Cassation court upholds appeal against lower court for failing to integrate necessary heirs into proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed the appeal against the Bologna Court of Appeal, ordering the cassation of the second-instance judgment. The lower appellate court had incorrectly declared the incidental claim by Francesco Guidi inadmissible because it failed to notify all necessary heirs of Romeo Armanni, despite the original trial court having already identified them. The Court ruled that the appellate court's failure to order the integration of these missing heirs constituted a violation of procedural rules requiring the participation of all necessary parties. Consequently, the judgment was quashed and remanded to another section of the Bologna Court of Appeal for a new decision on the liquidation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: Where an appellate court orders the integration of necessary co-litigants under Art. 331 c.p.c. and the party fails to comply, the sanction for the appeal cannot extend to the claim for which the integration order was not made, provided the court grants an additional term for notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 25265-2016 proposto da: ARMANNI NAZZARENO, rappresentato e dif:;c gliAvvccéTh FEDERICO CANOVA e VINCENZO DI Vn_i_ i--:.1ett:v3rnentiu domiaato presso io studio del secondo :*()nP, J; SPAGNA 15 -icorrente contro GUIDI MARCO, rappresentato e difeso dagli ,• ,,T,c;Ati VITTORIC GIORGINI e FABIO ALBERICI ed elettivarrente coriiliatc oressc (220 lo studio del iDr. i nii3-C) G N -Ari, .ria MARCC1 coti-ricorrente nonché contro GUIDI MARIA GRAZIA, GUIDI SILVANA, G:AMPAOLO„ GUIDI VITTORIO e GUIDI MARCO (quali eredi ci iidi Fra -icesco-, - intimati avverso la sentenza n. 1504/2016 della CORTE :1 APPL:LLO BOLOGNA pubblicata il 02/09/2016; /(± udita la relazione della causa svolta nella cari' cons:dlie de 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
UBALDO BELLU\ I FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, notificato in lira 21.1.2005,, NAZZARENO ARMANNI, dichiaratosi erede tes:amentario Romeo Armanni, conveniva in giudizio MARCC (1-',U[1::)I per essere riconosciuto proprietario, in forza di testarreb, olografo deE 25.12.1998, di due terreni siti a Borghi (cistirU al C.T. de Comune di Sogliano al foglio 15, particella . ormairnente intestati a Marco Guidi, ma posseduti in rridde ccntihuat.vo. pacifico e pubblico per oltre vent'anni da par.,:,1 de c...fhs [la qual cosa lasciava intendere la domanda d'usu ,..:apione del bene:,.
Si costituiva in giudizio Marco Guidi negando esservi state il possesso da parte del defunto ed eccependo la falsità dei testamento olografo prodotto. Interveniva volontariamente FRANCESCO padre de convenuto, anch'egli negando l'altrui possesso c: Jerelando falso l'olografo; e chiedendo di essere dichirat) unico erede legittimo di Romeo Armanni e di essere autdrhzate .Ala chiamata in causa di tutti gli eredi legittimi. Con sentenza n. 670/2010 il Tribunale di Fri acce-tava falsità dell'olografo sulla base di CTU grafolo ,.;i2a e rigettava domanda dell'attore; quanto all'intervenuto, rfteneva che avesse illegittimamente allargato la lite.
Avverso detta sentenza proponeva aope:lo Nazzarene Armanni denunciando:
a) la nullità della rrieiza ccorne pronunciata a dispetto dell'interruzione del ot -lc,:sso, a suo dire provocata di diritto dalla morte di Francesco ;Jidi .1 19.3.2010. dopo che erano state depositate le memorie ;
b) Ver-ate credito dato alla CTU grafologica che srebbe stati..! inattendibile, essendo basata su inaffdap.1 flryre comparazione in fotocopia, trascurante le pecLltart: del Ce come la scarsa scolarità, contrastante coi-, altv-e erne. genze istruttorie che avrebbero fatto presumere oenuinità testamento (archiviazione della notizia di r,:tlito; informaziort rese in sede penale dal medico del de cuius sua \,olenti-E-! di nominare erede Nazzareno Armarmi), MARIA GRAZIA GUIDI, SILVANA GL I GIAMPAOLC. GUIDI, MARCO GUIDI e VITTORIO GUID. ct.:al eredi dl Francesco Guidi, proponevano appello incidentale, lamentano() che le domande fossero state dichiarate inairL7t.s5idit cluandc: invece l'accertamento che la successione wvenuta intestato non era che la logica e giuridica .:.egueri:t:a!ceHi dichiarazione di falsità del testamento.
Con sentenza n. 1504/2016, depositata in cia7ta 2..2016.. la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inarnr -nissibil e -itrarnb gli appelli; compensava le spese processi.1.11 :ra appellante principale e appellante incidentale; condatrèwa l'appellante principale a pagare a Marco Guidi le spese di l,te, in particolare, la Corte territoriale rilevava che in data 17..12.2Cs12 era stati,! ordinata l'integrazione del contraddittorio nei !:iorfront di tutte !e persone che nel grado anteriore erano state t:13 -Late in caust:, quali eredi legittimi di Romeo Armanni [nel comples3o in itin-tere di 23], ritenuti litisconsorti necessari non selc, (Restore dell'accertamento della falsità o meno del testane no posta Oalftr, querela, ma anche su quella posta dalla dorrarda ry-incioale Nazzareno Armanni, che vi era inscindibilmeAte connessa.
L'ordinanza era stata solo parzialmente adempi ...O:a in quante quattro delle persone indicate nell'epigrafe del a ,3ente-,za dei Tribunale non erano state citate: Veronica r r r n i ; (-:"Lvarini Guidi; Isabella Roberti; Daniela Armarmi. Co:re ri3Litava relate di omessa notificazione e dei certificati ;.11:.(2 -.A, i pi tre erano morti da molto tempo sicché se ne sare2ber3 dovui citare gli eventuali eredi. Aggiungeva la Corte di rre,7- to elle non c'era spazio per l'art. 291 c.p.c. perché la speclo --1.2 del atto persone defunte da anni, senza il minimo doverc3) centrpdo che li riguardasse, rendeva il tentativo di notit:- _--az cle del tutt() irrilevante, incapace di iniziare il suF:::--.:irocedimeiTco di notificazione; del resto l'ordinanza 28.1142,2014, che aveva negato il termine, non era stata contesta:a col arjorrertH specifici.
Il radicale difetto relativo alle tre cefunt ,a. , eredi delle quali nulla si era detto, intecya inadempimento dell'ordinanza ex art. 331 Avverso la sentenza propone ricorso par. cassazione Nazzareno Armanni sulla scorta di due rn ,:tivi, il'ustratica memoria. Resiste Marco Guidi con contrar CW-5.7.. RAGIONI DELLA DECISIOPUì 1. - Con il primo motivo, il ricor nt lamenta :a «Violazione e falsa applicazione dell'art. 331 in reiazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», poiché la Corte dg-..--er.tJale [Io( :a impugnata sentenza] erroneamente ',/ev -ì ditiiat inammissibili gli appelli [principale e proposti ragione della soluzione della questione prelimIE:ria guar: ante pretesa mancata integrazione del co proposizione, in via incidentale della querela d so, clta accertare la falsità del testamento olografo, riciip-,Y, -eva :ci giustificare un allargamento del petitum e del H-3- caLsa p•tercli domande del tutto estranee all'oggetto del ricorrente sottolineava, dunque, che l'accertamento ,del.a 'las-tà dei testamento olografo è circostanza indipendente cal'inte-venutc acquisto della proprietà per usucapione. , il diritto proprietà è un diritto autodeterminato, in quarugti suscettllohe di trovare legittimazione in una pluralità di fatt pe- cui il mancato acquisto della proprietà Iure successionils nor esclude l'intervenuto acquisto per usucaWore r'erlobnto, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare l'intervento F.:cduisto delft proprietà per usucapione a prescindere alia alstà de; testamento; invece, il Giudice d'appello ha cft21pi;..ito un grave errore ordinando l'integrazione del contraddittor:o nei confront: degli eredi di Romeo Armanni. 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - Il ricorrente, dichiaratosi erede te!:tamen .taric d:
Romeo Armanni, aveva convenuto in giudizio i,lor cc Guidi pe essere riconosciuto proprietarioXTriffr ilartInto..o: - fféT32998.) c . _ di due terreni formalmente intesta: ai citato. ivlarcn Guidi ma posseduti in modo continuativo, pacific:) e pubblico pe .- oltre venti anni da parte del de cuius. Nel costituirsi in giudizio Marco Guidi nen,a\rii esservi state il possesso da parte del defunto ed eccepv,ia i3 falsità de; testamento olografo prodotto. Interveniva volontariamente Francesco Guidi, padre del convenuto, anu -,'eoll negando possesso, querelando di falso l'olografo e ci-lederlo di essere dichiarato unico erede legittimo di Romeo etre ac essere autorizzato a chiamare in causa di tuttl ered . 1.3. - Si evidenzia, dunque, che Fra.-Icesco Guici costituitosi volontariamente nel corso del giucil -lid (-1 prime grado, avesse chiesto la chiamata in causa degli re:L legittimi di Romeo Armanni.
Per contro, il Tribunale di Folli .3‘,C2k/a dichiate inammissibile tale intervento in quanto effett .,,.,ilr,.c: in una causa pendente tra altre persone, avente a ogge,::c. iraccertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione d immobili, proponendo domande estranee all'oggetto di Il Tribunale riteneva, altresì, che la pt-,)po3:?.ione, in via incidentale, della querela di falso volta ad accertare la faisítà de testamento olografo, non poteva giustificare Lir. aliai -gamento de: petitum e della causa petendi a domande ciel -.Ldo estranee all'oggetto del giudizio. 1.4. - Al contrario, il ricorrente sottolineava empreamente che l'accertamento della falsità del testamento ::yografg fosse circostanza indipendente dall'intervenuto acquis'.:ci della pi -oprieta per usucapione.
Infatti, come detto, il diritto cl .)i-oprie,:à diritto autodeterminato, in quanto tale susce -j..Li e di trovare legittimazione in una pluralità di fatti cost112.:iiv per cuii. mancato acquisto della proprietà iure successEti,;; non esclucie l'intervenuto acquisto per usucapione Tichia -na giurisprudenza di legittimità per la quale ., nele diritti autodeterminati, la causa petendi si con i c.ritt: stessi e con il bene che ne forma l'oggetto; i ugli atti da CL.I dipende l'acquisto del diritto, essendo inlifW,2rti a fini dell'individuazione della causa petendi, hanno processuaie di fatti secondari e sono dedotti esclusivar'ente ii tinzione probatoria del diritto vantato] (Cass. n. 244C0 del 2i)14).
Pertanto la Corte territoriale il v re:gbe dovuto correttamente, accertare l'intervenuto acquH -o della per usucapione a prescindere dalla falsità del ti,-:starento, 2. - Con il secondo motivo, il ricorrente --Jecw.::e la della sentenza o del procedimento, ex ad, l c,p.c.: relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.», giacché ia lor:e Terrh:oriale, dopo aver erroneamente ritenuto litisconsorti iecsri qi E:rei di Romeo Armanni, ordinava l'integrazione dei contraddittorio fronte della domanda incidentale di Francesco Guidi, aia dichiarata inammissibile dal Tribunale, sula quE).le insistevano gi: appellati suoi eredi. 2.1. - Il motivo è fondato. 2.2. - In particolare, la Corte territori;. r ,vava che in data 17.12.2012 era stata ordinata iThtevazione de contraddittorio nei confronti di tutte le perse c.,e ne grade anteriore erano state chiamate in causa quali e!--?.ci legr,:ttni Romeo Armanni (come detto, ben 23 .- tenutu litisconsorti necessari non solo sulla questione deVaccertamento della falsità o meno del testamento posta aH quereia, ma, anche su quella posta dalla domanda princ. -.:,a,e. il Na:arer,0 Armanni, che vi era inscindibilmente cornessí:, Lei -dina .:za era stata solo parzialmente adempiuta in quar-to u a tt cehe persone indicate nell'epigrafe della sentenza Tribune ier erano state citate.
Aggiungeva la Corte di merito [qui veneldo i ape_stz,•: contraddizione con la condotta che aveva polu: lli chiamata di cui sopra] che non c'era spazio per l'art, c.p.c. perché ,a spedizione dell'atto a persone defunte da anri, serra il nnini-ne doveroso controllo che li riguardasse, rende/a tentative notificazione del tutto irrilevante, incapade di iniziare i. subprocedimento di notificazione; del ,-est) l'ordinanza, 28.1/4.2.2014, che aveva negato il termine, ric n era stata contestata con argomenti specifici; così il rad.ìie. d.fetto relative alle tre parti defunte, degli eredi delle quali ualki si era detto. integrava l'insanabile inadempimento cleIVc rHr za a: sensi dell'art. 331 c.p.c.
Si richiama sul punto la giurisprudenu della Sprema Corte per la quale ove il Giudice d'appeLd abbia ordinate l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dc:l'ait. 331 c.e.c., solo in riferimento a una delle domande probote, e la parte nor vi abbia ottemperato, la sanzione e i narirnissibiliUl dell'impugnazione non può estendersi anche a; a :13 -nand• per la quale l'ordine di integrazione non sia stato:peto (Class: IT 8092 del 2011). La Corte d'Appello avrebbe c• comunque.: concedere un ulteriore termine per l' eò -aziorie ce contraddittorio nei confronti degli eredi delle cari cit-aceT.,:te art. 291 c.p.c. [per cui, «qualora risultino vicl He norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la è !-,anabile attraverso la rinnovazione dell'atto di intecrazi•ne ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuove -i:arr.- e arch'esso perentorio, purché il precedente termine as!;eglate sia state rispettato sia pure attraverso una notifica nuFll Cass i498C del 2001). 3. - In conclusione, va rigettato il ,:rimc motrvo, Va viceversa accolto il secondo motivo; la sente :e rrugna:a ce'»e essere dunque cassata, in relazione al motivo ae ,:y.:o, e r ad altra sezione della Corte d'appello di Bolog - ch,-2 .prosivederi anche alla liquidazione delle spese del presenta
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il 3€condo moOvo cassa la sentenza impugnata, e in relazione a, notive 3CCCitO.rinvia ad altra sezione della Corte d'appg:.di ologria, che provvederà anche