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Ordinanza — n. 37826/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking factual findings and alleging lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37826/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Biagioli's appeal against the Second Instance Court's rejection of his 20-year acquisitive prescription claim inadmissible. Biagioli argued the lower court ignored his father's possession and failed to examine specific facts regarding the preliminary contract, while the defendants claimed they no longer held the land. The court rejected these arguments, ruling that the appeal improperly sought to control the factual findings of the trial judge and that the defendants retained standing as original parties.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 111 c.p.c.: An appeal alleging violation of substantive law is inadmissible if it merely attacks the motivation of the lower court without demonstrating that the factual findings justify the desired legal subsumption, and a claim of lack of standing is inadmissible if the original parties remain in the process.

Parole chiave

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acquisitive prescription inadmissible appeal factual findings lack of standing control of motivation original parties substantive law violation restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, nn.
Art. 111 c.p.c.
Il terzo motivo, con il quale il Biagioli allega «sopravvenuta carenza di legittimazione attiva degli odierni resistenti», poiché quest'ultimi avevano alienato il fondo oggetto del giudizio, è manifestamente destituito di giuridico fondamento a mente del comma 1 dell'art. 111 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 334, comma 2 c.p.c.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.
Art. 348-bis c.p.c.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
art. 111 cod. proc. civ
Il terzo motivo, con il quale il Biagioli allega «sopravvenuta carenza di legittimazione attiva degli odierni resistenti», poiché quest'ultimi avevano alienato il fondo oggetto del giudizio, è manifestamente destituito di giuridico fondamento a mente del comma 1 dell'art. 111 cod.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 25573, 12/11/2020
S.U. n. 7155, 21/3/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 21897-2016 proposto da: BIAGIOLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONIZETTI GAETANO 20, presso lo studio dell'avvocato ANNA MANDORLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO MARINI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro 2021 DE PROPRIS STEFANO, DE PROPRIS ALDA MARIA, 1873 elettivamente domiciliati in ROMA, V.S.TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato GIROLAMO OLIVIERO DE SENA PLUNKETT, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO RECANATESI, giusta delega in atti; - controricorrenti - nonchè contro EMI S.R.L., DE PROP4C MARIA STEFANIA, DE PROPIS DANIELE, DE PROPffiS DAVIDE, FORNARI GABRIELLA; - intimati - avverso la sentenza n. 4035/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

La Corte osserva Il Tribunale di Tivoli dichiarò l'acquisto per usucapione ventennale di una porzione di terreno, della quale erano titolari Stefano e Alda Maria De Propriis, in favore di Salvatore Biagioli. La corte d'appello di Roma, accolta l'impugnazione dei convenuti, nel contraddittorio con Giuseppe Biagioli, succeduto per eredità a Salvatore, rigettò la domanda. Per quel che qui è di utilità va ricordato che il Giudice d'appello afferma che la parte attrice non aveva neppure allegato atti d'interversione del possesso, in assenza dei quali, questa, la quale aveva esposto di avere acquisito la disponibilità del bene dopo la stipula di un contratto preliminare con Laura Girelli in De Propriis, madre degli appellanti, non avrebbe potuto utilmente possedere l'area.

Giuseppe Biagioli ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso Stefano e Alda Maria De Propriis. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Con i primi due motivi, tra loro osmotici, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1141 e 1158 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Asserisce il ricorrente che il proprio genitore aveva autonomamente acquisito il possesso At, dello stacco di terreno, a prescindere dalle pattuizioni del preliminare, che non prevedeva immissione nella detenzione.

Di tale circostanza, cioè del fatto che il Biagioli avesse «posseduto nec vi nec clam e non certo in forza del compromesso esistente con la controparte» la sentenza non aveva tenuto conto. Il complesso censuratorio sopra riportato non supera il vaglio d'ammissibilità. Il ricorrente prospetta vicenda fattuale alternativa rispetto alla ricostruzione operata dal Giudice del merito. Peraltro, la critica censuratoria è priva di specificità, stante che il Biagioli non dice dove avrebbe allegato la narrazione fattuale oggi esposta. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l'ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione.

Quanto, più in generale, alla dedotta violazione di norme sostanziali deve osservarsi che, piuttosto palesemente, la critica, nella sostanza, risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ., in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Il terzo motivo, con il quale il Biagioli allega «sopravvenuta carenza di legittimazione attiva degli odierni resistenti», poiché quest'ultimi avevano alienato il fondo oggetto del giudizio, è manifestamente destituito di giuridico fondamento a mente del comma 1 dell'art. 111 cod. proc. civ., il quale, esattamente al contrario dell'asserto, dispone la prosecuzione del processo tra le parti originarie.Come affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre al rimborso della spese anticipate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 14 luglio 2021. Il Presi