Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36277/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding appeal admissibility and contractual relationship between condominium and contractor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36277/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Tecnoclima against a Milan court ruling that dismissed a debt claim against a condominium. The appellant argued the appeal was inadmissible due to missing alternative decision proposals, while the condominium remained silent. The court held that the law does not require such formalities and that the evidence proved the contractor dealt directly with the condominium owner, not the building association.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 342 c.p.c.; Art. 1117, 1655 c.c.: An appeal must clearly identify contested points and arguments but does not require an alternative decision proposal, and courts must evaluate evidence regarding direct contractual relationships between parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal admissibility alternative decision proposal condominium liability direct contractual relationship contractual privity legitimacy passive evidence evaluation contratto di manutenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 342 c.p.c.
Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 342 cod.
Art. 1117 c.c.
Art. 1655 c.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 342 cod. proc. civ
Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 16/11/2017, n. 27199
Questa Corte a Sezioni unite (sentenza 16/11/2017, n. 27199) ha chiarito che l'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17790-2016 proposto da: UN LIMA S.K. - IN Pr.ReiwNA uLL L-WAL7 APP TF PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa all'avv. LUIGIA CARLA GERMANI; ricorrente contro CONDOMINIO VIA ADIGE 50 ROZZANO IN PERSONA DEL SUO AMM.RE PRO-TEMPORE, BEMAR SRL IN PERSONA DEL CURATORE FALLIMENTARE; - intimati - avverso la sentenza n. 2693/2016 del TRIBUNALE di MILANO; udita la relazione della causa svolta nella camera dì r , consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI; , FATUI DI CAUSA 1. Il Giudice di pace di Milano, con la sentenza n. 107002 del 2012, rigettò l'opposizione proposta dal Condominio di Via Adige n. 50, Rozzano (MI), avverso il decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare, in favore di Tecnoclima s.a.s., la somma di euro 3.572,62 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento centralizzato, e condannò il Condominio a rifondere le spese di lite alla Tecnoclima e alla chiamata in causa Bermars s.r.I., previa estromissione della stessa.

2. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2693 del 2016, pubblicata in data 1 marzo 2016, ha riformato la decisione. 2.1. Diversamente dal giudice di primo grado, il Tribunale ha ritenuto che il Condominio fosse carente di legittimazione passiva, in quanto dalla documentazione prodotta risultava che committente dei lavori eseguiti dalla società Tecnoclima era la condomina Bermar s.r.I., ed ha revocato il decreto ingiuntivo.

3. Per la cassazione della sentenza Tecnoclima s.r.l. (già Tecnoclima sas) ha proposto ricorso, articolato in due motivi. Non ha svolto difese in questa sede il Condominio di Via Adige n. 50, in Rozzano (MI). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e si contesta la ritenuta ammissibilità dell'appello del Condominio. La società ricorrente, che riferisce di avere eccepito tempestivamente l'inammissibilità, riporta il testo dell'atto di appello nel quale mancherebbe «l'enunciazione delle modifiche richieste con il [...] gravame o qualsiasi impostazione alternativa alla sentenza di primo grado».

2. Il motivo è infondato. 2.1. Come correttamente evidenziato dal Tribunale (pag. 5 della sentenza), l'atto di appello contiene censure specifiche alla sentenza di primo grado, ritenuta erronea per non avere tenuto conto delle risultanze documentali, sulla valenza delle quali, coerentemente, l'appellante si è soffermato. 2.2. Questa Corte a Sezioni unite (sentenza 16/11/2017, n. 27199) ha chiarito che l'art. 342 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d. I. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, impone che l'impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che non è impugnazione a critica vincolata.

3. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1117 e 1655 cod. civ. sull'assunto che il Tribunale sarebbe incorso in errore nell'esame della documentazione prodotta, dalla quale emergerebbe che il Condominio e Tecnoclima avevano concluso un appalto avente ad oggetto il rifacimento dell'impianto di riscaldamento condominiale. 3.1. Il motivo è privo di fondamento. La sentenza impugnata ha rilevato che la documentazione prodotta - in particolare, la fattura n. 5 del 2009, emessa da Tecnoclima nei confronti di Bremar srl - dimostrava che tra le due società vi era un rapporto contrattuale diretto, avente ad oggetto il ripristino dell'impianto n. 17790 del 2016 Picaroni est. di riscaldamento condominiale, nell'ambito dei lavori effettuati da Bremar per il recupero del sottotetto di sua proprietà esclusiva, e che l'assunto trovava conferma in altri documenti (fattura n. 215 del 2010 e lettera dell'amministratore del Condominio, di cui all'allegato I).

Sulla scorta della valutazione delle prove, peraltro insindacabile in sede di legittimità, il Tribunale ha ritenuto che Tecnoclima non potesse pretendere il pagamento dei lavori dal Condominio, che risultava carente di legittimazione passiva, e la decisione risulta immune dalle censure prospettate.

4. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimato Condominio. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in