Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to lack of specific vulnerability assessment in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the asylum appeal inadmissible, rejecting the claimant's arguments regarding credibility and motivation. The lower court had already assessed the claimant's story as implausible and identified the NDDC as a government agency rather than a criminal group. The Supreme Court found the appeal failed to address these specific factual determinations, rendering the procedural grounds for inadmissibility valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: An appeal based on insufficient or contradictory motivation is inadmissible if the lower court's reasoning directly addresses the contested facts and does not omit the evaluation of vulnerability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente IRAZo ORDINANZA sul ricorso 24414-2019 proposto da: EWERE OSAHON , rappresentato e difeso dall'avv. ANNA ROSA ODDONE; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, IN PERSONA DEL o MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 19/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
55. R.G. 24414/2019 PREMESSO CHE 1. Ewere Osahon, cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Torino a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale della sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di aver vissuto in Edo State, di aver fatto l'elettricista senza tuttavia guadagnare abbastanza per vivere e di aver allora deciso di entrare a fare parte del "gruppo" NDDC, di aver poi rifiutato uccidere lo zio e per questo di essere stato minacciato di morte. Il Tribunale di Torino, con decreto 19 luglio 2019, n. 4833, ha rigettato la domanda, anzitutto ritenendo non credibile la vicenda narrata dal ricorrente, essendo la Niger Delta Development Commission, c.d. NDDC, un'agenzia governativa e non una banda criminale, come descritto dal richiedente. Avverso la decisione del Tribunale di Torino Ewere Osahon propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 14, lett. c d.lgs. 251/2007 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. o comunque l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5, c.p.c. Il motivo è inammissibile. A fronte dell'analitico esame da parte del Tribunale delle dichiarazioni del ricorrente, ritenute inverosimili, e della natura del NDDC, il ricorrente si limita genericamente a ribadire la credibilità delle sue dichiarazioni alla luce della "complessità della società africana".
2. Il secondo motivo denuncia l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione, in relazione al mancato accoglimento della domanda di protezione umanitaria.Il motivo è inammissibile. A prescindere dal richiamo di un parametro - l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione - non applicabile ratione temporis al caso di specie, il motivo, nel parlare di totale omissione circa la valutazione di vulnerabilità del ricorrente, non si rapporta alla motivazione svolta dal Tribunale sul punto (v. p. 9 del provvedimento impugnato). II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezi