Supreme Court allows appeal against appeal court ruling on preliminary contract validity due to implied ratification of unauthorized agent's acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially allowed Francesco Muratore's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision declaring a preliminary contract void. The lower court had invalidated the contract because Muratore, acting as an agent for Li Castri Ciro, lacked specific authority and could not be ratified by a subsequent power of attorney. The Supreme Court reversed this, ruling that the later power of attorney contained an implicit ratification of Muratore's past acts, thereby validating the contract despite the initial lack of explicit authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1398 c.c.; The ratification of acts performed by an unauthorized agent can be implied through a subsequent power of attorney that explicitly confirms prior acts, even if the original instrument was directed toward future activities.
Parole chiave
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nte 3- 2 ORDINANZA sul ricorso 6496-2017 proposto da: MURATORE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE, 33, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NUCARO AMICI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA CORSARO; - ricorrente - contro FAGIANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FERDINANDO MAZZARELLA, GIUSEPPE MAZZARELLA; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2356/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Termini Imerese, con riferimento a preliminare del 10 febbraio 2006, rigettava la domanda del promissario Faciano Giuseppe, volta a far dichiarare l'inefficacia del contratto preliminare intercorso con Muratore Francesco; dichiarava la legittimità del recesso del promittente venditore, abilitato e trattenere la caparra; condannava il promissario a restituire gli immobili oggetto del preliminare, oltre a corrispondere al venditore la somma di € 100,00 mensili dalla data del recesso. Il tribunale osservava che il Muratore aveva concluso il preliminare quale procuratore di Li Castri Antonino, procuratore di Li Castri Ciro, aggiungendo che l'attore non aveva eccepito la carenza della procura.
In ogni caso Li Castri Ciro aveva conferito al Muratore, con atto del 12 febbraio 2008, procura a vendere, ratificandone il precedente operato. La Corte d'appello di Palermo, adita dal Faciano, riformava la sentenza. Essa rilevava che il Muratore aveva agito, nel preliminare, in nome di Li Castri Antonino, a sua volta procuratore di Li Castri Ciro. Era pertanto evidente, secondo la corte di merito, il difetto di potere rappresentativo in capo al Muratore, non potendo il rappresentante di un soggetto avvalersi, a sua volta, di un proprio rappresentante, per compiere atti giuridici in nome dell'originario rappresentato.
Essa aggiungeva che la procura speciale, rilasciata da Li Castri Ciro al Muratore il 12 febbraio 2008, non costituiva ratifica del preliminare, perché era stata rilasciata per un'attività giuridica ancora da compiersi. La corte di merito rilevava inoltre che il Muratore, in quanto privo di procura speciale, non avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso (Cass. n. 14292/2010). La Corte d'appello, quindi, dichiarava l'inefficacia del contratto preliminar; Ric. 2017 n. 06496 sez. 52 - ud. 07-10-2021 -2- Per la cassazione della sentenza Muratore Francesco ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
Faciano Giuseppe ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1398 c.c. Il difetto del potere rappresentativo avrebbe potuto essere eccepito solo dal rappresentato e non anche dall'altro contraente. Il motivo è infondato. Il giudice deve tener conto dell'assenza del potere rappresentativo, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte (Cass. S•U., n. 11377/2015). Il secondo motive denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1399 c.c. La Corte d'appello, nel negare l'efficacia di ratifica della procura a vendere, non si era avveduto che l'atto, oltre alla procura a vendere, conteneva un'apposita previsione di ratifica dell'operato già compiuto nell'interesse del mandante sia da Li Castri Antonino , sia dal Muratore «e nello specifico tutti gli atti comunicati e/o notificati dai predetti procuratori sia unitamente che disgiuntamente al medesimo sig.
Faciano Giuseppe». Il motivo è fondato. La ratifica prevista dall'art. 1399 c.c. costituisce un atto unilaterale ricettizio, mediante cui il soggetto falsamente rappresentato in un contratto manifesta all'altro contraente, senza bisogno di ricorrere a formule sacramentali ma in modo chiaro ed inequivoco e nella forma eventualmente richiesta per detto contratto, la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso in suo nome dal filsus protwrator. Pertanto, nel caso di un contratto di compravendita stipulato in nome altrui da chi non ne aveva i poteri, Ric. 2017 n. 06496 sez. 52 - ud. 07-10-2021 -3- non può ravvisarsi ratifica in una procura a vendere lo stesso bene conferita al falsus procurator in epoca successiva a detta stipulazione, dato l'evidente conflitto concettuale tra le due manifestazioni di volontà, l'una rivolta verso il passato e l'altra verso il futuro (Cass. n. 5040/1987).
Deve tuttavia considerarsi che la ratifica può essere manifestata anche tacitamente (Cass. n. 3071/1998). La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da fir/sus procura/or; non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto bensì può essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (Cass. n. 11123/1991).
In quanto al carattere ricettizio della ratifica, quale atto diretto al terzo contrante, si ammette che la ratifica possa essere indirizzata anche a soggetti diversi dall'altro contraente e acquistare efficacia a seguito della conoscenza che il terzo contraente abbia avuto di essa, anche senza un atto di comunicazione (Cass. n. 1826/1973; n. 2259/1971). Consegue da quanto sopra che La Corte d'appello non poteva disconoscere l'efficacia di ratifica della procura a vendere successivamente rilasciata dal dominus sulla base della considerazione cronologica che il potere conferito riguardava un'attività giuridica futura, ma avrebbe dovuto considerare l'ulteriore dichiarazione in essa contenuta, riguardante la ratifica degli atti comunicati dai procuratori al Faciano.
Nella misura in cui gli 'atti ratificati' implicavano il contratto preliminare gli stessi ben avrebbero potuto riguardarsi quale ratifica tacita del medesimo preliminare. Ric, 2017 n. 06496 sez. 52 - ud. 07-10-2021 -4- 3. Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisive per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Travisamento dei fatti. Nel contratto preliminare si chiariva che il Muratore agiva in nome di Li Castri Antonio, procuratore di Li Castri Ciro, contenendo il medesimo contratto la precisazione che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere firmato dal procuratore Li Castro Antonino.
Il che voleva dire che il Muratore stava promettendo la vendita di un bene altrui, con l'espresso impegno a fare intervenire il soggetto legittimato alla stipula del contratto definitivo. Il motivo è assorbito.
4. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale provvederà a valutare l'esistenza della ratifica sulla base dei principi sopra indicati. La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo; rigetta il primo; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; l'invia alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2' Sezione civile della Corte suprema di