Cassation appeal dismissed because the lower court's decision was supported by an uncited independent ground regarding lack of subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the tax agency's cassation appeal against a lower court ruling that upheld a public official's opposition to an injunction. The lower court rejected the violation claim based on two independent grounds: the subsequent authorization of the professional role and the official's lack of subjective intent to violate rules. The Court held that since the lower court's decision relied on an uncited independent ground, the appellant must specifically challenge every basis of the judgment, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n. 165 del 2001; Artt. 97 e 98 Cost.: When a contested judgment is founded on multiple autonomous grounds, the appellant must challenge each one; failure to do so renders the appeal inadmissible as it cannot achieve a useful result.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
2. Ricorrente contro Montinaro Mario e Monteco s.r.I., con sede in Lecce, in persona del legale rappresentante sig. Mario Montinaro„ rappresentati e difesi per procura speciale in calce al controricorso dall'Avvocato prof. Antonio Tommaso De Mauro, elettivamente domiciliati presso il dott. Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza n.
24. Controricorrenti-Ricorrenti incidentali avverso la sentenza n_ 1091 della Corte di appello di Lecce, depositatail 23. 11. 2016. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 22. 5. 2017 l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1091 del 23. 11.-7 R.G. N. 13223/2017. 2016 della Corte di appello di Lecce, che, rigettando il suo appello, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Montinaro Mario e dalla s.r.l. Monteco avverso l'ordinanza ingiunzione che contestava loro la violazione dell'art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165 del 2001, per avere conferito un incarico professionale all'avvocato Positano, ricercatore universitario presso l'Università del Salento, senza avere acquisito la preventiva autorizzazione della sua Amministrazione di appartenenza.
Montinaro Mario e la s.r.l. Monteco resistono con controricorso e propongono a loro volta ricorso incidentale. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. I controricorrenti hanno depositato memoria. L'unico motivo del ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n. 165 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost., censurando la sentenza impugnata per avere escluso la violazione contestata in ragione del fatto che l'incarico per cui è causa era stato successivamente autorizzato, dopo il suo conferimento, " ora per allora " dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico.
Il motivo è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha confermato la statuizione di primo grado di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione non solo sulla base del rilievo, investito dal ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico era stata successivamente rilasciata dall'Amministrazione di competenza, reputando irrilevante che tale provvedimento fosse intervenuto dopo il conferimento dell'incarico, ma anche in forza della considerazione che la violazione in concreto non sussisteva per mancanza dell'elemento soggettivo, per avere il soggetto conferente ignorato che il professionista fosse dipendente pubblico.
Quest'ultima motivazione, che costituisce ratio decidendi del tutto autonoma, in quanto di per sé idonea a sorreggere la decisione gravata di accoglinento R.G. N. 13223/2017. dell'opposizione, non risulta tuttavia censurata dal ricorso. Ne consegue l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento non porterebbe comunque alla cassazione della decisione impugnata, che continuerebbe ad essere sorretta e giustificata dalla ratio decidendi non censurata. Costituisce principio di diritto vivente di questa Corte che, qualora la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione sia fondata su una pluralità di motivazioni, tra loro autonome, è onere del ricorrente censurare ciascuna dì esse, risultando altrimenti l'impugnazione inammissibile, non potendo essa, in tale evenienza, conseguire un risultato utile ( Cass. n. 11493 del 2018;
Cass. n. 18641 del 2017; 3880 del 2020; Cass. S.U. n. 7931 del 2013 ). Il ricorso principale va pertanto respinto. Il ricorso incidentale va dichiarato assorbito, essendo stato espressamente proposto in via condizionata. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.