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Ordinanza — n. 37820/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to submit the contested appellate judgment with the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37820/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil appeal inadmissible because the appellants failed to attach the original contested judgment to their filing. Although the appellants later submitted the correct document, the court ruled this late deposit could not cure the procedural defect. The decision emphasized that attaching the judgment is a mandatory requirement to verify the timeliness of the appeal and define the controversy's scope.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; The failure to attach the contested judgment to the appeal petition renders the appeal inadmissible, and a subsequent late submission cannot remedy this defect.

Parole chiave

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inadmissible appeal missing judgment attachment procedural defect cure of defect timeliness verification civil procedure code supreme court ruling ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Il ricorso principale proposto da Libralesso Maria Teresa e Libralesso Stefano va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25070 del 2020
Cass. n. 888 del 2006
25070 del 2020; Cass. n. 888 del 2006; Cass.
Cass. n. 6350 del 2004
888 del 2006; Cass. n. 6350 del 2004;
Cass. S.U. n. 11932 del 1998
Cass. S.U. n. 11932 del 1998 ), trattandosi di adempimento funzionale al riscontro da parte della Corte della tempestività dell'impugnazione ed al fine di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: Libralesso Maria Teresa e Libralesso Stefano, rappresentati e difesi per procura speciale a margine del ricorso dall'Avvocato Giorgio Massafra, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 272. Ricorrenti contro Condominio circonvallazione Trionfale n. 27 in Roma, in persona dell'amministratore sig.ra Laila Kasic, rappresentato e difeso per procura speciale a margine del ricorso dall'Avvocato Alberto Linguiti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.

55. Controricorrente -Ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 4859 della Corte di appello di Roma, depositata il 16. 11. 2011.R.G. N. 2910/2016. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 22. 1. 2016 Libralesso Maria Teresa e Libralesso Stefano ricorrono per la cassazione della sentenza n. 4859 del 16. 11. 2011 della Corte di appello di Roma, notificata il 10. 1. 2012, rappresentando di avere proposto avverso la decisione impugnata domanda di revocazione, respinta con sentenza n. 357 del 20. 1. 2016. Il Condominio Circonvallazione Trionfale n. 27 in Roma resiste con controricorso e ricorre in via incidentale.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il condominio controricorrente ha depositato memoria. Il ricorso principale proposto da Libralesso Maria Teresa e Libralesso Stefano va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2 n. 2, cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti depositato, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata. Dagli atti di causa e in particolare dalla nota di deposito del ricorso risulta infatti depositata non già la sentenza qui impugnata, n. 4859 del 16. 11. 2011 della Corte di appello di Roma, ma quella n. 357 del 20. 1. 2016, che ha deciso sulla domanda di revocazione.

Dell'errore si sono avveduti gli stessi ricorrenti, che con nota del 4. 6. 2021 hanno depositato il provvedimento impugnato. Tale deposito però, evidentemente tardivo, non vale a superare la situazione di improcedibilità del ricorso sopra accertata, atteso che la disposizione sopra richiamata stabilisce chiaramente, a pena di improcedibilità, che la sentenza impugnata deve essere depositata " insieme al ricorso ", cioè quanto meno nel termine perentorio di 20 giorni dalla sua notificazione ( Cass. n. 25070 del 2020; Cass. n. 888 del 2006; Cass. n. 6350 del 2004;

Cass. S.U. n. 11932 del 1998 ), trattandosi di adempimento funzionale al riscontro da parte della Corte della tempestività dell'impugnazione ed al fine di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura. Il ricorso incidentale del condominio è dichiarato assorbito, in quanto espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. R.G. N. 2910/2016. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna in solido i ricorrenti principali al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso3i n Roma, 1'8 giugno 2021. Il sidente orjan DEPOSITAT IN CANCELLERIA