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Ordinanza — n. 36871/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of valid service of process on a necessary co-defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36871/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Veronese family against a Milan Court of Appeal decision that declared the appeal inadmissible. The appellants argued they had properly served a necessary co-defendant, Fabio Romani, but the first-instance court found no record of valid service in the trial minutes. The court ruled that the declaration of domicile produced in the cassation phase was insufficient because it lacked a certain date and did not constitute a valid election of domicile for service of process.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: The production of acts not included in the trial proceedings is inadmissible in cassation unless provided by law, and the party must transcribe the act or indicate its procedural seat.

Parole chiave

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inadmissibility appeal service of process necessary co-defendant election of domicile cassation procedure notifica tardiva dei difetti domanda d'asilo tardiva tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2021, n.4320
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24022-2016 proposto da: VERONESE FLAVIO GIANCARLO, QUAGLIA ORNELLA, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIA CARLA OMAZZI, giusta procura in atti; - ricorrenti - contro VERONESE FERNANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEBASTIAN IVAN CRUCITTI,giusta procura in atti; - controricorrenti - nonchè contro MONZANI IVANO, OLIVIERI GIUSEPPINA MONICA, PALLA MAURO, ROMANI GIUSEPPE, ROMANI CARLO ALBERTO, ROMANI FABIO; - intimati - avverso la sentenza n. 2756/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

FATTI DI CAUSA Fernando Veronese citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Giancarlo Veronese per chiedere l'accertamento della natura condominiale del sottotetto e la violazione da parte del convenuto dell'art.1102 c.c., per avere alterato la destinazione della cosa comune destinandola al proprio uso esclusivo. Giancarlo Veronese si costituì, eccepì che la moglie Quaglia Ornella era proprietaria dell'immobile, e, a seguito dell'intervento volontario della predetta, entrambi chiesero dichiarasi l'usucapione del vano corridoio. Il Tribunale accertò la natura condominiale del sottotetto dichiarò che i convenuti in riconvenzionale avevano acquistato per usucapione il locale "disimpegno", rigettando la domanda riconvenzionale in relazione al locale "ingresso".

Giancarlo Veronese e Quaglia Ornella proposero appello. Alla prima udienza, per quel che rileva in sede di legittimità, venne disposta la rinnovazione della notifica a Fabio Romani, litisconsorte necessario nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio nel giudizio di primo grado; all'udienza successiva venne chiesto ulteriore termine, senza che fosse stata effettuata la notifica; quindi, all'udienza successiva, gli appellanti rinnovarono la richiesta di ulteriore termine per produrre la certificazione di residenza di Fabio Romani o per effettuare la rinotifica.

All'udienza nuovamente rifissata dell'8.6.2016, gli appellanti depositarono il certificato di Ric. 2016 n. 24022 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -2- residenza di Romani Fabio, che dal 10.4.2006, risultava residente negli Stati Uniti e chiesero nuovo termine per effettuare la notifica all'estero. La corte d'appello di Milano, con sentenza del 29.6.2016, dichiarò inammissibile l'appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Fabio Romani nel termine perentorio assegnato dal giudice. L'elezione di domicilio presso il padre, secondo la Corte distrettuale non era valida perchè effettuata per fini privati.

Per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso Giancarlo Veronese e Quaglia Ornella sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso Fernando Veronese. Gli altri soggetti indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensiva In prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Va, in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità per essere stato redatto con la tecnica dell'assemblaggio, attraverso una sovrabbondante riproduzione degli atti processuale, in violazione del dovere di chiarezza e specificità.

L'eccezione è priva di fondamento in quanto il ricorso, benché prolisso ed a tratti ripetitivo, consente di ricostruire la vicenda processuale e di cogliere le censure alla sentenza impugnata. Con l'unico ed articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 331 e 116 c.p.c., per avere la corte di merito erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Fabio Romani nel termine perentorio assegnato dal giudice; deducono i ricorrenti che la Ric. 2016 n. 24022 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -3- notifica nei confronti di Romani Fabio era stata effettuata presso il domicilio eletto.

La dichiarazione di elezione di domicilio sarebbe stata resa contestualmente alla consegna dell'atto di chiamata in causa dei litisconsorti necessari per l'integrazione del contraddittorio e detta dichiarazione sarebbe stata versata in atti all'udienza del 12.12.2013. Il motivo è infondato. L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario e consente la facoltà di notificare validamente gli atti al predetto, indipendentemente dalla concreta esistenza di accordo tra eleggente e domiciliatario, che attiene solo al loro rapporto interno (Cassazione civile sez. trib., 18/02/2021, n.4320).

Essa deve risultare da un atto del giudizio di merito, non essendo ammissibile la produzione, in sede di legittimità, di atti che non abbiano fatto parte dei gradi di merito, salvo che per i casi previsti dall'art.372 c.p.c., con le modalità indicate dalla norma citata. E' onere della parte, anche quando propone una censura avente carattere processuale, trascrivere l'atto o indicare la sede processuale in cui è stato prodotto in adempimento a quanto prescritto dall'art.366 , comma 1, n.6 c.p.c. Nel caso in esame, il ricorrente ha fatto riferimento ad una "dichiarazione di domicilio" resa al difensore del ricorrente, producendo detta dichiarazione, priva di data certa, solo in sede di legittimità, sostenendo di averla resa nel corso dell'udienza tenutasi innanzi al Tribunale di Milano il 12.12.2013.

Ric. 2016 n. 24022 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -4- La Corte di merito ha invece accertato che l'elezione di domicilio non trovava riscontro nei verbali di udienza del giudizio di primo grado e che all'udienza del 12.12.2013 il difensore dei ricorrenti si era limitata a produrre una "dichiarazione che attesta che Fabio Romani , in data 26 giugno 2013, ha ricevuto brevi manu dalla stessa Avv. Omazzi presso il suo studio copia dello stesso atto di citazione". Detta dichiarazione era pertanto inidonea ai fini dell'elezione di domicilio e del conseguente perfezionamento della notifica in favore di Fabio Romani. t) 'L Gli appellanti, lungi dal produrre una valida dichiarazionè s di domicilio da parte di Romani Fabio, aveva7fatto un generico riferimento ad una elezione di domicilio "bancario e postale presso il padre" , inidonea ad instaurare validamente il contraddittorio perché non resa al fine di ricevere gli atti processuali relativi al giudizio in esame presso l'abitazione del padre.

Sono assorbite le altre censure, articolate in modo generico e confuso nell'ambito dell'unico, articolato motivo. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio Ric. 2016 n. 24022 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -5- di legittimità, che liquida in C 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassa