Italian court dismisses appeal against civil judgment regarding professional service contract enforcement and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by SFB SPA against a second-instance judgment ordering payment for professional consulting services. The appellant argued that the lower court incorrectly found a contract existed and failed to examine a decisive fact regarding the engagement. The court held that the appellate judge's evaluation of evidence, including formal interrogations and witness testimonies, was properly motivated and thus not subject to review by the Court of Cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or the factual findings of the appellate court if the judgment is properly motivated, as the review of evidence is excluded from the scope of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24450-2016 proposto da: SFB SPA IN PEERSONA DEL PRESIDENTE DEL C.A. LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERNANDO BONELLI; - ricorrente - contro ARNONE EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 82, presso lo studio dell'avvocato ENRICO IANNOTTA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro MARINI PIER GERARDO; - intimato - avverso la sentenza n. 5605/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
12. R.G. 24450/2016 PREMESSO CHE 1. La società SFB s.p.a. (già SFB s.r.I.) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 26 settembre 2016, n. 5605, che l'ha condannata, in accoglimento del gravame fatto valere da Eugenio Arnone, al pagamento della somma di euro 68.638,22, per lo svolgimento di consulenza e assistenza amministrativa e tributaria svolta in proprio favore dai dottori commercialisti Eugenio Arnone e Pier Gerardo Marini. Resiste con controricorso Eugenio Arnone. L'intimato Pier Gerardo Marini non ha proposto difese. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi e dei quali è pertanto opportuna la trattazione unitaria:
1) il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 ss. e 2697 c.c." per avere la Corte d'appello ritenuto provato il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale;
2) il secondo motivo contesta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o insufficiente e contraria motivazione relativa al medesimo fatto" per avere la Corte d'appello omesso di verificare l'esistenza o meno di un vincolo contrattuale tra la ricorrente e Arnone e per una "evidente insufficienza e contraddittorietà della motivazione" al riguardo. I motivi non possono essere accolti. Invocando i parametri della violazione e falsa applicazione di legge e dell'omesso esame di un fatto decisivo (oltre quello, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie della insufficiente e contraddittoria motivazione), la ricorrente in realtà contesta la valutazione operata dal giudice d'appello delle prove assunte in primo grado (interrogatorio formale e testimonianze), valutazione che ha portato il giudice di secondo grado a ritenere provato il conferimento dell'incarico professionale e che non può essere sindacata, in quanto motivata (sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione v., per tutte, la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018), da questa Corte di legittimità.
II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 3.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 21 aprile 2021. Il P ente (Ser