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Ordinanza — n. 36981/2021 — snciv Generato dall'IA

Appeal court remanded case to lower court for retrial after finding appeal court wrongly decided merits instead of remitting.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36981/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the appeal court's decision to rule on the merits of a traffic violation case. Although the lower appellate court declared ordinary jurisdiction, it incorrectly proceeded to judge the legality of the fine rather than remanding the case. The court held that an appellate judge must remand proceedings to the first instance when ordinary jurisdiction is contested, preserving the double degree of jurisdiction guarantee.

Regesto Legislator

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Art. 353 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When an appellate court declares ordinary jurisdiction previously denied by the first instance, it must remand the case to the first judge and cannot decide the merits.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction appellate remand double degree of jurisdiction traffic violation fine procedural error infrazione alle norme della circolazione segno che può indurre in errore inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine

Disposizioni normative citate

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Art. 353 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
353 e 354 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
art. 295 c.p
(c)5--/Z Ha chiesto di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., avendo proposto ricorso al Tar avverso il silenzio inadempimento serbato dall'allora Provincia di Bari sulla richiesta di rilascio di un'autorizzazione ad installare le pre-insegne, instando nel merito per l'annullamento della sanzione.
art. 378 c.p
In prossimità dell'udienza pubblica, la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 5020/2009
Cass. s.u. 13722/2017
Qualora il giudice dell'impugnazione non provveda in tal senso, compete a questa Corte disporre la rimessionel a tutela della garanzia del doppio grado di giurisdizione (Cass. s.u. 13722/2017;
Cass. S.U. 11027/2014
Cass. S.U. 11027/2014; Cass.
Cass. s.u. 764/2006
11027/2014; Cass. s.u. 764/2006).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17726/2018 R.G., proposto da EOS S.P.A., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto in Roma, Via Fracassini n. 18, presso l'avv. Federico Bailo. - RICORRENTI- contro CITTA' METROPOLITANA DI BARI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Dipierro, con domicilio in Bari, Via Nazario Sauro n.29. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Trani 2592/2017, depositata in data 4.12.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA La Eos s.p.a. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Corato, avverso il verbale di accertamento con cui le era stata contestata la violazione degli artt. 23, commi sesto ed undicesimo, CDS e 51, comma secondo, lettera a) D.P.R. 495/1992, per aver installato una pre- insegna pubblicitaria a meno di tre metri dal limite della carreggiata. (c)5--/Z Ha chiesto di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., avendo proposto ricorso al Tar avverso il silenzio inadempimento serbato dall'allora Provincia di Bari sulla richiesta di rilascio di un'autorizzazione ad installare le pre-insegne, instando nel merito per l'annullamento della sanzione.

Il giudice di pace ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la decisione sulla legittimità della sanzione dipendesse dall'esito del giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo. La pronuncia, impugnata dalla Eos s.p.a., è stata riformata in appello. Il tribunale ha dichiarato la giurisdizione ordinaria, evidenziando come le questioni sottoposte alla cognizione del Tar non influissero sulla legittimità della sanzione amministrativa, non configurandosi alcun rapporto di accessorietà tra i due giudizi. Ha poi respinto nel merito l'opposizione, ritenendo specifica la contestazione e comprovata la sussistenza della violazione sulla base delle risultanze del verbale di accertamento - attestante la collocazione dell'insegna ad una distanza dal ciglio stradale inferiore a quella legale - e dando infine atto che anche il Commissario ad acta, nominato dal Prefetto per dare esecuzione alla sentenza del Tar Puglia n. 1263/2013, aveva negato l'autorizzazione chiesta dalla Eos s.p.a. a seguito di ulteriore istruttoria tecnica della pratica.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Eos s.p.a. con ricorso in due motivi. La Città Metropolitana di Bari resiste con controricorso. In prossimità dell'udienza pubblica, la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, avendo il tribunale dichiarato la giurisdizione ordinaria negata dal giudice di pace, la causa doveva essere rimessa in primo grado, non potendo essere definita nel merito.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 51, comma secondo, D.P.R. 495/1992 - Regolamento di attuazione del codice della strada - ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Si sostiene che nel luogo della contestata violazione erano presenti un filare di alberi, un' insegna stradale e un muretto, potendo quindi l'insegna essere collocata anche ad una distanza inferiore a tre metri dalla carreggiata.

2. Il primo motivo è fondato. Si è detto che il tribunale, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione ordinaria, ma in luogo di disporre la rimessione della causa in primo grado, ha respinto l'opposizione, ritenendo legittima la sanzione. Va tuttavia ribadito che il giudice d'appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado, non può decidere la causa, ma deve rimetterla al primo giudice anche se le parti abbiano formulato conclusioni di merito (Cass.5020/2009). Qualora il giudice dell'impugnazione non provveda in tal senso, compete a questa Corte disporre la rimessionel a tutela della garanzia del doppio grado di giurisdizione (Cass. s.u. 13722/2017;

Cass. S.U. 11027/2014; Cass. s.u. 764/2006). Non rileva che - come sostenuto dalla Città metropolitana di Bari - il tribunale possa essere stato indotto in errore dalla circostanza che la pronuncia di merito era stata richiesta dalla stessa società appellante: la questione di giurisdizione sollevata con l'atto di appello obbligava il giudice del gravame a pronunciarsi sul punto e a trarre dall'accoglimento dell'impugnazione tutte le conseguenze di legge, non potendo in alcun caso derogare al principio stabilito dall'art. 353, comma primo, c.p.c..

E' perciò accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al giudice di pace di Corato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Corato, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella came