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Ordinanza — n. 35857/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to prove continuous possession after 1995 and omittance of key facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35857/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Magliocchetti family against the Rome Court of Appeal's decision denying their request to be reinstated in possession of agricultural land. The lower court ruled that the plaintiffs failed to prove they maintained material contact with the land after 1995, noting a cessation of rent payments and crop cultivation. The Supreme Court dismissed the cassation grounds, holding that the omission of evidence regarding post-1995 possession did not constitute a fatal error under Article 360 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The failure to examine a decisive historical fact that is evident from the judgment or case files does not constitute a ground for cassation if the fact was nonetheless considered by the court of first instance.

Parole chiave

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reinstatement in possession omission of decisive fact Article 360 Civil Procedure Code agricultural land dispute continuous possession proof affitto agricolo diritto fondiario rurale restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- Non è configurabile il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dai ricorrenti prospettato, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
- Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art.
art. 1168 cod. civ
- Con ricorso ai sensi dell'art. 1168 cod. civ., depositato in data 28 maggio 1999, Michele Magliocchetti, Anna Magliocchetti e Apollonia Magliocchetti chiedevano al Tribunale di Frosinone di ordinare a San- tino Persiconi e alla Parrocchia di S.
art. 83 cod. proc. civ
Va qui ricordato che il terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053
Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415
8053; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415).
Cass., Sez. I, 13 maggio 2021, n. 12792
(Cass., Sez. I, 13 maggio 2021, n. 12792).
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Testo completo

possesso ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 5506-2017 proposto da: MAGLIOCCHETTI Michele, MAGLIOCCHETTI Anna e MAGLIOCCHETTI Apollonia, rappresentati e difesi dall'Avvocato Paola Cerrito, con domi- cilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Pomezia, n. 44; - ricorrenti - contro PERSICONI Santino, rappresentato e difeso dall'Avvocato Piero Fratta- relli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A; - controricorrente - e contro PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE IN PICO, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Rita Pitocco, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Fabrizio Schiavone in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7776/2016, pubblicata il 29 dicembre 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Alberto Giusti. FATTI DI CAUSA 1. - Con ricorso ai sensi dell'art. 1168 cod. civ., depositato in data 28 maggio 1999, Michele Magliocchetti, Anna Magliocchetti e Apollonia Magliocchetti chiedevano al Tribunale di Frosinone di ordinare a San- tino Persiconi e alla Parrocchia di S. Antonino Martire in Pico di reinte- grarli nel possesso del fondo agricolo sito in Ceccano, via Colle Leo (o Colle Bastone), distinto in catasto al foglio 6, mappali 96, 97 e 98, da loro detenuto in virtù di contratto di affitto stipulato con la Parrocchia.

Si costituivano i convenuti, resistendo. Ad esito della fase sommaria, il Tribunale emetteva l'ordine di rein- tegrazione richiesto dai ricorrenti. Proseguito il giudizio per l'esperimento della fase a cognizione piena, il Tribunale, con sentenza n. 172 depositata il 10 febbraio 2009, accoglieva il ricorso e confermava l'ordine di reintegrazione nel pos- sesso, condannando i convenuti al risarcimento del danno. 2. - Con separati atti di citazione Santino Persiconi e la Parrocchia di S. Antonino Martire in Pico proponevano appello. Michele Magliocchetti, Anna Magliocchetti e Apollonia Magliocchetti chiedevano il rigetto dei gravami. 3. - La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7776/2016, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 29 dicembre 2016, ha ac- colto gli appelli interposti dal Persiconi e dalla Parrocchia e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Frosinone, ha rigettato tutte le do- mande spiegate dai Magliocchetti, ponendo a loro carico le spese di entrambi i gradi di giudizio. - 2 - A tale esito la Corte capitolina è giunta sul rilievo che i ricorrenti non hanno fornito la prova di avere mantenuto anche dopo il 1995 un contatto materiale con il terreno de quo.

Secondo la Corte territoriale, la coincidenza temporale tra l'interruzione del pagamento del canone e l'interruzione (per tre anni) della coltivazione di grano e orzo, lascia ritenere che sia vero quanto dichiarato dal teste Domenico Bartolomei in ordine al fatto che nei tre o quattro anni antecedenti al 1999/2000 il terreno non sia stato in alcun modo coltivato e sia stato soltanto assoggettato ad una pulizia periodica eseguita da Santino Persiconi. 4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma i signori Magliocchetti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 27 febbraio 2017, sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso, il signor Persiconi e la Parrocchia. 5. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. - In prossimità della camera di consiglio i ricorrenti Magliocchetti e il controricorrente Persiconi hanno depositato una memoria illustra- tiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di inam- missibilità del ricorso sollevata dal controricorrente Persiconi, secondo cui la procura speciale, rilasciata su foglio separato, non poteva essere autenticata dal difensore.

Il ricorso notificato a mezzo pec sarebbe privo della procura speciale sia in calce che a margine. In particolare, alla pec di notifica erano allegati tre file distinti e separati. Il secondo file, denominato "procura speciale Magliocchetti Michele, Anna e Apol- lonia 26 02 2017 firmata.pdf" in formato .pdf grafico, contenente una procura speciale riportante le immagini delle sottoscrizioni dei signori Magliocchetti e dell'Avvocato Cerrito per autentica, che quindi non sono - 3 - originali, sarebbe firmato digitalmente in "pades" dai solo difensore dei ricorrenti. 1.1. - L'eccezione deve essere disattesa.

Riguardo alla procura speciale non nativamente digitale, nel ricorso per cassazione dei Magliocchetti e nei relativi allegati, ritualmente pro- dotti in cassazione con apposita attestazione di conformità, non è dato rilevare alcuna violazione di norme di diritto. Difatti la procura speciale, rilasciata al difensore, Avv. Paola Cer- rito, da Anna, Apollonia e Michele Magliocchetti, rispetta il consueto paradigma del documento redatto in formato analogico (cartaceo) che, sottoscritto da parte dei clienti, nonché dall'avvocato difensore per con- ferma dell'autografia della sottoscrizione degli assistiti, è digitalizzato mediante scansione per immagine in formato PDF, il cui file viene ad essere ulteriormente firmato digitalmente dall'avvocato difensore.

Va qui ricordato che il terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ. sta- bilisce che "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informa- tici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia in- formatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica".

A sua volta, il quinto comma dell'art. 18 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, chiarisce che "la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine". Su questa base, le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10266) hanno statuito che, in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CA- dES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e che tale principio di equi- valenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per auten- tica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, terzo comma, cod. proc. civ., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale. 2. - Con il primo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) i signori Ma- gliocchetti si dolgono che la Corte d'appello, nell'affermare che il paga- mento dei canoni di affitto si sia interrotto nel 1996, non abbia preso in considerazione la circostanza (allegata e documentata sin dal primo grado) che essi ricorrenti, invece, hanno continuato a pagare il canone sino all'anno 1998.

Ove esaminata, questa circostanza del pagamento del canone sino al 1998 avrebbe portato la Corte capitolina a ritenere come mantenuto il contatto materiale sul terreno dai ricorrenti, quali affittuari, sino allo spoglio, avvenuto nel marzo 1999. I ricorrenti ri- chiamano la deposizione dei testi Ernesto Arduini e Giuseppe Turriziani, i quali hanno riferito di avere visto i Magliocchetti coltivare il terreno, prima a grano ed orzo, e poi a prato per il fieno, sino al 1999. Rilevano infine che la conservazione della detenzione non richiede l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento.

Il secondo motivo censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 68 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per irre- golarità nella composizione del collegio che l'ha emessa, in quanto lo stesso risulta formato anche da un giudice ausiliario, l'Avv. Michele Mo- rone, ma non nella veste di relatore. 3. - E' preliminare in ordine logico l'esame del secondo motivo di ricorso, perché con esso viene sollevata una doglianza di carattere pro- cessuale che prospetta la irrituale costituzione del collegio d'appello che ha deliberato la sentenza qui impugnata, per avervi fatto parte un giudice ausiliario non nella veste di relatore, con conseguente nullità della stessa sentenza. 3.1. - La censura è infondata.

Gli articoli da 62 a 72 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, hanno introdotto nell'am- bito della magistratura onoraria la figura dei giudici ausiliari d'appello per fronteggiare l'arretrato delle corti d'appello in materia civile, atte- stato dai dati statistici prodotti dal Governo nel corso dei lavori parla- mentari. I giudici ausiliari si caratterizzano, rispetto alle altre figure di giudici onorari, già note al nostro ordinamento, per la stabile destinazione a un ufficio, come la corte d'appello, che decide sempre in composizione collegiale e pressoché esclusivamente nel grado di impugnazione.

I giudici ausiliari, nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del CSM, in base alla verifica dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 63 e 64 del decreto-legge n. 69 del 2013), acquisi- scono lo stato giuridico di magistrati onorari (art. 72, comma 1); sono stabilmente incardinati, per la durata di anni cinque prorogabile di altri cinque (art. 67, commi 1 e 2), nell'organo collegiale, esercitando le relative funzioni giurisdizionali, e sono chiamati a definire nel collegio in cui sono relatori almeno novanta procedimenti per anno (art. 68, comma 1), senza che vi sia alcun limite - di materia o valore - nell'as- segnazione dei procedimenti civili (art. 62, comma 1), con la eccezione dei soli procedimenti trattati dalla corte d'appello in unico grado (art. 62, comma 2).

Essi compongono i collegi, secondo la pianta organica definita presso ciascuna corte d'appello tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico (art. 65, comma 1), in funzione della esigenza di agevolare la definizione dei procedimenti civili, secondo le priorità individuate annualmente dai presidenti delle corti di appello con i programmi previsti dall'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011. Diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, è ben possibile utilizzare il giudice ausiliario per la composizione dei collegi, anche quando questi non sia relatore.

Infatti, la norma primaria che ha previsto l'utilizzabilità dei giudici ausiliari in corte d'appello non ne preclude l'utilizzo nei collegi giudicanti per i procedimenti di cui non sono relatori, limitandosi a stabilire che "del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario" (art. 68, commi 1 e 2). Non è di ostacolo la circostanza che le indennità in favore dei giudici ausiliari sono dovute non già per la partecipazione alle udienze bensì per la definizione di ciascun procedimento (artt. 68 e 72), visto che l'impegno nella composizione dei collegi ben si può affiancare a quello nella scrittura dei provvedimenti.

Del resto, l'impiego dei giudici ausiliari nella composizione dei col- legi è coerente con la complessiva ratio della norma, ossia quella "di agevolare la definizione dei procedimenti civili". Va pertanto esclusa la denunciata irrituale costituzione del collegio d'appello che ha deliberato la sentenza qui impugnata per avervi fatto parte un giudice ausiliario non nella veste di relatore. Giova aggiungere che l'irrituale composizione del collegio d'appello neppure può farsi discendere dalla sentenza della Corte costituzionale- 7 - LA, n. 41 del 2001, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge n. 69 del 2003, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Infatti tale pronuncia, che ha operato una reductio ad legitimitatem secondo la tecnica della pronuncia manipolativa (inserendo nella nor- mativa censurata un termine finale entro e non oltre il quale il legisla- tore è chiamato ad intervenire, individuato nel 31 ottobre 2025), com- porta il riconoscimento della legittimità - medio tempore - dell'impiego dei giudici ausiliari d'appello, con conseguente esclusione della confi- gurabilità del vizio di costituzione del giudice (Cass., Sez. Un., 12 mag- gio 2021, n. 12603). 4. - Passando all'esame del primo motivo, la censura con esso vei- colata è infondata e, in parte, inammissibile. 4.1. - La Corte d'appello ha negato la tutela possessoria invocata nel 1999 da Michele, Anna e Apollonia Magliocchetti, dopo avere rile- vato che costoro - per lungo tempo affittuari del fondo in questione (essendo succeduti al padre Luigi, il quale aveva stipulato il contratto costitutivo del diritto personale di godimento con Maria Anna Landolfi, dante causa della Parrocchia di S. Antonino in Pico), coltivato a grano e orzo - persero, a partire dal 1996, il contatto materiale con la cosa e la disponibilità della stessa.

A tale esito la Corte territoriale è pervenuta sulla base di una valu- tazione, condotta con logico e motivato apprezzamento, delle risul- tanze processuali. In particolare, la Corte capitolina: - ha fatto leva sulla deposizione del teste Domenico Bartolomei, all'epoca dei fatti amministratore dei beni della Parrocchia, il quale ha escluso "con decisione" non solo che dal 1996 in poi i - 8 - Magliocchetti abbiano coltivato il terreno, ma anche che gli stessi siano stati presenti in loco; ha considerato che il teste Paniccia ha dichiarato di avere visto i Magliocchetti coltivare il fondo fino al 1995, ma non ha affermato di avere visto i medesimi curare il terreno anche dopo il 1995; ha tenuto conto della circostanza che proprio al 1996 risale, se- condo la deposizione del teste Bartolomei, il primo incarico affi- dato al Persiconi di ripulire il terreno de quo, coperto di rovi e non coltivato; ha valorizzato la coincidenza temporale tra l'abbandono della col- tivazione da parte dei Magliocchetti e l'interruzione, da parte di costoro, del pagamento dei canoni ("la prova del pagamento dei canoni si arresta proprio all'anno 1996"); ha rilevato che tre anni "sono troppi per pensare ad una normale rotazione colturale e/o ad una messa a riposo del terreno", prima coltivato a grano e orzo.

La sentenza impugnata è in linea con l'indirizzo di questa Corte, secondo cui al pari del possesso la detenzione può essere conservata solo animo, purché il detentore sia in grado di ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa, sicché, ove tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'ele- mento intenzionale non è, da solo, sufficiente per la conservazione della detenzione, che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (Cass., Sez.

II, 29 gennaio 2016, n. 1723). 4.2. - Non è configurabile il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dai ricorrenti prospettato, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d'appello non avrebbe considerato la circo- stanza (allegata e documentata sin dal primo grado di giudizio) che i Magliocchetti avrebbero continuato a pagare il canone sino all'anno 1998, come risulterebbe dai vaglia postali in atti. Non sussiste il vizio di omesso esame perché la Corte d'appello ha in effetti esaminato sia il fatto del pagamento del canone di affitto sia la prova del pagamento dello stesso attraverso i vaglia postali indiriz- zati alla Parrocchia.

Risulta, infatti, dalla pagina 5 della sentenza della Corte distrettuale che "i Magliocchetti hanno prodotto in giudizio le ricevute di spedizione e gli avvisi di ricevimento di poco più di una decina di vaglia postali indirizzati alla Parrocchia, da quest'ultima incassati e recanti come cau- sale il pagamento del canone di affitto annuale". A fronte di ciò, la Corte d'appello (a pagina 7 della sentenza) ha dato atto che "la prova del pagamento dei canoni si arresta proprio all'anno 1996", e (a pagina 8) ha parlato di "interruzione del pagamento del canone" a partire dalla stessa data.

Va richiamato il principio secondo cui l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, rela- tivo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che l'omesso esame di ele- menti istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato co- munque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415). 4.3. - Inammissibile è poi il motivo là dove i ricorrenti lamentano una errata valutazione del compendio testimoniale che, ad avviso dei deducenti, dimostrerebbe che i Magliocchetti hanno in realtà coltivato i terreni, prima a grano ed orzo, e poi a prato per il fieno, fino al 1.999.

Anche con riferimento a questa seconda parte del motivo, i ricorrenti non indicano un fatto di cui sia stato omesso l'esame; infatti, ciò di cui ci si duole altro non è che l'improprio apprezzamento delle prove testi- moniali. Nondimeno, in sé considerato, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. I, 13 maggio 2021, n. 12792). 5. - Il ricorso è rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soc- combenza. 6. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che li- quida, per il controricorrente Persiconi, in complessivi euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge, e, per la controricorrente Parrocchia, in complessivi euro 1.700, di cui euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 1 5 % e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore im