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Ordinanza — n. 35795/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of standing, ruling the Ministry lacks standing to appeal a traffic fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35795/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Ministry of the Interior appealed a traffic court ruling against a truck driver, arguing the driver should only face a single fine for missing tachograph logs. The court declared the appeal inadmissible because the Ministry lacked standing to act as the appellant. Established legal principles require the administrative authority that issued the original sanction to be the sole party with standing to challenge the final judgment, not the central minister. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 23 della legge 689/1981; Art. 7 comma 5 del d. Igs. 150/2011: The administrative authority that issued the sanction order is exclusively both passively and actively legitimated to appeal the final judgment, rendering appeals by the central minister inadmissible.

Parole chiave

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legittimazione attiva legittimazione passiva sanzioni amministrative Ministero dell'Interno impugnazione sentenza diritto di difesa costituzione reato penale

Disposizioni normative citate

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Art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
689, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, r.d.
Art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260
260), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata legge n.
Art. 7, comma 5 del d. Igs. n. 150/2011
L'esposta interpretazione trova specifica conferma nell'art. 7, comma 5 del d.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15596 del 2006
Cass. n. 21511 del 2008
Cass. n. 12742 del 2007
21511 del 2008; Cass. n. 12742 del 2007)>> (Sez.
Sez. 2, n. 8190/2020
12742 del 2007)>> (Sez. 2, n. 8190/2020).
Sez. 1, n. 10216, 16/5/2005
L'orientamento sopra ripreso costituisce oramai convincente e consolidato superamento del diverso indirizzo talvolta espresso nel passato da questa Corte (si veda Sez. 1, n. 10216, 16/5/2005, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2826-2016 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DOBREANU CRISTIAN, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIETRO BEGHIN, giusta delega in atti; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2436/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 01/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

La Corte osserva A Cristian Dobreanu, alla guida di autocarro, non avendo esibito agli agenti della Polizia Stradale di Firenze i fogli di registrazione del cronotachigrafo, venne contestata la violazione dell'art. 19, I. n. 727/1978 ed elevato verbale in relazione a ventisette infrazioni, relativamente alla mancata esibizione dei relativi fogli, contestatigli con nove verbali, elevati a seguito di controllo su strada del 2/7/2013. Il Giudice di pace rigettò l'opposizione del sanzionato. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, accolto l'appello del Dobreanu, ritenne che la sanzione potesse applicarsi una sola volta e non per tante volte quanti fossero i giorni per i quali il conducente non era stato in condizione di esibire i fogli in parola.

Avverso quest'ultima sentenza proponeva ricorso il Ministero dell'Interno sulla base di unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria; l'intimato resisteva con controricorso ulteriormente illustrato da memoria. All'epilogo dell'adunanza camerale del 21/11/2019 il processo veniva rinviato in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita, in altro analogo processo pendente in sede di legittimità, di pronuncia interpretativa sul diritto unionale, con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 29469 del 14/11/2019.

Essendosi la Corte di Lussemburgo pronunciata con sentenza del 24/3/2021 sulle cause riunite C-870/19 e C-871/19 il processo è stato rimesso in trattazione all'adunanza camerale del 6 luglio 2021. In via prioritaria deve dirsi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata dal resistente, per avere proposto ricorso il ministero dell'Interno, invece dell'Ufficio territoriale del Prefetto, che si era difeso nel merito.Deve condividersi quanto di recente precisato da questa Corte: «Costituisce principio consolidato che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (come sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata legge n. 260 del 1958; tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, giacché nella disciplina dell'art. 23 cit. non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, la legittimazione (secondo la regola ordinaria) del Ministro; con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, è inammissibile (Cass. n. 15596 del 2006).

Ancora recentemente tali affermazioni sono state ribadite da questa Corte che ha affermato che nel giudizio di opposizione è passivamente legittimata la sola autorità amministrativa che abbia emesso l'ordinanza ingiunzione, la quale è pure l'unica attivamente legittimata all'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio (Cass. n. 21511 del 2008; Cass. n. 12742 del 2007)>> (Sez. 2, n. 8190/2020). L'esposta interpretazione trova specifica conferma nell'art. 7, comma 5 del d. Igs. n. 150/2011, il quale dispone: «La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni».

L'orientamento sopra ripreso costituisce oramai convincente e consolidato superamento del diverso indirizzo talvolta espresso nel passato da questa Corte (si veda Sez. 1, n. 10216, 16/5/2005, Rv. 583769). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore dell'avv. Giampietro Beghin, dichiaratosi anticipatario, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del controricorrente, che liquida in euro 645,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi, liquidati in euro 200,00, distratte in favore dell'avv. Giampietro Beghin. Così deciso nella camera di consiglio del 6 luglio 2021 Il Presidente (Rosa Maria Di Virg