Italian Court dismisses appeal on debt extinguishment by letter of receipt interpretation under Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Giuseppe Lacarbonara's appeal against the Taranto Tribunal's revocation of an injunction awarding Antonio Pompigna €2,833.07. While the Tribunal correctly identified the letter as a partial receipt rather than a full settlement, it ruled that the debt was not extinguished because the letter lacked explicit language indicating full payment. The court upheld this decision, affirming that the lower court properly interpreted the specific wording and context of the document without violating established legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1199 c.c.; Art. 384 c.p.c.: A letter of receipt constitutes a full settlement only if explicitly stated; mere acknowledgment of payment does not extinguish the debt without clear language indicating total satisfaction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26883-2016 proposto da: LACARBONARA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95, presso lo studio dell'avvocato DANIELA COMPAGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MOTOLESE; - ricorrente - contro POMPIGNA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA MIRANDA, rappresentato e difeso dall'avvocato DIONISIO GIGLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2447/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 02/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
15. R.G. 26883/2016 PREMESSO CHE Giuseppe Lacarbonara ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto 2 agosto 2016, n. 2447, che - pronunciando in seguito a rinvio da parte di questa Corte (Cass. n. 24567/2013) - ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, liquidando in favore dell'avvocato Antonio Pompigna la somma di euro 2.833,07, cifra "da cui occorre detrarre la somma di euro 2.000 già versata dall'opponente, condannando lo stesso opponente al pagamento della differenza in favore dell'opposto". Resiste con controricorso Antonio Pompigna. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi tra loro strettamente connessi.
1) Il primo motivo contesta "violazione e falsa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24567/2013 ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.": il Tribunale di Taranto, in violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ha ritenuto che la lettera sottoscritta dall'avvocato Pompigna, con la quale si riceveva il pagamento di euro 2.000, non potesse costituire una quietanza a completa tacitazione di quanto dovutogli dal ricorrente, ma semplice ricezione dell'assegno.
2) Il secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1199 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": che la lettera sottoscritta dall'avvocato Pompigna sia una quietanza di pagamento è pacifico, essendo stata accertata e definita in tal modo dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 24567/2013.
3) Il terzo motivo contesta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti", ossia della lettera dell/ febbraio 2005, con la quale Lacarbonara ha versato ,i/911rA 111,9' a Pompigna euro 2.000 a completa tacitazione delle sue competenze, sottoscritta da entrambe le parti. I motivi sono infondati. Questa Corte, nella pronuncia n. 24567/2013, ha accolto il primo motivo di ricorso (che contestava come il Tribunale non avesse ritenuto estinto il debito dell'opponente e avesse richiesto che l'estinzione del debito, per essere esaminata, fosse stata veicolata attraverso una domanda riconvenzionale), affermando che il giudice deve pronunciarsi su ogni eccezione che sia idonea a influire sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio e che il fatto del pagamento non richiede affatto di essere veicolato attraverso la proposizione di una domanda riconvenzionale, e ha così cassato l'ordinanza impugnata in relazione a tale censura, rinviando la causa al Tribunale di Taranto.
Il Tribunale di Taranto, nella pronuncia qui impugnata, ha correttamente ritenuto che l'oggetto del giudizio di rinvio era costituito dall'esame dell'eccezione di estinzione del debito, non esaminata dal primo giudice. Il Tribunale ha quindi analizzato la lettera inviata da Lacarbonara (così che non sussiste l'omesso esame di un fatto decisivo denunciato con il terzo motivo) e ha ritenuto che la sottoscrizione di Pompigna avesse sì valore di quietanza della somma di euro 2.000, ma non di quietanza a saldo, dovendo l'apposizione della sottoscrizione in calce alle parole "per ricevuto" essere interpretata alla luce del tenore letterale delle parole medesime (ossia della ricezione della missiva e della somma di euro 2.000), anche alla luce del comportamento precedente e successivo di Pompigna.
Con tale, plausibile, interpretazione il Tribunale non ha violato il dictum della Corte (primo e secondo motivo), che si è limitata a dire che il giudice del merito aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di estinzione del debito, "estinzione che nella specie sarebbe avvenuta con il pagamento di euro 2.000 di cui alla quietanza a firma dell'avvocato Pompigna", senza certo pronunciarsi sull'effetto estintivo del debito da parte dell'avvenuto pagamento. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presuppononsti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 21 aprile 2021. Il siden