Cassation court allows appeal against administrative penalty, ruling legality principle must be checked ex officio.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the appeal against an administrative penalty, overturning the lower court's dismissal of the legality objection. While the lower court deemed the argument inadmissible because it was raised late in the proceedings, the cassation court held that the principle of legality requires judges to examine the validity of the sanctioning norm ex officio. Consequently, the decision was quashed and the case remitted to the appellate court for a new evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 L. 689/1981; Art. 112 c.p.c.: The principle of legality in administrative sanctions is a constitutional cornerstone that obliges the judge to verify the existence and application of the relevant sanctioning norm ex officio, prevailing over procedural preclusion rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16930/2016 R.G. proposto da COLASANTE DONATO E EDILCAVE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Pierluigi Tenaglia, Giancarlo Tittaferrante e Andrea Lucitti, con domicilio eletto in Roma, Via Susa n. 1, presso l'avv. Ida Di Domenica. - RICORRENTI- contro ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 626/2018, pubblicata in data 4.4.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.6.2021, dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto di respingere il ricorso. FATTI DI CAUSA ‘,,t9PC.) (a p' Con ordinanze nn. 2/2010 e 3/2010, l'Ente Parco della Maiella ha ingiunto alla Edilcave s.r.I., a Donato Colasante (nato il 25.10.1964), amministratore della società, e a Donato Colasante (nato il 7.8.1962), direttore dei lavori, il pagamento complessivo di € 210.360,00, contestando la violazione degli artt. 3, comma primo, lettera e), allegato A, D.P.R. 5.6.1995, 11, terzo comma, e 30, lettera b) L. 394/1991, per aver esercitato attività estrattiva in modo abusivo, con sconfinamento altimetrico delle quote fissate nel progetto di restauro morfologico e di recupero definitivo della cava di calcare della Edilcave s.r.l. , superando i limiti massimi fissati con delibera del Consiglio regionale n. 72/21 del 16.7.2002.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione, chiedendo l'annullamento delle ordinanze o, in subordine, di ridurre l'importo della sanzione. Il tribunale ha annullato l'ordinanza n. 3/2010, confermando quella avente il n. 2/2010, emessa nei confronti della Edilcave s.r.l. e dell'amministratore Donato Colasante. La sentenza è stata confermata in appello. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, che il motivo di appello vedente sulla violazione del principio di legalità ex art. 1 L. 689/1981 (per aver l'amministrazione quantificato la sanzione pecuniaria secondo i criteri fissati dalla tabella delle sanzioni approvata dal Consiglio direttivo con delibera n. 26 dell'11.9.1998 e non in base alla norma primaria), fosse inammissibile poiché la questione - non rilevabile d'ufficio - non era stata dedotta con l'atto di opposizione, ma era stata sollevata tardivamente solo nel corso del processo di primo grado.
La cassazione della sentenza è chiesta da Donato Colasante e dalla Edilcave s.r.I., con ricorso basato su un unico motivo, illustrato con memoria. L'Ente Parco della Maiella ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE1. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 1 L. 689/1981, 112 c.p.c., 23 e 25, comma secondo, Cost., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che l'Ente Parco aveva applicato una sanzione quantificata secondo i criteri fissati dalla delibera del Consiglio direttivo n. 26/98, i quali, diversamente dalla norma di legge, prevedevano un incremento dei valori minimi e massimi fissati dall'art. 30, comma secondo, L. 394/1991, in proporzione ai metri cubi di materiale abusivamente estratto.
In tal modo l'importo ingiunto, pari ad € 105.180,00, era risultato di gran lunga superiore a quello massimo previsto dalla norma primaria (£. 2.000.000). Lamentano i ricorrenti che la Corte di merito abbia respinto il motivo di appello volto a censurare la violazione del principio di legalità, ritenendo erroneamente che la questione non fosse rilevabile d'ufficio e che la violazione dovesse essere necessariamente dedotta con i motivi di opposizione, non potendo essere sollevata nel corso del giudizio di primo grado. Il motivo è fondato. Esaminando in quarto motivo d'appello vertente sulla asserita violazione dell'art. 1 L. 689/1981, derivante dal fatto che l'amministrazione aveva applicato una sanzione calcolata in base ai criteri adottati dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, in parte divergenti da quelli contemplati dal citato art. 30 L. 394/1991, il giudice distrettuale ha ritenuto che la questione non fosse rilevabile d'ufficio e che la violazione fosse stata dedotta tardivamente dedotta solo nel corso del giudizio di primo grado.
Va anzitutto posto in rilievo che già con l'atto di opposizione era stata contestata la congruità della sanzione pecuniaria e l'illegittimità del trattamento sanzionatorio, questioni la cui soluzione non poteva prescindere dall'esame della legittimità dei criteri di quantificazione adottati.Sotto altro profilo, la Corte di merito, rilevato che il motivo di appello verteva sulla violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria, non poteva dichiarare inammissibile la doglianza sull'assunto che la questione non fosse esaminabile d'ufficio.
E' indubbio che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è strutturato dalla legge, nelle sue linee essenziali, in conformità al processo civile ordinario ed è pertanto retto dal principio della domanda, con conseguente divieto per il giudice di pronunciarsi su motivi di opposizione o su eccezioni non dedotte dalle parti. L'onere di allegazione che grava sull'opponente va - tuttavia - armonizzato con i principi informatori della disciplina in materia di sanzioni amministrative, dovendo considerarsi che il principio di legalità costituisce un cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt.23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della stessa funzione giurisdizionale, con obbligo del giudice di rilevare d'ufficio la sua eventuale violazione (Cass. 17403/2008;
Cass. 4962/2020). L'indagine in ordine all'esistenza della norma di legge che individua il comportamento illecito e stabilisce la relativa sanzione investe il tema della sussistenza, in generale, dello stesso potere sanzionatorio sicché il giudice, quando pronuncia sull'opposizione, non può prescindere dal controllo sull'esistenza e sull'applicazione della norma sanzionatoria rilevante nel caso concreto, a prescindere dalle allegazioni delle parti. Gli stessi motivi di opposizione che, come nella specie, investano il profilo della congruità della sanzione richiedono necessariamente la verifica di conformità della sanzione applicata a quella astrattamente contemplata dalla norma sanzionatoria.In definitiva, l'indagine sul rispetto del principio di legalità costituisce un presupposto - logico e giuridico insieme - implicito di qualsiasi decisione giudiziaria in materia di opposizione a sanzione (in questi esatti termini, Cass. 4692/2020; sul rilievo ex officio dell'intervenuta abrogazione della norma sanzionatoria:
Cass. 15772/2005; Cass.12865/2001). La rilevanza pubblicistica dei principi informatori della disciplina delle sanzioni, tra cui va annoverato anche il principio sancito dall'art. 1 L. 689/1981, prevalgono inoltre sul regime delle preclusioni processuali tipiche del giudizio di opposizione (Cass. 20697/2018, in tema di applicabilità dello ius superveniens nel giudizio di cassazione in materia di sanzioni). E' quindi accolto l'unico motivo di ricorso. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Competerà al giudice del rinvio valutare l'effettiva sussistenza della dedotta violazione.
P.Q.M.
accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d