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Ordinanza — n. 35929/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses lawyer's fee claim due to statute of limitations starting at last professional act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35929/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Mario De Giorgio's appeal against a lower court ruling that dismissed his claim for professional fees. De Giorgio argued the limitation period should start from the lawsuit's interruption in 2005, but the court found the last professional act occurred in 2004. Consequently, the three-year limitation period had expired before the lawsuit was filed in 2007.

Regesto Legislator

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Art. 2957 c.c.; Art. 115 c.p.c.: The statute of limitations for professional fees commences from the last performance rendered to the client, not from the interruption of the related lawsuit, unless new acts are proven.

Parole chiave

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statute of limitations professional fees last performance interruption of proceedings prescription period lawyer's mandate civil procedure convenzione circa l'eredità non devoluta

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
Art. 1722 c.c.
Art. 2938 c.c.
Art. 2956 c.c.
I convenuti, costituendosi, eccepivano la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.
Art. 2957 c.c.
La Corte d'appello, applicando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2957 c.c.
Art. 2957 c.c. comma 2
La Corte d'appello, applicando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2957 c.c.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 2956 c.c
I convenuti, costituendosi, eccepivano la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15631/2016
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26932-2016 proposto da: DE GIORGIO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro ALO' MARIA, CIRACI GIUSEPPE, elettivamente 2021 domiciliati in ROMA, VIA VALLE CORTENO 41, presso lo 1260 studio dell'avvocato SILVIA MONTANI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI NEGLIA; - controricorrenti - contro CIRACI VINCENZO, CIRACI' ANTONIA, CIRACÌ ADDOLORATA, CIRACI' PATRIZIA; - intimati - avverso la sentenza n. 368/2016 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 18/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

6. R.G. 26932/2016 PREMESSO CHE 1. Nel 2007 l'avvocato Francesco De Giorgio conveniva in giudizio Maria Alò e i fratelli Giuseppe, Vincenzo, Antonia, Addolorata e Patrizia Ciracì, quali eredi di Giovanni Ciracì, chiedendo che fossero condannati al pagamento pro quota di euro 5.200, a titolo di prestazioni professionali, rappresentate dalla assistenza alle trattative stragiudiziali relative a un processo in corso, con redazione di una transazione e comparizione innanzi al notaio per la stipulazione di un contratto definitivo di vendita di un fondo, oggetto di un preliminare stipulato nel 1996. I convenuti, costituendosi, eccepivano la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. La causa è stata decisa dal Tribunale di Taranto con sentenza di rigetto per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere (il Tribunale ha stabilito che, trattandosi di attività stragiudiziale autonoma, il dies a quo del decorso della prescrizione andava individuato nel giorno della comparizione davanti al notaio).

2. De Giorgio ha impugnato la sentenza; nel corso del giudizio d'appello è deceduto l'appellante; è stata quindi dichiarata l'interruzione del giudizio che è stato riassunto dagli appellati; si è costituito Mario De Giorgio, erede dell'appellante. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza 18 luglio 2016, n. 368, ha rigettato il gravame ed ha precisato che (pur non potendosi parlare di autonomia delle prestazioni svolte, collegate con il processo in corso) essendo Giovanni Ciracì deceduto ed essendo il processo, dopo l'interruzione, stato proseguito dagli eredi che avevano conferito in proprio un nuovo mandato all'avvocato De Giorgio, il dies a quo del decorso della prescrizione andava comunque individuato nel giorno della convocazione davanti al notaio.

3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione Mario De Giorgio. Maria Alò e Giuseppe Ciracì resistono con controricorso.Gli intimati Vincenzo, Antonia, Addolorata e Patrizia Ciracì non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dai controricorrenti e dal ricorrente, che ha anche depositato nota spese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., in relazione agli artt. 1722, 2938, 2956, n. 2 e 2957 c.c.": la Corte d'appello, nel ritenere prescritto il credito del ricorrente avrebbe pronunziato "su presupposti diversi da quelli sui quali il Tribunale aveva fondato il proprio opinare e prospettati dai convenuti", così violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il motivo è infondato. La Corte d'appello non ha certo violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel qualificare l'attività professionale per tquale è stato chiesto il compenso come non autonoma rispetto al processo che vedeva coinvolto Giovanni Ciracì e nel valorizzare i fatti, allegati e non controversi, della morte del medesimo, della interruzione del processo e del conferimento di un nuovo mandato da parte degli eredi, senza modificare il dies a quo del decorso della prescrizione (secondo la giurisprudenza di questa Corte, d'altro canto, "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte", così, ex multis, Cass. 15631/2016).

2) Il secondo motivo riporta "violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2957 c.c., in relazione agli artt. 1722, 2956, n. 2 e 4 2957 c.c.": il dies a quo della prescrizione, in ogni caso, andava individuato non nel 15 luglio 2004, data della infruttuosa presentazione davanti a notaio, ma nel 30 giugno 2005, data della interruzione del giudizio, che nel frattempo era proseguito, così che i tre anni non erano decorsi 1'11 ottobre 2007, data della notificazione dell'atto introduttivo del processo. Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello, applicando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2957 c.c. ("per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione"), ha individuato l'ultima prestazione svolta in favore di Giovanni Ciracì nella redazione della transazione e nell'assistenza innanzi al notaio, pacificamente poste in essere tra maggio e giugno 2004, non avendo l'avvocato De Giorgio specificamente dedotto in primo grado o in appello (e neppure davanti a questa Corte) l'effettuazione di altra attività, stragiudiziale o giudiziale, in favore del cliente (v. p. 4 della sentenza impugnata).

II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in euro 2.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 20 aprile 2021. Il Pr