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Ordinanza — n. 37729/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses contractor's appeal on construction warranty and accounting burden issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37729/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the contractor's appeal against the lower court's confirmation of the client's opposition to a payment order. The client argued the contractor failed to prove work execution due to missing final accounts and contested the timing of defect notifications. The court upheld the lower court's allocation of the burden of proof and the validity of the evidence regarding the final accounting verification.

Regesto Legislator

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Art. 1667, 1657 c.c.; The contractor bears the burden of proving timely defect notification and the value of executed works; the court may determine the price in the absence of party indications.

Parole chiave

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construction warranty burden of proof final accounts defect notification payment order contractor liability judicial determination opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.
15-04-2021 -2- - con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod.
Art. 1667 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 111 Cost.
Art. 1657 cod. civ.
civ., la violazione e/o falsa dell'art. 1657 cod. civ. e dei principi regolatori del giusto processo ex art.111 Cost.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
art. 111 Cost
art. 1667 cod. civ
art. 1657 cod. civ
civ., la violazione e/o falsa dell'art. 1657 cod. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22987-2016 proposto da: DITTA ANGELO ANGELI , elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico 168, presso lo studio dell'avvocato Luca Tantalo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bona; - ricorrente - contro CALVETTI GIACOMO, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Crea con studio in Darfo Boario Terme via Aria Libera 29; - controricorrente - avverso la sentenza n. 278/2016 della Corte d'appello di Brescia, depositata il 31/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -il giudizio in esame trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal committente Giacomo Calvetti nei confronti della ditta appaltatrice Angelo Angeli; -con l'opposizione si contestava la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'appaltatrice in ragione dell'esistenza di vizi e difetti delle opere realizzate e dell'esorbitanza del prezzo; -il processo di primo grado si concludeva con l'accoglimento dell'opposizione e, a seguito di gravame proposto dall'appaltatore, la corte d'appello ha rigetto l'impugnazione confermando la statuizione del primo giudice; -la corte territoriale evidenziava l'infondatezza, alla stregua della documentazione allegata (nota di conclusione dei lavori in data 16/11/2001, missive del 18/12/2001), dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi; -inoltre, la corte d'appello bresciana deduceva che in ragione della mancanza della contabilità finale dei lavori approvata dal direttore dei lavori e della contestazione del committente era onere dell'appaltatore provare l'esecuzione delle opere per l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo, onere che non era stato assolto a causa dell'indeterminatezza delle prove testimoniali articolate; - la corte territoriale confermava poi la natura dei vizi riscontrati dal ctu e l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno subìto a causa dell'asserito rifiuto della committente di ricevere la prestazione in relazione al c.d. fermo del cantiere; - la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso della ditta appaltatrice sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il commttente Giacomo Calvetti; considerato che:

Ric. 2016 n. 22987 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -2- - con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1667 e 2697 cod. civ. nonché dei principi regolatori del giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost., nonchè l'omessa ovvero insufficiente e/o contraddittoria motivazione; -si censura, in particolare, la statuizione di infondatezza dell'eccezione di tardività della contestazione dei vizi sollevata dalla ditta appaltatrice, per avere la corte territoriale attribuito rilevanza, ai fini della ritenuta tempestività della denuncia nel termine di sessanta giorni, ex art. 1667 cod. civ., alle contestazioni mosse dal direttore dei lavori con nota del 6 dicembre 2001, di poco successiva alla conclusione dei lavori risalente al novembre 2001, assumendo che egli abbia operato in nome e per conto del committente; -la decisione viene, altresì, contestata là dove la corte distrettuale ha ritenuto di ravvisare un refuso nell'indicazione del ctu di accertamento della conclusione dei lavori in data 1/8/2001; -la censura è infondata con riguardo ad entrambi i profili; -riguardo al primo profilo la conclusione della corte territoriale appare il frutto di una valutazione di merito, che ha ritenuto configurabile, nel caso di specie, fra il committente ed il direttore dei lavori un rapporto sostanziale di rappresentanza che giustificava la contestazione svolta dal direttore dei lavori in nome e per conto del committente in data 6/12/2001; -con riguardo al secondo profilo la censura è parimenti infondata perchè attiene alla valutazione che il giudice ha fatto dell'operato del suo ausiliario, valutazione che atteso il complessivo quadro documentale emerso nell'istruttoria ( fra cui la dichiarazione di conclusione dei lavori in data 16 Ric. 2016 n. 22987 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -3- novembre 2001 contenuta nella nota del 2 agosto 2002) non appare affetta da alcuna illegittimità o vizio motivazionale deducibile in questa sede; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa dell'art. 1657 cod. civ. e dei principi regolatori del giusto processo ex art.111 Cost. nonchè l'omessa ovvero insufficiente e contraddittoria motivazione, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - assume la ditta ricorrente l'erroneità della conclusione dei giudici di merito per avere valorizzato ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto per le opere appaltate la verifica della contabilità eseguita in data 2 maggio 2002 su incarico del committente, al contempo ritenendo insufficienti, a tal fine, i conteggi prodotti dall'appaltatrice e meramente esplorativa la richiesta di ctu; -la censura appare infondata perché essa non inficia la corretta distribuzione dell'onere probatorio operata dalla corte di merito in ordine alla quantificazione del credito allegato dalla ditta a ppaltatrice; -nè parte ricorrente ha specificato dove aveva fornito al giudice del merito le indicazioni temporali del sopralluogo e dei soggetti partecipanti la cui omissione il giudice d'appello ha ritenuto decisiva ai fini della declaratoria di inammissibilità dei capitoli di prova formulati dalla ditta appaltatrice per confermare di avere incaricato un tecnico di predisporre la contabilità finale dei lavori; -a fronte di ciò, la decisione assunta dal giudice di valorizzare il documento del 2 maggio 2002, contenente la verifica della contabilità svolta su incarico del committente, non costituisce Ric. 2016 n. 22987 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -4- una violazione dell'art. 1657 cod. civ. che consente al giudice di determinare, in difetto di indicazione ad opera delle parti, la misura del corrispettivo e la censura appare volta a conseguire una diversa valutazione di merito da parte del giudice di legittimità; -l'esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 4300,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile del 15 aprile 2021. DEPOSITATO IN