Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge both independent grounds of the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge both independent legal grounds upon which the lower court based its decision. The first ground was that the contractual condition for termination was not impossible, while the second was that the condition had become impossible subsequently. The court ruled that when a judgment rests on multiple distinct and sufficient reasons, a party must object to each one; failing to do so renders the appeal inadmissible under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, c.p.c.; Art. 365, comma 1, c.p.c.: When a decision is based on a plurality of distinct and autonomous reasons, each logically and legally sufficient to support it, the appeal must formulate specific grievances against each such reason, even under the guise of a defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13834-2016 proposto da: SARTORI MADDALENA, elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Delle Cinque Giornate 2, presso lo studio dell'avvocato Massimo Merlini, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Luigi Binda, Marco Stefano Andreatta; - ricorrente e controric.incidentale - contro GIACOMELLI GIORGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Barila', Mario Barila' con studio in Vicenza , Strada Casale n.94; - controric. e ric.incidentale - avverso la sentenza n. 2335/2015 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 08/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -Maddalena Sartori impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che riformando la decisione del Tribunale di Vicenza ha respinto la domanda giudiziale da lei proposta per far dichiarare cessata la convenzione stipulata da Sartori Cristiano e Giobatta (cui era subentrata quale erede) nel 1958 con il signor Giacomelli Giorgio; -in detta convenzione le parti avevano convenuto che, quali proprietari di due fondi urbani confinanti, siti nel centro storico di Vicenza, avrebbero dato corso alla realizzazione di un garage per più posti, insistente sulle loro proprietà con uscita passante sulla proprietà dei Sartori; -l'accordo aveva durata decennale, con possibilità di proroga per altrettanto periodo, salvo disdetta da inviare con anticipazione semestrale rispetto alla scadenza (cfr. punto 12 della convenzione); -a tale clausola era apposta la postilla del seguente tenore " P.S. La disdetta non potrà essere valida se non quando sia possibile l'accesso dal lato nord delle Aziende Municipalizzate verso la proprietà Giacomelli"; -la sig.ra Sartori con comunicazione del 1 settembre 2003 inviava disdetta per la scadenza del 30 luglio 2008 ed agiva in giudizio per far accertare la cessazione dell'efficacia dell'originario accordo con conseguente venir meno del diritto di passaggio in capo al convenuto Giacomelli; -costituendosi in giudizio il sig.
Giacomelli contestava l'inefficacia della disdetta per mancata verificazione della condizione contrattualmente stabilita e, in via subordinata e riconvenzionale, chiedeva che stante l'interclusione del suo fondo, venisse comunque costituita una servitù coattiva di Ric. 2016 n. 13834 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -2- passaggio lungo il percorso già in essere, appartenente alla proprietà Sartori; -il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria documentale e di ctu, accoglieva la domanda attorea contestualmente rigettando la domanda riconvenzionale del convenuto; -rilevava il tribunale che la condizione gravante sulla disdetta doveva ritenersi divenuta impossibile e che, trattandosi di condizione sospensiva, rendeva nulla la clausola che la prevedeva; per tali ragioni il giudice riteneva valida la disdetta ai sensi dell'articolo 1354, comma 2, cod. civ.; -proposto gravame da parte del convenuto soccombente, la corte distrettuale ha argomentato che "il fatto storico della sopravvenuta esistenza di un nuovo accesso dal lato nord delle Aziende Municipalizzate verso la proprietà Giacomelli, seppure non ancora realizzato, non costituisce circostanza alla quale attribuire la qualifica di "condizione impossibile" potendo il fatto storico in astratto verificarsi ove le valutazioni urbanistiche del Comune dovessero cambiare; -in ogni caso, sostiene la corte d'appello, si sarebbe in presenza di una fattispecie di impossibilità sopravvenuta rispetto al momento dell'accordo originario, diversa dalla fattispecie dell'originaria impossibilità della condizione disciplinata dall'art. 1354, comma 2 cod. civ., traducendosi nel mancato verificarsi dell'evento dedotto; - in forza di tali considerazioni la corte d'appello respingeva la domanda attorea; -la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di un unico motivo, cui resiste Giorgio Giacomelli con controricorso e ricorso incidentale condizionato; -entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ.;
Ric. 2016 n. 13834 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -3- considerato che: -con l'unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 1354, comma 2 e 1359 cod. civ., per carenza ed erronea motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti atti ad accertare e dichiarare la cessata efficacia della clausola di condizione sospensiva con previsione di evento senza termine temporale; -con il ricorso incidentale condizionato Giorgio Giacomelli deduce la violazione degli articoli 1353 e 1354 cod.civ., per avere la corte territoriale ritenuto la condizione sospensiva invece che risolutiva ; --ciò posto il ricorso principale è inammissibile; - premesso che compete al giudice del merito interpretare la volontà delle parti (cfr.
Cass. 11254/2018; id.21650/2018; id.3590/2021), la corte d'appello ha ritenuto che "il contratto in esame prevedeva un termine di durata decennale, rinnovabile tacitamente, salvo disdetta da inviare sei mesi prima della scadenza; la possibilità di esercitare la disdetta era sottoposta alla condizione sospensiva rappresentata dalla eventuale sopravvenuta esistenza di un nuovo accesso dal lato nord delle aziende municipalizzate verso la proprietà Giacomelli, accesso che, però, nel corso del tempo non è mai stato realizzato"; - ha quindi ritenuto che la condizione sospensiva condizionava non la durata della convenzione ma solo l'esercizio della facoltà di dare disdetta alla convenzione; - la Corte d'appello ha poi ritenuto che il fatto storico della sua mancata realizzazione per decenni non consente di affermare in modo univoco e certo che l'indicato accesso al lato nord non potrà essere mai realizzato, perchè, invece, sulla base di nuove Ric. 2016 n. 13834 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -4- valutazioni del comune ciò potrebbe anche avvenire; non si tratta perciò di una condizione impossibile; - ha poi aggiunto che anche se fosse una condizione impossibile, la impossibilità sarebbe sopravvenuta, visto che al momento dell'accordo entrambe le parti ritenevano che fosse possible tale realizzazione e non risulta in causa che avessero una errata rappresentazione della situazione; - si desume da quanto sin qui richiamato che la statuizione di rigetto della domanda attorea si fonda su due rationes decidendi, una sul mancato avveramento della condizione sospensiva non impossibile apposta all'esercizio della disdetta ed una sulla impossisbilità sopravvenuta della condizione che, diversamente da quella impossibile ab initio (e che rende nulla la clausola cui si riferisce) si traduce nel mancato verificarsi dell'evento dedotto nella condizione, con la conseguenza che non era esercitabile la disdetta; -ciò posto in ordine alla motivazione della pronuncia impugnata, la censura in esame attinge la ratio decidendi incentrata sulla ritenuta possibilità che la condizione qualificata "non impossibile", possa ancora verificarsi, mentre non attinge la seconda ratio quella cioè fondata sulla diversa fattispecie dell'impossibilità sopravvenuta della condizione; -in tale prospettiva rileva la Corte che costituisce principio costante che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali " rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 7931/2013; Cass. 4293/2016;id.16314/2019); . Ric. 2016 n. 13834 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -5- -l'inammissibilità del ricorso principale comporta la mancanza di interesse del controricorrente all'esame di quello incidentale condizionato che è, dunque, assorbito; -in applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 3500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 20 maggio 2021.