Cassation court dismisses appeal regarding land title correction based on transaction wording and cadastral maps. The appeal is inadmissible due to lack of new evidence and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Domenico Locane's appeal against the lower court's rejection of his request to correct a land title error in a 1994 transaction. While the appellate court argued that the verb 'remain' and the cadastral plan supported the claim, the cassation court found the plan inadmissible as new evidence and the appeal generic. Consequently, the appeal was rejected for being inadmissible, and the appellant was ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: Appeals based on alleged errors in interpreting existing evidence or introducing inadmissible documents are rejected if the lower court already addressed the evidence's value or if the appeal lacks specific grounds and constitutes a generic re-litigation of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28071-2016 proposto da: BERNARDINI GRAZIELLA, elettivamente domiciliatkin Roma, Via Celimontana 38, presso lo studio dell'avv. Paolo Panariti, che lo, rappresenta e difende unitamente all'avv. Vincenzo Locane; - ricorrente - contro LOCANE DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Denza 15, presso lo studio dell'avv. Nicola Pagnotta, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Carratelli; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1155/2016 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il 01/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dalla Consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: -Domenico Locane chiedeva al Tribunale di Vibo Valentia- sezione distaccata di Tropea di annullare la transazione intercorsa con il fratello Pasquale Locane il 31 maggio 1994 avanti al Pretore di Tropea ed inserita nel verbale di conciliazione giudiziale; la richiesta riguardava specificamente l'attribuzione della particella 646 riportata al NCT del Comune di Ricadi, foglio n.1, che, contrariamente a quanto concordato fra le parti, risultava formalmente attribuita al convenuto Paquale Locane mentre avrebbe dovuto restare di proprietà sua; -il convenuto Pasquale Locane si costituiva opponendosi alla domanda del fratello Domenico e formulando in via riconvenzionale domanda tesa ad ottenere il rilascio di quello e di altri quozienti di terreno nonché actio confessoria servitutis; -l'adito tribunale, qualificato l'atto impugnato come atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso, rilevava la mancanza della querela e rigettava la domanda attorea; il tribunale valutava comunque nel merito la domanda attorea e la respingeva anche per mancanza della prova del presunto commesso errore materiale; -il primo giudice accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto condannando l'attore al rilascio della particella rivendicata; -Domenico Locane ha proposto gravame avverso detta sentenza e la corte territoriale ha ritenuto fondata l'impugnazione; -in particolare, la Corte d'appello di Catanzaro dopo aver qualificato l'azione proposta dal Domenico Locane quale azione di accertamento tesa ad ottenere la rettifica di mero errore materiale contenuto nella scrittura di transazione, ha ritenuto Ric. 2016 n. 28071 sez. 52 - ud. 25-06-2021 -2- di evidenziare la mancata considerazione da parte del tribunale della prova logica offerta dall'uso del verbo "restare" utilizzato per l'attribuzione del diritto di proprietà sulla particella 646 a Pasquale locale, a fronte del fatto che essa era di originaria proprietà di Domenico e che, pertanto, l'interpretazione necessitata conducesse a ritenere che in capo a quest'ultimo dovesse "restare"; -inoltre il giudice d'appello ha evidenziato come il dettato dell'articolo 4 dell'atto di transazione corroborava logicamente la medesima conclusione; -unitamente a tali rilievi la corte ha pure incidentalmente considerato il valore quasi decisivo della planimetria catastale (allegata al fascicolo dell'appellante) che consente di apprezzare come la particella 646 sia posta in larga misura proprio in posizione antistante il corpo di fabbrica di Domenico Locane; -infine, la corte territoriale la respinto l'appello incidentale proposto dall'appellata Graziella Bernardini unica erede di Pasquale Locane avente legittimazione passiva, in relazione al rigetto delle domande riconvenzionali originariamente formulate dal convenuto Pasquale Locane, condannandola alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado, oltre alla restituzione di quanto ricevuto a seguito della sentenza favorevole di prime cure poi riformata in appello; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Graziella Bernardini con ricorso affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria, cui resiste, Domenico Locane con controricorso pure illustrato da memoria; considerato che: -con il motivo sub A) si censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., la sentenza d'appello per avere Ric. 2016 n. 28071 sez. 52 - ud. 25-06-2021 -3- completamente (i) omesso la motivazione del rigetto della domanda riconvenzionale relativa alla proprietà della particella 785 in capo a Pasquale Locane,g1 (il) avere erroneamente valutato le risulanze processuali ed avere, altresì, ritenuto che il deposito della planimetria fosse ammissibile e che anche sulla scorta di essa fosse fondata la domanda di correzione riguardante la particella 646 come formulata dall'attore Domenico Locane; -la censura riguardante il rigetto della riconvenzionale relativa alla particella 785 è inammissibile; - l'azione promossa da Pasquale Locane in via riconvenzionale ed avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà della suddetta particella nelle dimensioni previste nella scrittura di transazione del 31 maggio 1994, diversamente da quanto assunto in ricorso, è stata esaminata dalla corte d'appello che l'ha ritenuta infondata per mancanza di prova del preteso diritto di proprietà; -a sostegno della domanda la ricorrente aveva dedotto il solo accordo transattivo di cui, peraltro, non è trascritto l'intero testo e dal quale risulta, per richiamo svolto dalla stessa ricorrente, il riferimento ad un non meglio specificato frazionamento (cfr. pag.5 sub.1 del ricorso); -la mancanza di specificazione che connota la censura impedisce la verifica dell'asserito omesso esame e dunque l'accoglimento del motivo; -infondata è la censura relativa alla valutazione delle risultanze processuali svolta nel primo profilo del secondo motivo che la corte territoriale ha svolto argomentando e valorizzando, oltre alla ricostruzione letterale e logica del testo della transazione, ed in particolare l'art. 4 dell'accordo (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), anche lo stato dei luoghi;
Ric. 2016 n. 28071 sez. 52 - ud. 25-06-2021 -4- -tali rilievi sono stati ritenuti decisivi rispetto alle deposizioni testiminoniali, cui, invece, pare richiamarsi la ricorrente, che la corte d'appello ha apprezzato in termini di neutralità, non essendo dalle stesse emersa con chiarezza alcuna specifica volontà, nè in un senso nè nell'altro (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata); -con il motivo sub B) si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 (o n.4, come la ricorrente precisa in memoria a pag. 6, a correzione del refuso contenuto nel ricorso), cod. proc. civ., (iii) la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. per avere la corte d'appello statuito sulla domanda di restituzione delle spese del giudizio di primo grado formulata dall'appellante tardivamente per la prima volta nella comparsa conclusionale e la (vi) violazione degli articoli 115 e 167cod. proc. civ. perché nel rigettare le domande riconvenzionali 0-4la corte d'appello non ha considerato, in violazione dell'ar. 115 cod. proc.civ., che nessuna contestazione critica era stata proposta dall'appellante nel giudizio di primo e secondo grado; -inoltre la ricorrente deduce (v) la violazione dell'art. 345 comma 3, cod. proc.civ., per avere la corte d'appello valorizzato la planimetria catastale di dubbia provenienza e non ammissibile in quanto costituente documento nuovo sicchè la produzione doveva ritenersi vietata; -il restante profilo del secondo motivo ed il quinto motivo, inerenti la planimetria allegata dall'appellante, possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi e sono inammissibili; -le censure sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendiiatteso che la Corte d'appello di Catanzaro ha dato espressamente atto, in primo luogo, della mancanza di contestazioni sulla utilizzazione della planimetria nonché del Ric. 2016 n. 28071 sez. 52 - ud. 25-06-2021 -5- rilievo "quasi decisivo" della stessa, precisando esplicitamente la sua valenza di elemento di rinforzo delle prove già raccolte in primo grado senza, peraltro, che la produzione di essa aprisse un nuovo fronte d'indagine così rispondendo, implicitamente ed anticipando la critica in esame (cfr. pag. 8, quinto capoverso); -il terzo motivo di ricorso, riguardante la domanda di restituzione delle spese riconosciute a seguito della pronuncia di primo grado, è infondato, potendo la restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva essere chiesto, per la prima volta, con lo stesso atto di appello avverso quest'ultima, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non potendo tale domanda considerarsi nuova e, quindi, preclusa, sicché il giudice del gravame che ometta di pronunciarsi sulla stessa incorre nella violazione di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (cfr.
Cass. 6457/2015; id. 15457/2020); -il quarto motivo con cui si censura la violazione del principio di non contestazione è inammissibile per la genericità con cui falA riferimento alle difese svolte dalla controparte ai fini di pervenire all'asserita non contestazione dei fatti allegati dall'appellante incidentale ed originario convenuto, nonchè al testo dell'art. 4 dell'accordo transattivo nella parte che si assume rilevante ai fini dell'accoglimento della censura; -l'inammissibilità di tutti i motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2016 n. 28071 sez. 52 - ud. 25-06-2021 -6- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione il 25 giug