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Ordinanza — n. 36426/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with Art. 369 cpc regarding the deposit of the notification report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36426/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the authentic copy of the notification report with the case file. Although the appellant declared the sentence was notified, the required document was missing from the dossier, and no other party had submitted it. The court ruled that this procedural defect rendered the appeal non-procedural under Article 369 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c.; The failure to deposit the authentic copy of the notification report with the case file renders the cassation appeal inadmissible, regardless of whether the document was deposited by another party or exists in the office file.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification report deposit art 369 cpc procedural defect case file formalities improcedibility sanction notificazione viziata notificazione scritta termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c.
Dispone l'art. 369 comma 2 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma i -quater D.P.R.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 10648/2017
19793/2016 sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio e attestato anche dalla Cancelleria con apposita dichiarazione "consultati gli atti del fascicolo del ricorrente e del controricorrente".
Cass. S.U. n. 8312/2019
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv.
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013
653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv.
Sez. L -, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020
Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021
656775; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019
14360 del 25/05/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 19793-2016 proposto da: CONDOMINIO VIA PINTURICCHIO 3 GROSSETO, in persona dell'Amministratore pro-tempore ,MINUCCI ADA, CATALDO GIUSEPPE, FABBRI SIMONETTA, BISDOMINI FRANCA, VICARIO ELIA, ROSSI BARBARA, SENES GIOVANNINA, FABBRI FABRIZIO, ROSSI LETIZIA, SCOPETANI MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, V.PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato MARCELLA DE NINNO, rappresentati e difesi 2021 dall'avvocato ANDREA DE CESARIS, giusta procura in calce 1635 al ricorso; - ricorrenti - contro IRMAC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GULINA, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere LORENZO ORILIA;

R.G. 19793/2016 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 II Condominio di via Pinturicchio n. 3 in Grosseto ed i condomini Fabrizio e Simonetta Fabbri, Ada Minucci, Barbara Rossi, Franca Bisdomini, Letizia Rossi, Giuseppe Cataldo, Mario Scopetani, Giovannina Senes e Elia Vicario hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati da memoria, contro la sentenza n. 2.2016 pubblicata il 7.1.2016, con cui la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado (Tribunale di Grosseto n. 975/2008) aveva respinto la domanda di riduzione in pristino da essi proposta contro la Immobiliare Marco sas.

Resiste con controricorso, anch'esso illustrato da memoria, la Irmac srl (società incorporante della Immobiliare Marco sas). 2 Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso. Dispone l'art. 369 comma 2 n. 2 cpc che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza "con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta...".

Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione (v. comma 1). La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito materiale dell'atto unitamente al ricorso. Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 25.5.2016 (v. pag. 2 ricorso), ma nell'incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (in calce alla pronuncisa infatti è presente solo l'attestazione di conformità al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico).

È vero che le sezioni unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l'esistenza di tale evento, sia stata depositata da un'altra parte nel giudizio di legittimità o comunque R.G. 19793/2016 sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio e attestato anche dalla Cancelleria con apposita dichiarazione "consultati gli atti del fascicolo del ricorrente e del controricorrente".

Nè soccorre la pronuncia delle sezioni unite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità, ipotesi ben diversa da quella in esame, in cui ciò che manca è addirittura il deposito - che deve essere tempestivo - della copia della relazione di notificazione della sentenza e dei relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica (v. pag. 42 par. 2 S.U. cit.); ma a ben vedere, nel caso di specie non è dato neppure conoscere se la notifica della sentenza sia avvenuta o meno a mezzo pec (il ricorso infatti si limita ad indicare solo la data di notifica della decisione ma non le relative modalità e dagli atti nulla emerge).

Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d'Appello pubblicata il 7.1.2016 e ricorso notificato il 21.7.2016). La sanzione dell'improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell'art.369 cpc (cfr. tra le varie, Sez.

L -, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020 Rv. 656775; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 Rv. 654987). Le spese seguono la soccombenza. Sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma i -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 5.500,00, di cui R.G. 19793/2016 C. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Sussistono a carico dei ricorrenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unif