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Ordinanza — n. 37608/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37608/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37608/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Per priorità logica va esaminato per primo il terzo motivo, che contesta "nullità della sentenza impugnata e del procedimento ex art.360, n. 4 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 331, ultimo comma c.p.c.": l'atto d'appello doveva essere notificato anche alla venditrice, la società Le Opere s.r.I., parte convenuta nel giudizio di primo grado, regolarmente costituita in giudizio, così che il giudice doveva rilevare il difetto del contraddittorio e disporne l'integrazione. Il motivo è fondato. Sara Albanese ha instaurato il processo di primo grado nei confronti sia della società Le Opere s.r.l. che dello Studio Rivolta s.r.I., chiedendo di accertare la corresponsabilità delle convenute e di condannarle entrambe, "in via solidale o alternativa fra loro", a restituire quanto versato a titolo di acconto, nonché quanto pagato a titolo di mediazione e le spese per la registrazione (v. le conclusioni dell'atto di citazione riportate alla p. 2 della sentenza di primo grado), domanda che è stata accolta dal Tribunale, che ha condannato in solido la società Le Opere s.r.l. e la società Studio Rivolta s.r.l. alla restituzione dell'anticipo, pari a euro 40.000, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in euro 4.770,14.

Regesto Legislator

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art. 331 c.p, art. 1759 c.c; Ordinanza — n. 37608/2021 — snciv · Corte di Cassazione: A seguito dell'iniziativa dell'attrice - e della pronuncia del Tribunale - si è determinata una situazione di litisconsorzio unitario (su tale figura cfr. Cass. 4993/2019), con la conseguenza che il giudizio di impugnazione - con il quale si è chiesta "la riforma totale" della sentenza impugnata in merito alla responsabilità solidale delle due società - si connotava come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non poteva rimanere estranea la società Le Opere s.r.l.

Parole chiave

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mercede di mediazione responsabilità solidale ipoteca legale del venditore responsabilità contrattuale responsabilità parziale venditore parte contraente

Disposizioni normative citate

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art. 331 c.p
art. 1759 c.c
L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del primo (che riporta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1759 c.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 11440-2016 proposto da: ALBANESI SARA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo studio dell'avvocato LUCIA ZACCAGNINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ISABELLA COCITO; - ricorrente - contro STUDIO RIVOLTA SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO- 2021 TEMPORE; 1264 - intimata - avverso la sentenza n. 4246/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS; \ 10. R.G. 11440/2016 PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Monza ha pronunciato, con sentenza n. 2911/2012, la risoluzione di un contratto preliminare di vendita di un immobile per inadempimento della promittente venditrice (la società Le Opere s.r.I.), condannandola in solido con il mediatore (la società Studio Rivolta s.r.I.) alla restituzione dell'anticipo, pari a euro 40.000, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in euro 4.770,14 (pari al compenso del mediatore e ad altre spese).

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società Studio Rivolta nei confronti della sola promissaria acquirente Sara Albanesi, con la richiesta, in riforma della decisione relativa alla responsabilità solidale, di dichiarare quale unica responsabile del danno la promittente venditrice. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 6 novembre 2015, n. 4246, ha accolto il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha escluso "la responsabilità del mediatore Studio Rivolta s.r.l." e per l'effetto ha annullato "la responsabilità solidale dello stesso affermata nei capi" relativi "alla restituzione dell'acconto, al risarcimento del danno patrimoniale e al pagamento delle spese", dando atto che spettava al mediatore il previsto compenso di euro 4.200.

3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione Sara Albanesi. L'intimata Studio Rivolta s.r.l. non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) Per priorità logica va esaminato per primo il terzo motivo, che contesta "nullità della sentenza impugnata e del procedimento ex art.360, n. 4 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 331, ultimo comma c.p.c.": l'atto d'appello doveva essere notificato anche alla venditrice, la società Le Opere s.r.I., parte convenuta nel giudizio di primo grado, regolarmente costituita in giudizio, così che il giudice doveva rilevare il difetto del contraddittorio e disporne l'integrazione. Il motivo è fondato. Sara Albanese ha instaurato il processo di primo grado nei confronti sia della società Le Opere s.r.l. che dello Studio Rivolta s.r.I., chiedendo di accertare la corresponsabilità delle convenute e di condannarle entrambe, "in via solidale o alternativa fra loro", a restituire quanto versato a titolo di acconto, nonché quanto pagato a titolo di mediazione e le spese per la registrazione (v. le conclusioni dell'atto di citazione riportate alla p. 2 della sentenza di primo grado), domanda che è stata accolta dal Tribunale, che ha condannato in solido la società Le Opere s.r.l. e la società Studio Rivolta s.r.l. alla restituzione dell'anticipo, pari a euro 40.000, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in euro 4.770,14.

A seguito dell'iniziativa dell'attrice - e della pronuncia del Tribunale - si è determinata una situazione di litisconsorzio unitario (su tale figura cfr. Cass. 4993/2019), con la conseguenza che il giudizio di impugnazione - con il quale si è chiesta "la riforma totale" della sentenza impugnata in merito alla responsabilità solidale delle due società - si connotava come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non poteva rimanere estranea la società Le Opere s.r.l.

2) L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del primo (che riporta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1759 c.c. in relazione agli artt. 1175 e 1176 c.c. e della disciplina di cui alla legge 39/1989, artt. 1223 e 1453 c.c.") e del secondo motivo (che denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.). II. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Milano, che dìsporrà Vintegrazione del contraddittorio nei confronti della società pretermessa; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 20 aprile 2021. Il Presidente (Rosa Mariai Virg lio) R‘5, W,