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Ordinanza — n. 36278/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of decisive omitted fact regarding debt quantification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36278/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible and absorbed the incidental appeal, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court erred in dismissing the claim because a municipal expert report had quantified the debt, which the court had allegedly ignored. The court ruled that the expert report constituted mere evidence rather than a decisive omitted fact capable of altering the case outcome.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; The omission of a fact is inadmissible if the fact does not determine with certainty a different outcome of the case, as judicial expert reports provide only indications rather than decisive historical facts.

Parole chiave

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omitted fact inadmissibility expert report evidentiary value decisive fact requirement quantification of debt municipal administration acts diritto all'indennità di disoccupazione indennità per lavoro ridotto retroattiva rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata, in riferimento all'art. 360, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053
(ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), che richiede l'idoneità del fatto pretermesso a determinare con certezza un diverso esito della causa, mentre la relazione di un perito stragiudiziale dà luogo a dei semplici indizi (cfr.
Cass. 09/04/2018, n. 8621
Cass. 09/04/2018, n. 8621;
Cass. 19/02/2018, n. 3960
Cass. 19/02/2018, n. 3960; Cass.
Cass. 06/05/2015, n. 9029
3960; Cass. 06/05/2015, n. 9029).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17495-2016 proposto da: FALLIMENTO COGEST SPA IN PERSONA DEL CURATORE FALLIMENTARE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MANGILI 20, presso lo studio dell'avvocato FERRUCCIO DE LORENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PALMA; - ricorrente - COMUNE DI TRECASE IN PERSONA DEL SINDACO E LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE FERRARA; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 317/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott.

ELISA PICARONI; / , / / / / FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 317 del 2016, pubblicata il 27 gennaio 2016, ha rigettato l'appello principale proposto dal Fallimento Cogest s.p.a., e dichiarato improponibile l'appello incidentale proposto dal Comune di Trecase, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 655 del 2009. 1.1. Il Fallimento aveva agito per ottenere la condanna del Comune al pagamento della somma di euro 88.974,13, pari alle indennità di licenziamento che Cogest aveva corrisposto ai suoi dipendenti, e che il Comune si era impegnato a rimborsare, giusta previsione contenuta nel contratto di appalto del servizio comunale di nettezza urbana, stipulato tra le parti nel mese di agosto 1987.

Il Comune aveva domandato, in via riconvenzionale, l'accertamento della nullità della clausola contrattuale azionata dal Fallimento e la ripetizione di somme pagate, da accertarsi in corso di causa. 1.2. Il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal Comune, sul rilievo che la clausola contrattuale azionata dal Fallimento configurava un accollo interno avente ad oggetto gli importi dovuti a titolo di TFR, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale, ampiamente decorso alla data in cui il Fallimento aveva inviato la richiesta di pagamento.

La domanda attorea era stata rigettata e la riconvenzionale dichiarata improponibile.

2. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda sulla base di diversa motivazione. 2.1. Secondo la Corte territoriale, il credito azionato dal Fallimento, pur se riferito al pagamento del TFR dei dipendenti Cogest, costituiva una parte del corrispettivo spettante alla Cogest a titolo di canone dell'appalto, come tale soggetto al termine decennale di prescrizione anziché a quello quinquennale relativo al rapporto di lavoro, ed il termine decennale non era decorso per effetto delle reiterate richieste inviate dal Curatore al Comune. Nondimeno, secondo la Corte d'appello, la domanda del Fallimento non poteva essere accolta per mancata allegazione di elementi idonei quantificare la pretesa, tenuto conto che le delibere di Giunta, in quanto di atti interni della pubblica amministrazione, non costituivano riconoscimento di debito, tanto più che nella specie erano state annullate dal CO.RE.00., ed il Comune aveva contestato l'ammontare del credito oggetto della pretesa, avuto riguardo sia alla validità delle delibere, sia alle modalità di determinazione degli importi dovuti, deducendo, inoltre, di avere corrisposto somme superiori a quelle dovute 3.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Fallimento Cogest spa sulla base di un motivo, al quale resiste con controricorso il Comune di Trecase, che propone ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata, in riferimento all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che il Comune aveva contestato l'entità del credito azionato, e nella parte in cui ha ritenuto priva di rilevanza la quantificazione del credito indicata nella delibera di Giunta n. 40 del 1997.

Il Fallimento ricorrente sostiene che, anche prescindendo dalla controvertibilità degli argomenti con cui la Corte d'appello ha escluso che la delibera di Giunta potesse costituire riconoscimento di debito, rimaneva il fatto storico dell'avvenuta n. 17495 del 2016 Picaroni est. determinazione dell'importo dovuto dal Comune, a mezzo della perizia - prodotta in giudizio - che era stata predisposta dallo stesso Comune, e nella quale era illustrato il sistema di calcolo utilizzato per quantificare l'importo dei TFR, secondo i criteri al tempo applicabili.

2. Il motivo, che è strutturato come denuncia di omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. 2.1. La Corte d'appello ha chiarito, riportando nel dettaglio il contenuto della difesa del Comune, che la pretesa del Fallimento era stata contestata anche nel quantum, e ciò imponeva di procedere alla determinazione dell'importo, una volta accertato che il credito non era estinto per prescrizione. Per contro, il ricorrente assume di avere prodotto documentazione idonea a comprovare l'entità del credito e le modalità di calcolo, richiamando la perizia predisposta dal Comune, le cui conclusioni erano state poi recepite in sede di delibera di Giunta.

La perizia, che sarebbe stata prodotta in appello, secondo quanto si legge nella memoria illustrativa del ricorrente, non integra gli estremi del fatto storico decisivo, nel senso indicato dalla giurisprudenza di questa Corte all'indomani della riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), che richiede l'idoneità del fatto pretermesso a determinare con certezza un diverso esito della causa, mentre la relazione di un perito stragiudiziale dà luogo a dei semplici indizi (cfr. Cass. 09/04/2018, n. 8621;

Cass. 19/02/2018, n. 3960; Cass. 06/05/2015, n. 9029).

3. All'inammissibilità del ricorso principale, che assorbe l'incidentale condizionato, segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.n. 17495 del 2016 Picaroni est. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassaz