Cassation appeal dismissed due to invalid special power of attorney issued by a dissolved company's former legal representative.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney issued by the liquidator of a dissolved company was invalid. The respondent successfully argued that the company had been cancelled from the business register in 2013, extinguishing its legal personality and rendering any subsequent representation by its former legal representative void. Consequently, the court ruled that the invalid mandate violated procedural requirements, leading to the dismissal of the appeal and an order for the former representative to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 5 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: When a company is dissolved and its former legal representative issues a special power of attorney for a cassation appeal, the lack of valid representation renders the appeal inadmissible, and the representative is condemned to pay the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3368-2017 proposto da: SARACENO COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 46, presso lo studio dell'avvocato CALOGERO LO GIUDICE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro 2021 MONTALBANO ADELE, rappresentata e difesa dall'avvocato 2073 PIER LUIGI CAPPELLO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1462/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere SERGIO GORJAN;
Fatti di causa Adele Montalbano ebbe ad avviare causa avanti il Tribunale di Agrigento avverso la srl Saraceno Costruzioni per ottenere ex art 2932 cod. civ. il trasferimento del diritto di proprietà relativamente al magazzino oggetto di contratto preliminare non adempiuto dalla società, previo completamento dei lavori promessi, subordinatamente al pagamento da parte sua del residuo prezzo, nella misura effettivamente dovuta. Resistette la società convenuta - che anche avviò separata causa -, contestando la domanda avversaria e chiedendo la risoluzione del patto preliminare per inadempimento della promissaria acquirente.
Il Tribunale acragantino ebbe ad accogliere la domanda dell'attrice e la srl Saraceno propose gravame avanti la Corte d'Appello di Palermo, che, resistendo la Montalbano, ebbe a rigettare l'impugnazione sull'osservazione che l'effetto risolutivo dell'intimazione ex art 1454 cod. civ. - pacificamente inoltrata dalla società e non osservata dalla Montalbano - era stato superato dalla successiva inequivoca condotta della stessa società, lumeggiante la volontà di mantenere in vita il rapporto contrattuale. La srl Saraceno Costruzioni in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte panormita, articolando unica ragione di doglianza.
La Montalbano resiste con controricorso, rilevando l'inammissibilità dell'impugnazione, anche illustrato con nota difensiva. Ragioni della decisione Il ricorso articolato dalla srl Saraceno Costruzioni risulta inammissibile. Con l'unico mezzo d'impugnazione la società ricorrente deduce violazione delle norme portate dagli artt. 1453 e 1454 cod. civ. nonché difetto di motivazione su questione rilevante, posto che la Corte panormita ritenne di seguire indirizzo l giurisprudenziale superato da specifico arresto di questa Corte a sezioni Unite - Cass. n° 553/09 -.
Difatti i Giudici territoriali avevano ritenuto che l'effetto risolutorio, conseguente alla diffida ex art 1454 cod. civ. inosservata dalla controparte, poteva esser superato dalla rinunzia ad avvalersene, espressa anche mediante comportamento concludente, dalla parte intimante, mentre un tanto era escluso dall'insegnamento di legittimità citato. La Montalbano ha rilevato l'inammissibilità del proposto ricorso per cassazione posto che la società, il legale rappresentante della quale ha rilasciato la procura speciale per questo giudizio di legittimità, risulta già cancellata dal Registro delle Imprese sin dal luglio 2013.
L'eccezione sollevata dalla resistente appare fondata, con conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso, perché il mandato speciale al difensore rilasciato da soggetto non abilitato. Difatti con la cancellazione dal Registro delle Imprese la società s'estingue e viene in essere il previsto meccanismo di successione - Cass. SU n° 6070/13 - con individuazione del nuovo soggetto titolare della legittimazione. Di conseguenza, stante che per il giudizio di legittimità il difensore abbisogna d'apposita procura speciale, sicché non può esser utilizzata quella rilasciata in relazione ai gradi di merito, il legale rappresentante della società oramai estinta, in quanto privo di ogni potere di rappresentanza del soggetto venuto meno, non può rilasciare valida procura al difensore - Cass. sez. 5 n° 17360/21, Cass. sez. 2 n° 23563/17 -.
Il difetto di valida procura al difensore comporta l'inammissibilità del ricorso a sensi dell'ad 366 n° 5 cod. proc. civ. All'inammissibilità del ricorso segue, ex art 385 cod. proc. civ., la condanna del soggetto che ha rilasciato la procura invalida al difensore - nella specie il sig. Calogero Ventura - alla rifusione verso la Montalbano delle spese di lite di questo giudizio di legittimità che si liquidano in C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense siccome indicato in dispositivo.
Difatti - Cass. sez. L n° 1392/20 - è tenuto alle spese, in caso di ricorso per cassazione proposto da soggetto societario oramai estinto, l'asserito legale rappresentante che ha rilasciato la procura speciale invalida al difensore, in difetto, come nella specie, di elemento alcuno per poter affermare che il difensore conosceva l'intervenuta estinzione del soggetto falsamente rappresentato - Cass. sez. 5 n° 17360/21 -. Il Ventura Calogero dovrà anche versare nuovamente il contributo unificato, concorrendone i requisiti di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Calogero Ventura a rifondare alla Montalbano le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in C 5.200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Calogero Ventura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'ad 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deciso in Roma nell'adunanza di ca