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Ordinanza — n. 36202/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal by Interior Ministry dismissed as inadmissible due to lack of standing against Prefecture.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36202/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Ministry of the Interior inadmissible because the Ministry lacked the legal standing to challenge a decision made against the Prefecture of Florence. The Ministry argued that multiple daily tachograph logbooks constituted separate violations, but the core issue was procedural rather than substantive. The court ruled that under current legislation, only the Prefecture holds the general standing to oppose traffic violation fines, explicitly excluding the central Ministry from such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma quinto, d.lgs. 150/2011; Art. 204 bis c.d.s.: The appeal by the Ministry of the Interior is inadmissible because the legislative framework exclusively grants standing to the Prefecture for opposing traffic violation fines, thereby excluding the central Ministry from such proceedings.

Parole chiave

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standing of the Ministry Prefecture legal standing traffic violation fines procedural inadmissibility legislative allocation of power sanzione disciplinare falsificazione di valori di bollo ufficiali reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma quinto, d.lgs. 150/2011
In sostanza, alla luce del disposto del comma quinto dell'art. 7 d.lgs.
Art. 204 bis c.d.s.
Poste tali premesse, va però considerato che né il codice della strada, né la formulazione originaria dell'art. 204 bis CDS (nel testo introdotto dall'art.
Art. 14 e 15 del Reg. CE 3281/1985
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CE 3281/1985, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contestando al tribunale di aver erroneamente ritenuto che la mancata esibizione di più fogli giornalieri di registrazione configuri un'unica violazione.
art. 7 d.lgs. 150/2011
In sostanza, alla luce del disposto del comma quinto dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, deve escludersi che il Ministero dell'interno potesse ricorrere in cassazione avverso la sentenza resa nei confronti della Prefettura ed avente ad oggetto l'opposizione al verbale di accertamento elevato dalla polizia stradale.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6934/2003
Cass. 6364/2004
Cass. 1778 del 2016
115 del 2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato (Cass. 1778 del 2016).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 21657/2016 n.r.g., proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE - contro VIRGIL ADAM, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpietro Beghin, con procura in calce al controricorso. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza n. 619/2016 del TRIBUNALE DI FIRENZE, depositata il 17.2.2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 30/6/2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA Virgil Adam ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Firenze avverso otto verbali di accertamento con cui gli era stato contestata la mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo indicato in atti, con riferimento al periodo compreso tra 1'1.7.2013 ed il 27.7.2013 e gli era stato applicato un numero di sanzioni pari ai giorni (24) per i quali l'obbligo di esibizione era stato disatteso. Il Giudice di pace ha respinto l'opposizione, regolando le spese. Con sentenza n. 619/2016, il tribunale di Firenze ha parzialmente riformato la decisione, affermando che, nell'ipotesi in cui l'obbligo di esibizione dei fogli di registrazione sia violato per più giorni, si configura un'unica violazione e non tante infrazioni autonome.

Ha perciò disposto l'annullamento di tutti i verbali successivi al primo, applicando un'unica sanzione, pari ad C 51,00. Per la cassazione della sentenza il Ministero dell'interno propone ricorso basato su un unico motivo. Virgil Adam resiste con controricorso e con memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del Reg. CE 3281/1985, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contestando al tribunale di aver erroneamente ritenuto che la mancata esibizione di più fogli giornalieri di registrazione configuri un'unica violazione.

Secondo la Prefettura, l'autonomia di ogni singola violazione e la configurazione di plurime infrazioni discenderebbero dall'obbligo di formazione di più fogli di registrazione, funzionale al controllo sull'osservanza delle norme poste a presidio della sicurezza stradale e all'effettività delle sanzioni.

2. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto dal Ministero dell'interno, che non ha partecipato al giudizio di merito - svoltosi nei confronti della Prefettura di Firenze - e che non è autonomamente legittimato ad impugnare la decisione. In passato questa Corte aveva sostenuto che in materia di opposizione al verbale di accertamento relativo a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada, la legittimazione processuale competesse solo al Ministero, quale organo di vertice dell'amministrazione cui appartenevano gli agenti accertatori (polizia stradale), in mancanza di una specifica previsione che conferisse tale legittimazione all'organo periferico dell'amministrazione statale (Cass. 6934/2003;

Cass. 6364/2004; Cass. 11667/2004; Cass. 18725/2004). Si è pure affermato che l'errata identificazione dell'organo legittimato a resistere in giudizio non produceva la mancata instaurazione del rapporto processuale, trattandosi di mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 L. 260/1958 attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, per effetto della costituzione in giudizio dell'Amministrazione - senza sollevare alcuna eccezione al riguardo- o attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione, ma ciò al di fuori delle ipotesi in cui la legge avesse previsto la specifica competenza di un organo periferico dell'Amministrazione (Cass.

S.u. 3117/2006; Cass. 19586/2007). Qualora il giudizio di opposizione si fosse svolto nei confronti del Prefetto, il ricorso in sede di legittimità proposto dal Ministero dell'interno tramite l'Avvocatura generale dello Stato valeva quale ratifica del comportamento della Prefettura, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione (Cass. 10216/2005; Cass.3144/2006; Cass. 2819/2006). Restava (e resta) ferma la legittimazione del Prefetto in caso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, quale organo competente, anche sul piano sostanziale, all'emissione del provvedimento sanzionatorio (Cass. 4195/2006).

Proprio con riferimento all'opposizione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 23 L. 689/1981, questa Corte ha affermato che legittimata passiva è solo l'autorità che ha emesso il provvedimento anche quando si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale, tale da comportare deroga all'art. 11, primo comma, R.D. 1611/1933 (come sostituito dall'art. 1 L. 260/1958), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata legge 260/1958, la cui operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (Cass. 358/2015;

Cass.5314/2018; Cass. 8190/2020 in motivazione). Tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, giacché nella disciplina dell'art. 23 cit. non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che abbia emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, la legittimazione (secondo la regola ordinaria) del Ministro; con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto dal Ministro (o nei sui confronti), anziché dall'autorità che abbia emesso l'ordinanza, è inammissibile (Cass. 8316/2005;

Cass.10749/1998; Cass. 15596/ 2006; Cass. 21511/2008; Cass.12742/2007; Cass. 15169/2015; Cass. 8190/2020). Poste tali premesse, va però considerato che né il codice della strada, né la formulazione originaria dell'art. 204 bis CDS (nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, D.L. 151/2003, convertito, con modificazioni dalla L. 214/2003), contenevano una previsione analoga a quella successivamente adottata con il comma 4 bis, introdotto dall'art. articolo 39, comma 1, lettera b), L. 120/2010, secondo cui la legittimazione passiva nel giudizio di cui all'art. 204 bis CDS (avente ad oggetto il verbale di accertamento) spetta al prefetto, quando le violazioni opposte siano state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208.La norma è stata poi trasfusa nell'art. 7, comma quinto, d.lgs. 150/2011, che attualmente regola l'opposizione avverso i verbali di accertamento in materia di violazioni del codice della strada, previsione che, confermando le scelte normative adottate nel 2010 ma innovando il precedente regime, ha specificamente attribuito all'organo prefettizio una legittimazione processuale generale (fatte salve le eccezioni previste dalla norma), che esclude quella del Ministero dell'interno, essendo estesa ai giudizi riguardanti i verbali redatti da qualunque agente dello Stato (anche se incardinati presso amministrazioni centrali diverse dal suddetto Ministero), oltre che delle Ferrovie dello Stato, dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS, in modo da concentrare in un unico organo la legittimazione per tali categorie di controversie.

In sostanza, alla luce del disposto del comma quinto dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, deve escludersi che il Ministero dell'interno potesse ricorrere in cassazione avverso la sentenza resa nei confronti della Prefettura ed avente ad oggetto l'opposizione al verbale di accertamento elevato dalla polizia stradale. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato (Cass. 1778 del 2016).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali, apri ad € 200,00 per esborsi ed € 900,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 giugno 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, . 23 NOV 2021 IL CANCELLPEIREZ SPERTO Sabri !morite CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico Go13-a ,CoiyskttIA:04AA. ,Com 0Atto,ma, An .54 .-1;.72 3 tA-Crateickt e. io2,/13 oLc\r,(2,2, 29, Loru_tut,c0A,f2, alt-r)VcigTiGu-0 ) ,Com e '19skAAATID, i '\u-c,11MD, Gke,