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Ordinanza — n. 36199/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lower court's decision rested on an uncited independent ground regarding subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36199/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that upheld a public official's unauthorized appointment. The lower court rejected the violation claim based on two independent grounds: the appointment was later authorized and the appointing official lacked subjective knowledge of the official status. The Court held that since the lower court's decision relied on an uncited independent ground, the appellant must challenge every basis of the decision to ensure the cassation would be effective.

Regesto Legislator

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Art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n. 165 del 2001; Artt. 97 e 98 Cost.: When a contested judgment is founded on multiple autonomous grounds, the appellant must challenge each one; otherwise, the appeal is inadmissible because it cannot achieve a useful result.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal multiple grounds of decision uncited independent reasoning effective cassation result burden of challenging grounds public official appointment subjective intent element violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n. 165 del 2001
L'unico motivo del ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n. 165 del 2001, in combinato disposto con gli artt.
Artt. 97 e 98 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11493 del 2018
Cass. n. 18641 del 2017
Cass. n. 18641 del 2017; 3880 del 2020; Cass.
Cass. n. 3880 del 2020
Cass. S.U. n. 7931 del 2013
18641 del 2017; 3880 del 2020; Cass. S.U. n. 7931 del 2013 ).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

2. Ricorrente contro MQntinaro Antonio e Monteco s.r.l.e con sede in Lecce, in persona del legale rappresentante sig. Mario Montinaro„ rappresentati e difesi per procura speciale in calce al controricorso dall'Avvocato prof. Antonio Tommaso De Mauro, elettivamente domiciliati presso il dott. Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza n.

24. Controricorrenti-Ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 1092 della Corte di appello di Lecce, depositata il 23. 11. 2016. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 22. 5. 2017 l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1092 del 23. 11.R.G. N. 13227/2017. 2016 della Corte di appello di Lecce, che, rigettando il suo appello, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Montinaro Antonio e dalla s.r.l. Monteco avverso l'ordinanza ingiunzione che contestava loro la violazione dell'art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165 del 2001, per avere conferito un incarico professionale all'avvocato Positano, ricercatore universitario presso l'Università del Salento, senza avere acquisito la preventiva autorizzazione della sua Amministrazione di appartenenza.

Montinaro Antonio e la s.r.l. Monteco resistono con controricorso e propongono a loro volta ricorso incidentale. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. I controricorrenti hanno depositato memoria. L'unico motivo del ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n. 165 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost., censurando la sentenza impugnata per avere escluso la violazione contestata in ragione del fatto che l'incarico per cui è causa era stato successivamente autorizzato, dopo il suo conferimento, " ora per allora " dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico.

Il motivo è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha confermato la statuizione di primo grado di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione non solo sulla base del rilievo, investito dal ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico era stata successivamente rilasciata dall'Amministrazione di competenza, reputando irrilevante che tale provvedimento fosse intervenuto dopo il conferimento dell'incarico, ma anche in forza della considerazione che la violazione in concreto non sussisteva per mancanza dell'elemento soggettivo, per avere il soggetto conferente ignorato che il professionista fosse dipendente pubblico.

Quest'ultima motivazione, che costituisce ratio decidendi del tutto autonoma, in quanto di per sé idonea a sorreggere la decisione gravata di accoglimento _ R.G. N. 13227/2017. dell'opposizione, non risulta tuttavia censurata dal ricorso. Ne consegue l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento non porterebbe comunque alla cassazione della decisione impugnata, che continuerebbe ad essere sorretta e giustificata dalla ratio decidendi non censurata. Costituisce principio di diritto vivente di questa Corte che, qualora la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione sia fondata su una pluralità di motivazioni, tra loro autonome, è onere del ricorrente censurare ciascuna di esse, risultando altrimenti l'impugnazione inammissibile, non potendo essa, in tale evenienza, conseguire un risultato utile ( Cass. n. 11493 del 2018;

Cass. n. 18641 del 2017; 3880 del 2020; Cass. S.U. n. 7931 del 2013 ). Il ricorso principale va pertanto respinto. Il ricorso incidentale va dichiarato assorbito, essendo stato espressamente proposto in via condizionata. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.