Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of the legal remedy against the lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Prefecture inadmissible because it was submitted significantly after the statutory deadline. Although the lower court had reduced fines for a driver who failed to present daily tachograph logs, the Prefecture's appeal was filed over a year after the judgment became final. The court ruled that the sixty-day period for filing a cassation appeal had expired, rendering the procedural remedy invalid regardless of the substantive legal arguments regarding the interpretation of traffic regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, comma 2 c.p.c.; Art. 13, comma 1, lett. a, D.P.R. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the sixty-day term prescribed by law, regardless of the merits of the substantive arguments.
Parole chiave
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RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21238/2016 R.G. proposto da PREFETTURA DI FIRENZE - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE - contro CALIN ROGERS DAN, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpietro Beghin, con procura in calce al controricorso. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza n. 542/2016 del TRIBUNALE DI FIRENZE, depositata il 11.2.2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 30/6/2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA Calin Rogers Dan ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Firenze avverso 8 verbali di accertamento con cui gli era stata contestata la mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo indicato in atti, con riferimento al periodo compreso tra il 30 agosto ed il 29 settembre 2013, e gli era stato applicato un numero di sanzioni pari ai giorni per i quali l'obbligo di esibizione era stato disatteso. Il Giudice di pace ha respinto l'opposizione, regolando le spese. Con sentenza n. 542/2016, il tribunale di Firenze ha parzialmente riformato la decisione, affermando che, nell'ipotesi in cui l'obbligo di esibizione dei fogli di registrazione sia violato per più giorni, si configura un'unica violazione e non tante infrazioni autonome.
Ha perciò disposto l'annullamento di tutti i verbali successivi al primo, con riduzione della sanzione ad € 51,00. Il Ministero dell'interno propone ricorso basato su un unico motivo. Calin Rogers Dan resiste con controricorso e con memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 L. 727/1978 e dell'art. 14, comma 2, del Reg. CE 3281/1985, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contestando al tribunale di aver erroneamente ritenuto che la mancata esibizione di più fogli giornalieri di registrazione configuri un'unica violazione.
Secondo la Prefettura, la norma contempla una autonoma sanzione per ciascuno giorno per il quale - nell'intervallo indicato dalla disposizione - il conducente non sia in grado di esibire di fogli, giustificandosi l'applicazione di più sanzioni nel caso di violazione reiterate. 2.1. Il ricorso è inammissibile. Il controricorrente ha notificato la sentenza impugnata in data 7.4.2016 a mezzo pec, sicché il ricorso, notificato mediante spedizione postale ai sensi della L. 53/1994, in data 12.9.2016 è tardivo, essendo a tale data ormai decorso il termine di sessanta giorni per proporre l'impugnazione in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 325, comma secondo, c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che ha aggiunto il c:omma 1 -quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato (Cass. 1778/2016).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Prefettura di Firenze al pagamento delle spese processuali„ pari ad C 200,00 per esborsi ed C 900,00 per compenso, oltre da iva c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15"k. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 giugno 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 2 2 NOV 21121 IL f CANCELLIERE ESPERTO Luci/la Radicetti Lz__C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEU.RP. CENTRALE Lo, ,CCYje SkisraMPCL ()L' L.S;t25/SPV"t•DAA),, 'CA oz ~ i-r ;_R z'W imrucco2rov 04 / A u I 2. Q1A. ,corc».kk eyv\JH m )voilt . Xxv-f) 0.4w unscio /cD/11 cy(A.--()T-Le\50Ale, cc Dual o\VyoCo- ÀJQQ c)InpfiDt t 0Ajo3iz,5 '1p\ LAATe_ ?)zgLotArkí. Q.-15vvv,,-,mr,Ao QtA,z1).1- . -...