate. Ha chiesto di dichiarare la sussistenza dell'obbligo della Pompeo Magno s.r.l. di chiudere le luci e di realizzare il muro, con onere dell'attrice di sostenere solo la metà delle spese necessarie per la realizzazione dei manufatti.

La Pompeo Magno s.r.I., ritualmente costituita in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della domanda, chiedendone l'integrale rigetto. Esaurita la trattazione, il tribunale ha respinto la domanda, regolando le spese processuali. Con sentenza n. 3549/2015 la Corte d'appello di Roma ha accolto l'appello proposto da Evelina Battibocca e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato "l'obbligo a carico della società appellata di eseguire la delibera condominiale per quanto concerne la chiusura delle luci ivi indicate, con il contributo economico ivi sancito".

Secondo il giudice distrettuale, essendo in discussione l'accertamento di un obbligo gravante sulla convenuta di attuare la delibera nei confronti della sola Battibocca, non era necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti degli altri condomini, poiché il giudicato non poteva che interessare i soli soggetti evocati in giudizio, discutendosi esclusivamente dei "limiti dell'obbligo sancito dalla delibera inter partes".La sentenza, dopo aver precisato che la sudetta delibera non conteneva alcun accordo tra le parti del giudizio, ha evidenziato che con la citazione introduttiva era richiesta anche l'esecuzione di quanto approvato dall'assemblea condominiale, che "inequivocabilmente aveva previsto la chiusura delle luci, senza però la realizzazione del muro", ritenendo la domanda meritevole di accoldimento limitatamente alla richiesta di chiusura delle luci finestrate.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Pompeo Magno s.r.l. con ricorso in tre motivi. Evelina Battibocca resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 99, 112, 116 c.p.c., 1362, 1173, 1453 e 2697 c.c., ai sensi degli artt. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. Si contesta alla Corte distrettuale di aver erroneamente ritenuto che la domanda fosse diretta anche a dare attuazione alla delibera condominiale, sebbene la lettura dell'atto di citazione mostrasse che la Battibocca aveva in realtà proposto una domanda di adempimento contrattuale, intendendo ottenere l'esecuzione dell'accordo perfezionato tra le parti in occasione dell'assemblea condominiale del 14.2.2001.

Non era perciò ammissibile dichiarare l'obbligo della ricorrente di provvedere alla chiusura delle luci in base ad un titolo diverso da quello allegato in giudizio. Il motivo è infondato. Dal contenuto dell'atto introduttivo, che è esaminabile direttamente da questa Corte, essendo denunciata una violazione processuale, si evidenzia che la Battibocca aveva dedotto non solo l'avvenuto perfezionamento di un accordo nel corso della riunione condominiale del 14.2.2001, volto all'eliminazione della luci mediante la costruzione di un muro, ma anche che tale intervento era stato approvato dall'assemblea, all'unanimità dei presenti, stante la necessità di intervenire sulla facciata comune, e che sebbene la Pompeo Magno avesse espresso, tramite un proprio delegato, voto favorevole all'approvazione della delibera si era immotivatamente rifiutata di darvi esecuzione, benché l'atto fosse definitivo oltre che "pienamente valido ed efficace"(cfr. citazione, pag. 4).

La citazione precisa che l'approvazione assembleare era condizione indispensabile per conferire valore vincolante all'intesa raggiunta tra le parti, attribuendo altresì rilievo al voto favorevole espresso dalla convenuta e alla mancata impugnazione dell'atto, a dimostrazione del fatto che la resistente - oltre ad invocare l'adempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. (cfr. citazione, pag. 5) - aveva inteso ottenere anche l'accertamento dell'obbligo della società di eseguire la delibera in modo che fossero eliminate le cause delle immissioni (cfr., citazione, pag. 2).

Ne consegue che la Corte di merito, nel dichiarare che la ricorrente era tenuta ad eseguire la delibera, non è incorsa nei violazione denunciata, non avendo accolto la domanda sulla base di un titolo diverso da quello allegato.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1136, 1173, 1321, 1325, 1326, 1453, 2697 c.c., 116 c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe immotivatamente ritenuto che la delibera condominiale avesse natura contrattuale e contemplasse obbligazioni di natura correspettiva, tali da imporre obblighi di comportamento a carico dei singoli condomini, non considerando inoltre che, incidendo su diritti esclusivi dei singoli, essa doveva essere approvata con il consenso unanime di tutti condomini (- e non solo il voto favorevole dei partecipanti all'assemblea -), non potendo valere come semplice ratifica o approvazione di un accordo perfezionato solo tra le parti del presente giudizio.

La censura è fondata. La Corte d'appello, dopo aver affermato che nella delibera del 14.2.2001 non si rinveniva alcun accordo in via autonoma con cui le parti si fossero impegnate a procedere all'eliminazione delle luci, ha accolto la domanda della Battibocca, rilevando che nella citazione era menzionata anche "una delibera che inequivocabilmente aveva previsto la chiusura delle luci senza realizzazione del muro", dichiarando poi in dispositivo - "l'obbligo a carico della società appellata - nei confronti delle parti indicate nella delibera stessa - di eseguire la delibera condominiale per quanto concerne la chiusura delle luci, con il contributo economico ivi sancito".

Così facendo il giudice territoriale ha erroneamente ritenuto che il singolo condomino avesse azione nei confronti di altro condomino per ottenere l'esecuzione di una delibera condominiale rimasta ineseguita, senza considerare che, ai sensi dell'art. 1105, comma quarto, c.c., dettato in tema di comunione ordinaria, ma applicabile anche al condominio, se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può solo ricorrere all'autorità giudiziaria, che provvede in camera di consiglio ad adottare i provvedimenti opportuni (potendo anche nominare un amministratore giudiziario).

La norma esclude - in definitiva - che possa configurarsi un potere del condomino di ottenere l'esecuzione di una delibera assembleare ad opera di altro condomino (o dell'amministratore): la previsione del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti di conservazione), preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere direttamente i provvedimenti relativi alla "res", ai fini della sua amministrazione o gestione nei rapporti interni tra i comunisti (Cass. 1818038/2020;

Cass. 11802/2020; Cass.8876/1998). Una volta escluso che le parti avessero raggiunto un accordo (- avente natura contrattuale ed effetti solo inter partes ai sensi dell'art. 1372 c.c.) - che impegnasse la Pompeo Magno s.r.l. all'eliminazione delle aperture da cui provenivano le immissioni, era preclusa la possibilità di dichiarare che la società fosse comunque tenuta ad eseguire la delibera condominiale.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 102, 112 c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. sostenendo che la Corte d'appello abbia immotivatamente ed erroneamente escluso che la domanda dovesse esser proposta nei confronti di tutti i condomini, sebbene le opere da eseguire comportassero una modifica delle parti comuni ed venissero ad incidere anche sulle porzioni esclusive di altra condomina (Patrizia Pucci), parimenti rimasta estranea al giudizio. Il motivo è inammissibile, atteso che, per quanto detto, non si profila un problema di integrità del contraddittorio sulla domanda accolta dalla Corte di merito (essendo quella di adempimento contrattuale respinta con statuizione ormai definitiva e che la ricorrente non avrebbe comunque interesse ad impugnare, non essendo, riguardo ad essa, risultata soccombente), sussistendo a monte la radicale inammissibilità della domanda stessa, stante l'insussistenza del diritto del singolo condomino, azionabile in sede contenziosa, di ottenere l'accertamento dell'obbligo di altro condomino di dare esecuzione ad una delibera condominiale (cfr., in tal senso:

Cass. s.u. 9685/2013, secondo cui, quando al bene della vita che la parte intendere non corrisponde una norma che gli dia fondamento, non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ma la domanda va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente). E' quindi accolto il secondo motivo, è respinto il primo ed è dichiarato inammissibile il terzo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma,