Italian Supreme Court dismisses cassation appeal as late, citing personal service date as the start of the appeal period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant argued the appeal period began from the service of the second-instance judgment, which occurred over sixty days prior to the filing. The court ruled that since the appeal hearing took place in the appellant's absence, the judgment must have been personally served to them, establishing the correct start date for the appeal period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292, ultimo comma c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: When an appeal is held in the absence of a party, the concluding judgment must be personally served to them, and the brief period for filing a cassation appeal runs from that date of personal service.
Parole chiave
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„,,Le_ Z ORDINANZA sul ricorso 7405-2017 proposto da: NAPOLI FRANCESCO, rappresentati e difeso dall'avv. DOMENICO RIZZOTTI; - ricorrente - contro CIMINO ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII, 474, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ORLANDO, rappresentata e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BEN VENGA; - controricorrente- avverso la sentenza n. 553/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 29/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
Ritenuto che è stato proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo da Napoli Francesco contro sentenza della Corte d'appello di Messina, resa nel contraddittorio con l'appellante Cimino Eleonora. L'unico motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 330, comma 3, c.p.c. L'appello, svoltosi nella contumacia dell'attuale ricorrente, appellato, è stato notificato presso il difensore costituto nel giudizio di primo grado il 19 marzo 2010, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 26 febbraio 2009 Il ricorrente eccepisce la tardività del ricorso per cassazione,Ln quanto avvenuto oltre sessanta dalla notificazione della sentenza, eseguita a mani del coniuge dell'appellato (contumace nel giudizio d'appello) il 22 dicembre 2016 ai fini della esecuzione forzata.
Il ricorso, infatti, è stato notificato a mezzo pec il 21 febbraio 2017. La Pec di invio è stata notificata 39 minuti e otto secondi dopo la mezzanotte. Il ricorso è inammissibile. Il giudizio d'appello si è svolto nella contumacia del Napoli, cui la sentenza è stata notificata personalmente a mezzo ufficiale giudiziario il 22 dicembre 2016. Il plico è stato consegnato alla moglie. Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se non formalmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 ultimo comma c.p.c., e dalla data di tale notifica decorre il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c..(Cass. n. 4894/2007).
Consegue che l'ultimo giorno utile per proporre il ricorso per cassazione, nella specie, coincideva con il lunedì 20 febbraio 2017. Il ricorso è stato notificato a mezzo pec il 21 febbraio 2007, come risulta dalle ricevuta di spedizione in atti. Ric. 2017 n. 07405 sez. 52 - ud. 07-10-2021 -2- Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 1 5%, agli esborsi liquidati in 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 ottobre 2021. Il President DEPOSITATO I ELLE