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Ordinanza — n. 35851/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on civil costs, upholding appellate court's discretionary allocation based on procedural conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35851/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by Adele Santarcangelo and others against the Court of Appeal's decision regarding civil litigation costs. The lower court had partially compensated legal expenses by considering the appellants' procedural conduct, specifically their payment of first-instance debts, alongside the uncertain trial outcome requiring two expert reports. The Supreme Court affirmed that the appellate judge's discretion in balancing costs based on these factors was lawful and not subject to revision.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 91, c.p.c.: The allocation of litigation costs is a matter of judicial discretion based on the reciprocal nature of the parties' success and their procedural conduct, excluding strict proportionality to the merits.

Parole chiave

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litigation costs allocation judicial discretion procedural conduct reciprocal success civil procedure code costs compensation appellate review obbligo di riduzione del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Quanto alla violazione dell'art. 91 è sufficiente richiamare il principio secondo il quale la soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
S2 - ud.17/06/2021 Quanto alla violazione dell'art. 92 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 1002 c.c
articolo 1102 c.c
Il Tribunale di Matera riteneva che l'esecuzione dei lavori non avesse comportato alcuna violazione dell'articolo 1102 c.c., in quanto il muro interessato dagli stessi non aveva perso la funzione di muro portante.
articolo 112 c.p
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all'articolo 112 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento; violazione o falsa applicazione degli articoli 1102, 1117, 1120, 1122 e 2058 c.c.
art. 112 c.p
La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 92 c.p
S2 - ud.17/06/2021 Quanto alla violazione dell'art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18128 del 31/08/2020
91 è sufficiente richiamare il principio secondo il quale la soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv.
Sez. 2, Sent. n. 2149 del 2014
civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente» (Sez. 2, Sent. n. 2149 del 2014).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19567-2016 proposto da: SANTARCANGELO ADELE ROSARIA RITA, DI BARI TOMMASO, DI BARI MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E Q VISCONTI,20, presso lo studio dell'avvocato BUCCICO, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA ROCCO; - ricorrenti - contro DANZI ANNA GRAZIA, SACCO ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell'avvocato LUCA TANTALO, rappresentati e difesi dall'avvocato EUSTACHIO MAURO FRANCIONE; - controricorrenti - nonchè contro Ric. 2016 n. 19567 sez. S2 - ud.17/06/2021 7.( GUIDA ROSANNA, FESTA FEDELE, rappresentati e difesi dall'avv.to MASSIMILIANO MIGLIO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 241/2015 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. I coniugi Angelo Di Bari e Adele Santarcangelo, in qualità di comproprietari dell'appartamento posto al quarto piano int. 7 dello stabile sito in Matera tra la via Gramsci e la via Passarelli, al n. 53, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Matera i coniugi Andrea Sacco e Anna Grazia Danzi e i coniugi Fedele Festa e Rosanna Guida, in qualità di proprietari degli appartamenti posti al piano quinto del medesimo stabile, esponendo che i convenuti, nell'eseguire dei lavori all'interno del loro appartamenti, in violazione dell'art. 1002 c.c., avevano compromesso la stabilità dell'intero fabbricato e creato lesioni al loro appartamento. 1.1 Si costituivano i convenuti contestando nel merito la domanda attorea.

2. Il Tribunale di Matera riteneva che l'esecuzione dei lavori non avesse comportato alcuna violazione dell'articolo 1102 c.c., in quanto il muro interessato dagli stessi non aveva perso la funzione di muro portante. Tuttavia, poiché i lavori, pur legittimi, avevano procurato dei danni all'appartamento degli attori condannava i convenuti in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di euro 7098,44, oltre a rivalutazione dall'ottobre 1991 secondo i dati Istat aumentati del 50 per cento. Ric. 2016 n. 19567 sez. S2 - ud.17/06/2021 3.

I convenuti, con due distinti appelli, impugnavano la suddetta sentenza. Venivano proposti anche appelli incidentali da entrambe le controparti. La Corte d'Appello, riuniti i procedimenti, accoglieva l'impugnazione proposta da Fedele Festa e Rosanna Guida e per l'effetto rigettava la domanda risarcitoria proposta nei loro confronti dagli attori in primo grado e condannava gli eredi succeduti nel giudizio alla restituzione della somma di euro 10.446,61. La Corte d'Appello rigettava, invece, l'appello di Andrea Sacco e Anna Grazia Danzi, condannandoli al pagamento della residua somma di euro 991,93 a titolo di interessi e, infine, rigettava gli appelli incidentali proposti da Michele di Bari e Tommaso di Bari in qualità di eredi di Angela Adele Rosa Santarcangelo.

In particolare, la Corte d'Appello riteneva di aderire alla consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ingegner Luciano Gioscia, dalla quale emergeva che i danni all'appartamento degli originari attori erano derivati esclusivamente dai lavori effettuati nell'appartamento dei coniugi Sacco-Danzi. Peraltro, la Corte d'Appello rigettava l'appello incidentale proposto dagli eredi Di Bari, con il quale questi avevano lamentato l'erronea decisione del Tribunale di escludere l'illegittimità dei lavori eseguiti da entrambi i convenuti e di rigettare la domanda di riduzione in pristino.

La Corte d'Appello, inoltre, accoglieva l'appello principale proposto da entrambi i convenuti relativamente alla parte in cui il giudice di primo grado aveva aumentato la somma risarcitoria indicata dal consulente tecnico.

4. Tommaso di Bari, Michele di Bari e Adele Rosaria Rita Santarcangelo hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

5. Andrea Sacco e Anna Grazia Danzi hanno resistito con controricorso così come Fedele Festa e Rosanna Guida. Ric. 2016 n. 19567 sez. 52 - ud.17/06/2021 6. I ricorrenti, Tommaso Di Bari, Michele Di Bari e Adele Rosaria Rita Santarcangelo, e i controricorrenti Fedele Festa e Rosanna Guida con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all'articolo 112 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento; violazione o falsa applicazione degli articoli 1102, 1117, 1120, 1122 e 2058 c.c. Secondo i ricorrenti, entrambi i convenuti avevano posto in essere lavori di ristrutturazione degli immobili di loro proprietà oggetto di perizia.

A parere dei ricorrenti i coniugi Festa-Guida avevano posto in essere un'ablazione della porzione del muro portante comune che non poteva ritenersi legittima, in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 1102, 1117, 1120 e 1122 c.c. Il fatto che non si fossero manifestate o rilevate situazioni di pericolo per la staticità del fabbricato non significava che la sottrazione unilaterale del muro comune non comportasse una lesione del diritto di comproprietà spettante ad ogni condomino sulle parti comuni dell'edificio e, dunque, una modificazione della destinazione di tale bene comune.

Peraltro, tale intervento aveva causato delle lesioni all'appartamento dei ricorrenti. La sentenza impugnata sarebbe dunque affetta da un evidente errore di qualificazione giuridica o di sussunzione del fatto controverso in relazione all'uso della parte comune con diritto al risarcimento in forma specifica.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all'articolo 112 c.p.c. nullità della sentenza e del procedimento. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 Costituzione, 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Ric. 2016 n. 19567 sez. S2 - ud.17/06/2021 La censura attiene alla parte della sentenza in cui la Corte d'Appello ha aderito alla consulenza tecnica d'ufficio. Secondo il ricorrente ciò si tradurrebbe in una motivazione apparente o incomprensibile. Il punto centrale riguarda la legittimità o meno dei lavori compiuti nei rispettivi appartamenti dei convenuti.

La Corte d'Appello non avrebbe esaminato né deciso lo specifico motivo di censura relativo all'uso abnorme della cosa comune. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono: infondato il primo e inammissibile il secondo. Le due censure partono dal medesimo presupposto, ovvero che l'apertura di un varco o l'ablazione di una parte di un muro portante (c.d. maestro) di un edificio comporti sempre una violazione dell'art.1102 c.c., secondo cui ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, traendone ogni possibile utilità, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne un uso paritetico secondo il loro diritto.

Rileva il Collegio che la tesi del ricorrente è infondata e che la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale: In tema di condominio, il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il Ric. 2016 n. 19567 sez. 52 - ud.17/06/2021 decoro architettonico del fabbricato condominiale (Sez. 2, Sent. n. 16097 del 2003).

Tale indirizzo interpretativo si é affermato soprattutto in relazione al muro perimetrale, ma alcuni precedenti hanno avuto ad oggetto anche i muri maestri. I muri maestri o portanti, infatti, hanno la funzione di sostenere l'edificio, integrandone la struttura, al fine di garantirne la sicurezza e la stabilità, sicché, considerata tale funzione, non sono consentite opere che ne comportino un indebolimento, ponendo in pericolo la stabilità dell'intero edificio, mentre al contrario, devono ritenersi consentiti altri interventi che non pregiudichino o che non mettano in pericolo la sicurezza statica e l'agibilità del fabbricato.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha fatto propria la consulenza tecnica d'ufficio che aveva accertato che i lavori effettuati avevano interessato i muri portanti in modo del tutto modesto e senza che ciò avesse comportato alcuna variazione significativa nell'equilibrio statico globale dell'edificio. In conclusione, le censure di violazione degli artt. 1102, 1117, 1120 e 1122 c.c. prospettate dal ricorrente sono infondate, così come quella di omessa pronuncia sulla domanda di riduzione in pristino, in applicazione del seguente principio di diritto:

«I lavori eseguiti su di un muro maestro (scavo di una nicchia, allargamento o apertura di un varco) posto all'interno di un singolo appartamento al fine di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare qualora non pongano in pericolo la fondamentale funzione di assicurare la stabilità dell'edificio, non integrano un abuso della cosa comune, suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, primo comma cod. civ., a condizione, che i lavori non compromettano la sicurezza o altre Ric. 2016 n. 19567 sez.

S2 - ud.17/06/2021 essenziali caratteristiche del muro posto a servizio dell'edificio» (vedi anche Sez. 2, Sent. n. 4155 del 1994 Sez. 2, Sent. n. 10008 del 1991). La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile, sia perché argomentata sulla adesione da parte della Corte d'Appello alla consulenza tecnica d'ufficio, sia perché il ricorrente lamenta una insufficiente motivazione.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Sarebbe erronea la statuizione con la quale la Corte territoriale ha disposto la compensazione parziale delle spese processuali nei rapporti tra Di Bari-Santarcangelo e Sacco-Danzi avuto riguardo al comportamento processuale tenuto da quest'ultimi che, in esecuzione della sentenza di primo grado, avevano pagato quanto dovuto. La parte soccombente era stata individuata in base al principio di causalità e nella specie sarebbe indubbio che nei rapporti interni tra i ricorrenti ed i coniugi Sacco-Danzi, quest'ultimi debbano identificarsi come parte soccombente.

Non potrebbe assumere rilevanza la circostanza del pagamento del dovuto all'esito e in esecuzione della sentenza di primo grado, né l'esito incerto del giudizio, essendo occorse due consulenze per chiarire chi fossero gli autori dei danni subiti dagli attori ricorrenti. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. Quanto alla violazione dell'art. 91 è sufficiente richiamare il principio secondo il quale la soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 - 01).

Nel caso in esame non vi è stata alcuna condanna del ricorrente alle spese, quindi, il ricorrente evoca la violazione di una norma estranea alla fattispecie. Ric. 2016 n. 19567 sez. S2 - ud.17/06/2021 Quanto alla violazione dell'art. 92 c.p.c. deve darsi continuità al seguente principio dì diritto: «la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente» (Sez. 2, Sent. n. 2149 del 2014).

La Corte d'Appello ha motivato la parziale compensazione delle spese oltre che per il comportamento processuale dei Sacco-Danzi, che in esecuzione della sentenza di primo grado avevano pagato quanto dovuto, anche sul presupposto della reciproca soccombenza e dell'esito incerto del giudizio, essendo occorse due CTU per chiarire le responsabilità. La decisione, pertanto, risulta immune dalle censure prospettate.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida per ognuna delle due parti controricorrenti in euro 3.300 più 200 per esborsi; Ric. 2016 n. 19567 sez. S2 - ud.17/06/2021 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo /7' a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c