Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34835/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on easement transfer, ruling lower court correctly interpreted co-ownership division acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34835/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Baglio Donnafranca's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision denying a passage easement transfer. The lower court found the road in question remained common property of the divided land, excluding only a specific 40-meter section owned by the appellant. The Supreme Court upheld this ruling, noting the appellant failed to properly cite the specific division act clauses in their appeal, rendering the legal argument incomplete and unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 c.c.; The court must interpret co-ownership division acts based on their overall tenor to ascertain party intent, rejecting appeals that fail to specifically allege the relevant clauses of the underlying contract.

Parole chiave

Generato dall'IA
easement transfer co-ownership division common property passage right contract interpretation civil procedure appeal property rights trasporti internazionali su strada

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1364 c.c.
Art. 1365 c.c.
Art. 1366 c.c.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14107/2017
Cass. 14107/2017; 20914/2019); -a fronte di ciò, il controricorrente enuncia specificamente (cfr.
Cass. 20914/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9496-2016 proposto da: BAGLIO DONNAFRANCA SOCIETA' AGRICOLA DI GALFANO PAOLA LETIZIA & C SAS , elettivamente domiciliato in Roma, p.le Clodio, 14, presso lo studio dell'avvocato Andrea Graziani, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mangiapanelli; - ricorrente - contro ZICHITELLA ANTONINO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Carraresi 23, presso lo studio dell'avvocato Prosperi - Giacalone Studio, rappresentato e difeso dall'avvocato Baldassare Lombardo; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1477/2015 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 12/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: - Baglio Donnafranca Societa' Agricola di Galfano Paola Letizia & C Sas impugna per cassazione la sentenza d'appello che ha respinto la domanda di trasferimento della servitù di passaggio a favore del fondo di Antonino Zichittella sull'assunto che essa fosse particolarmente gravosa per il loro fondo servente; - nel giudizio di prime cure il convenuto Zichittella aveva chiesto il rigetto della domanda sostenendo di essere comproprietario della tratta carrabile su cui esercitava il passaggio; -l'adito Tribunale di Marsala accoglieva la domanda attorea ed avverso la decisione il convenuto soccombente ha interposto gravame; -la Corte d'appello di Palermo procede all'esame degli atti di provenienza dei fondi coinvolti nel contenzioso, con particolare riguardo alla nota di trascrizione dell'atto di divisione del 6 agosto 1968 avente ad oggetto, fra gli altri, il fondo sito in Marsala, contrada Mafi comprensivo di casamento , con stalle magazzini, cortile, mabdrie ed accessori, ed ai successivi trasferimenti; la corte panormitana giunge alla conclusione che la strada "carrettabile" sulla quale lo Zichittella esercita il transito è nei diversi passaggi di proprietà dell'immobile sito in Marsala contrada Mafi rimasta sempre in comunione e, pertanto, appartiene all'appellante quale accessorio della porzione acquistata, con l'unica esclusione di un tratto di 40 metri che ricade nella proprietà del Baglio sulla quale egli può passare solo a piedi o con animali a basto, in forza della clausola contenuta nell'atto di divisione;

Ric. 2016 n. 09496 sez. 52 - ud. 27-04-2021 -2- -la corte d'appello osserva, a questo ultimo proposito che la domanda attorea non può essere accolta in relazione a detto percorso per non essere lo stesso oggetto di domanda che ha riguardato esclusivamente la "stradella carrozzabile"; -la corte d'appello conclude, quindi, per l'accoglimento del gravame; -la cassazione di detta pronuncia è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso illustrato da memoria Antonino Zichittella; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.1362,1363,1364:11365 e 1366 cod. civ. con riferimento all'interpretazione del contratto di compravendita in favore del sig.

Zichittella e dell'atto di divisione dei danti causa del 6/8/1968; -assume cioè la società ricorrente che la corte territoriale aveva errato nell'interpretazione dell'atto di divisione del 6/8(1968 con cui Nicolò, Rosa, Giuseppe, Giovanni, Damiano, Vito,Maria e Matteo Angileri si erano divisi i beni dell'eredità paterna, fra cui il fondo sito in Marsala alla contrada Mafi , individuando le parti rimaste in comune, così come del successivo atto con cui Vito e Rosa Angileri avevano, nel 1973, venduto al Zichittella una porzione del fondo comprensiva degli accessori fra i quali era la c.d. tratta carrozzabile; -l'interpetazione suddetta aveva violato il criterio interpretativo della ricerca della volontà delle parti ricostruibile sulla base del tenore complessivo dell'atto di divisione e non con riferimento alle sole dichiarazioni finali; -tale scorretta interpretazione aveva, ad avviso della ricorrente, inciso poi nella individuazione di ciò di cui lo Ric. 2016 n. 09496 sez. 52 - ud. 27-04-2021 -3- Zichittella era divenuto proprietario e che non ricomprendeva in tesi della ricorrente la tratta carrozzabile; -la censura è infondata; -va preliminarmente rilevato che la ricorrente, pur richiamando il tenore complessivo dell'atto di divisione quale presupposto della critica formulata alla statuizione della corte palermitana, non lo enuncia nè lo trascrive nell'atto di impugnazione con la conseguente incompleta allegazione della censura e l'impossibilità per il collegio di verificarne il contenuto (cfr.

Cass. 14107/2017; 20914/2019); -a fronte di ciò, il controricorrente enuncia specificamente (cfr. pag. 6 del controricorso) l'oggetto delle disposizioni finali dalle quali emerge ictu oculi la previsione che fra le parti rimaste in comune dell'immobile oggetto di divisione e sito in Marsala nella contrada Mafi, vi è l'espressa previsione sub lett.

d) della tratta carrettabile che proviene dal lato di levante del casamento e si immette poi nello stradale Abbadessa-Mafi; -si tratta di una disposizione che, unitamente alle altre circostanze accertate in giudizio ( anche nell'ambito della ctu), e richiamate dal controricorrente (cfr. pag. 7 del controricorso) sostengono l'interpretazione formulata dalla corte territoriale senza che possa ravvisarsi il vizio di legge prospettato in ricorso che, dunque, va respinto; -in applicazione del principio di soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. Ric. 2016 n. 09496 sez. 52 - ud. 27-04-2021 -4-

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 1 5 % per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera d