Cassation appeal dismissed due to plaintiff's voluntary withdrawal of the appeal under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the case. Costa S.r.l. had initially challenged a lower court's rejection of a factual error revocation against Michele Paglialonga but formally renounced the appeal on April 1, 2021. The court accepted this withdrawal as compliant with Article 390 of the Code of Civil Procedure and terminated the proceedings without ordering any costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, once notified to the respondent and accepted, extinguishes the judicial proceeding without the need for further judicial intervention or cost allocation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso 19834-2016 proposto da: COSTA SRL IN PERSONA DELL'AMM.RE UNICO E LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO STEFANO MARZANO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO BRIOLINI; - ricorrente - contro PAGLIALONGA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 283, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CALA', rappresentato e difeso dall'avvocato ROMUALDO PECORELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 246/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/08/2016 e la sentenza n. 880 della medesima CORTE D'APPELLO, depositata il 19/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
7. R.G. 19834/2016 PREMESSO CHE 1. La società Costa s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila 19 agosto 2016, n. 880, che ha rigettato la revocazione per errore di fatto fatta valere dalla ricorrente, e contro la pronuncia 18 febbraio 2015, n. 246 della medesima Corte d'appello. Ha resistito con controricorso Michele Paglialonga.
2. Con atto datato 1 aprile 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L'atto è stato notificato al controricorrente, che ha dichiarato di accettare la rinuncia. L'atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 390 c.p.c. Nulla si dispone in punto spese ai sensi dell'ultimo comma dell'art.391 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 20 aprile 2021. Il Presidente (Rosa Mafia Di Virgilio) \\ T DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg1,2 3 is