Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to reiterate nullity exceptions and lack of specific grounds for usucapion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Giuseppina Abbatiello against a lower court ruling that denied her claim to co-ownership of a courtyard and yard. The appellant argued that the appellate court failed to examine evidence of witness incapacity and the specific start date of adverse possession, but the court found these objections inadmissible because they were not properly reiterated in subsequent procedural acts. Consequently, the court held that the appellant waived the right to raise these defects, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 246 c.p.c.; Art. 1159 c.c.: Exceptions regarding the nullity of testimony due to witness incapacity and abbreviated usucapion claims must be specifically reiterated in the precise conclusions and subsequent procedural acts; failure to do so constitutes a waiver, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13502-2016 proposto da: ABBATIELLO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Mordini 14, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Petrillo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Frogiero; - ricorrente - contro ABBATIELLO PIETRANTONIO, ABBATIELLO AGOSTINO, rappresentati e difesi dall'Avvocato Leopoldo Papa; - controricorrenti - nonchè contro ABBATIELLO ANNA, ABBATIELLO EMILIA, ABBATIELLO MAURO; - intimati - avverso la sentenza n. 83/2016 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 14/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -Giuseppina Abbatiello quale erede di Pietro Abbatiello (fu Sebastiano) ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che ha respinto il gravame a suo tempo proposto da Pietro Abbatiello avverso la decisione del giudice di primo grado di accoglimento della domanda con cui da Agostino Abbatiello (fu Giacomo) e Pietrantonio Abbatiello (fu Carmine) in qualità di condomini di un fabbricato urbano sito in Durazzano avevano convenuto in giudizio Pietro Abbatiello (fu Sebastiano) ed Agostino Abbatiello (fu Sebastiano) al fine di sentir accertare il loro diritto di comunione sulla corte e sull'aia il cui accesso era stato loro interdetto mediante la realizzazione di un cancello; -i convenuti costituendosi avevano da subito contestato la domanda eccependo il diritto esclusivo sulla corte e sull'aia sia in virtù di titoli sia in forza di intervenuta usucapione stante il possesso indisturbato esercitato per oltre un ventennio; -l'adito Tribunale di Benevento accoglieva la domanda attorea ritenendo provato il diritto di comproprietà degli attori sull'aia sulla base degli atti di acquisto inter vivos e mortis causa e rinviava alle risultanze della ctu per l'esatta individuazione dell'aia nel frattempo trasformata in giardino; -avverso tale statuizione proponevano appello i soccombenti Pietro Abbatiello e Anna ed Emilia Abbatiello nonchè appello incidentale Agostino e Pierantonio Abbatello; -la corte d'appello ha proceduto ad una parziale rettifica della motivazione della sentenza impugnata che, tuttavia, non incide sull'esito del giudizio posto che, come considerato dal giudice del gravame, la domanda attorea e' stata accolta in Ric. 2016 n. 13502 sez. 52 - ud. 27-04-2021 -2- ragione dei titoli di provenienza prodotti e comprensivi sia della zona identificata come foglio 9 e particella 26 adibita ad aia (ora giardino) sia la zona della stessa particella 26 adibita a cortile; - tale rettifica non ha determinato, tuttavia, nè l'accoglimento dell'appello principale di parte soccombente nè di quello incidentale di risarcimento del danno da mancato godimento della parte riconosciuta comune; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Giuseppina Abbatiello quale erede di Pietro Abbatiello (fu Sebastiano) con ricorso affidato a cinque motivi, cui resistono con controricorso illustrato da memoria, Pietrantonio Abbatiello e Agostino Abbatiello; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati Anna, Emilia e Mauro Abbatiello; considerato che: -con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 303, comma 2, cod. proc. civ. nonchè la conseguente nullità per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 cod. proc. civ. ed ex art. 360, comma 1, n.4 cod. proc.civ.; -con il secondo motivo di deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, cod. civ. e conseguente nullità per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 cod. proc.civ. ed ex art. 360, comma 1, n.4, cod. proc.civ.; -il primo e secondo motivo attengono alla medesima questione e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente; -essi non meritano accoglimento;
Ric. 2016 n. 13502 sez. 52 - ud. 27-04-2021 -3- -in parte si riferiscono, infatti, alla censura già sollevata in appello nei confronti della notifica dell'atto di riassunzione del processo di primo grado eseguita, dopo il decesso del convenuto Agostino Abbatiello (fu Sebastiano), ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc.civ., riproponendo, nonostante la corretta motivazione resa in proposito dalla corte di merito, la questione della indicazione, nell'atto notificato all'ultimo domicilio del defunto e nella relata di notifica, dei nominativi dei presunti eredi dello stesso e non individuate nella forma collettiva ed impersonale di "eredi di Agostino Abbatiello"; -la ricorrente, però, non si confronta con la giustificazione offerta dalla corte d'appello che ha evidenziato la ratio di tale speciale forma di notifica prevista dall'art. 303, comma 2, cod. proc. civ., la quale consente la rapida riassunzione del giudizio senza che si verifichi alcuna lesione del contraddittorio, purchè sia rispettato il termine annuale della notifica; -ebbene, tale lesione nel caso di specie è stata ritenuta insussistente e la specifica indicazione nominativa nella notifica tempestivamente eseguita costitituisce in realtà un adempimento ulteriore rispetto a quello minimo previsto dal codice di rito che non determina alcun pregiudizio; -la censura è pure infondata con riguardo all'asserita omessa verifica ad opera del giudice della qualità di erede in capo alle persone indicate come tali poichè è pacifico che la verifica cui è tenuto il giudice d'ufficio riguarda la qualità di "parte" e non la titolarità attiva e passiva della situazione sostanziale dedotta (cfr.
Cass. sez. Un. 2951/2016); -peraltro l'intimato Mauro Abbatiello, indicato quale ulteriore erede del defunto Agostino Abbatiello e già "appellato contumace" nel giudizio di impugnazione concluso con la Ric. 2016 n. 13502 sez. 52 - ud. 27-04-2021 -4- sentenza oggetto del presente ricorso, neppure in questa fase ha svolto attività difensiva; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo in ordine alla ritenuta materiale trasformazione dell'orto originario parte in aia e parte in cortile e contestuale violazione dell'art. 2697, comma 2, cod. civ. circa il riconosciuto diritto di comunione in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ.; -la doglianza è infondata perchè anche sotto questo profilo sul punto la ricorrente ripropone la censura già formulata in appello e sulla quale la corte d'appello si è pronunciata evidenziando come alla luce dei titoli di proprietà di entrambe le parti "risulti che l'immobile indicato come foglio 9 particella 26, identificante l'originario orto non risulta essere mai stato frazionato ma solo trasformato nel tempo, parte in cortile e parte in aia (ora giardino), dopo essere stato assegnato con testamento del 1852 dal comune capostipite Antonio Abbatiello ai sei figli maschi (tra cui Vincenzo Abbatiello antenato degli attori e Sebastiano Abbatiello, antenato dei convenuti) per i diritti di 1/6 ciascuno senza essere mai fatto oggetto di divisione nè di cessione in proprietà esclusiva e restando di proprietà nei passaggi successivi, ove il riferimento al cortile comune e/o all'aia (quest'ultima a partire del testamento del 1924 di Agostino Abbatiello, discendente di Sebastiano) non sembra che possa riguiardare altro che l'orto suddetto"; -ebbene, a fronte di tale chiara considerazione, la ricorrente non indica, se non genericamente, le considerazioni che a suo avviso deporrebbero per escludere l'aia della comunione invocata dagli attori facendo riferimento, per un verso, ad annotazioni del ctu, motivatamente disattese dalla corte di Ric. 2016 n. 13502 sez. 52 - ud. 27-04-2021 -5- merito e, per altro verso, richiamando un non altrimenti meglio rogito del 1967 ( cfr. sub DJ pag. 11 del ricorso) che non appare configurare elemento di fatto idoneo a ribaltare la conclusione della corte d'appello; -con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 246 e 116 comma 1, cod. proc. civ. nonché il mancato esame di fatti e/o risultanze processuali decisive in ordine alla decorrenza del possesso ad escludendum in capo ai convenuti; -la censura è inammissibile; -sostiene la ricorrente che la corte avrebbe ritenuto infondata l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti sulla scorta di una errata valutazione delle prove testimoniali assunte su istanza degli attori, alcune delle quali nulle ex art. 246 e 116 cod. proc. cìv. per incapacità a testimoniare e documentata inattendibilità dei testi assunti; -la censura è inammissibile perchè la ricorrente si limita a dedurre di avere formulato l'eccezione prima e dopo l'assunzione dei testi Angela Zaino e Salvatore Abbatiello ma non precisa di avere reiterato l'eccezione non accolta in sede di precisazione delle conclusioni avanti al primo giudice e nel successivo atto di citazione in appello, così disattendendo il principio secondo il quale la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusion e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile Ric. 2016 n. 13502 sez. 52 - ud. 27-04-2021 -6- d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (cfr.
Cass. Sez. Un. 21670/2013); -con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1159 cod. civ.; -la censura appare inammissibile per difetto di specificità; -la ricorrente non spiega, infatti, in che esatti termini ha articolato l'eccezione di usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata; -appare, pertanto, inevitabile la constatazione del mancato assolvimento dell'onere di sufficiente specificazione rispetto ad una questione che appare del tutto nuova (cfr.
Cass.1435/2013; id. 27568/2017); -in conclusione il ricorso va respinto e, in applicazione del principio di soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 1800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 1 5 % per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.