Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34827/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes appeal ruling on co-ownership in residential complex due to conflicting prior judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34827/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision recognizing co-ownership among lot owners in a residential complex. While the lower court found co-ownership arose automatically from lot allocation, the Supreme Court rejected this because it ignored conflicting prior judgments that had already ruled on the matter. The court held that prior judgments bind only the parties involved and do not create a binding precedent for third parties or other owners not present in those proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2909 c.c.; Art. 404 c.p.c.: Judgments passed in force bind only the parties and their successors, not third parties; prior judgments do not establish a res judicata effect against owners absent from those proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
co-ownership recognition res judicata limits conflicting judgments third party rights necessary co-litigants judicial contradiction property law spazio verde

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 c.c.
Art. 404 c.p.c.
art. 372 c.p
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i ricorrenti, in aggiunta alle sentenze del Tribunale di Tivoli già esibite insieme al ricorso, hanno esibito altre sentenze del medesimo tribunale, pur sempre intervenute fra gli attuali ricorrenti e il Complesso residenziale Parco Azzurro.
art. 2909 c.c
art. 404 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1099/2020
Cass. n. 30476/2019
Cass. n. 27084 del 2018
Cass. n. 27084 del 2018, citata dal controricorrente nella memoria, non fornisce argomento alla tesi della irrilevanza delle pronunce già intervenute sulla vicenda.
Cass. n. 29923/2020
Cass. n. 24165/2013
Cass. n. 27427/2005
Cass. n. 5796/2005
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

E ( )N 3 ORDINANZA sul ricorso 17824-2016 proposto da: SPERDUTO BRUNO, FERRINI CLAUDIA, IZZO MARIA GRAZIA, ROSSI UMBERTO, SMANASSI MICHELA, BOVA GEMMA, CERVELLERA VITA PAOLA, IADANZA ALBERTO, ZATELLI NICOLETTA, ANDREOLI LUCIA, DI MARCO STEFANIA, BRANCACCIO ROSANNA, FATATO FAUSTA, PISANO GIOVANNA, GENCHI CLAUDIA, PEDERZOLLI PIERPAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIBIA 167, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BORRELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GLORIA GEMMA; - ricorrenti - COMPLESSO RESIDENZIALE PARCO AZZURRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D'ORO 378, presso lo studio dell'avvocato CARMELO MONACO, che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - SACCHI RINA, ROSIGLIONI SABRINA; - intimati- CAUSI! FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 167, presso lo studio dell'avv.

FRANCESCO Dr GIORGIO, che la rappresenta e difende; - intervenuta- avverso la sentenza n. 1120/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli, resa nel contraddittorio fra il Complesso residenziale Parco Azzurro, ch'era stato chiamato nel giudizio da una pluralità di soggetti, tutti proprietari o comproprietari di lotti con sovrastanti terreni siti nel Comprensorio Residenziale Parco Azzurro, via Nomentana km. 15,500 in Guidonia Montecelio, i quali avevano impugnato una pluralità di atti che supponevano l'esistenza di una comunione fra gli assegnatari dei lotti facenti parte del Comprensorio.

La Corte d'appello, in dissenso dal primo giudice, che aveva disconosciuto l'esistenza della comunione, ha riconosciuto, relativamente ai terreni destinati a verde pubblico, agli impianti e ai pozzi di pertinenza degli alloggi, l'esistenza di una comunione insorta in conseguenza dell'assegnazione dei lotti. La Corte d'appello, quindi, ha rigettato l'appello incidentale degli originari attori, i quali avevano chiesto accertarsi l'inesistenza della comunione fra i proprietari dei lotti, deducendo l'inesistenza di beni in comunione pro indiviso oggetto di gestione comune.

La Corte d'appello ha fatto applicazione del principio che la comunione sorge automaticamente senza bisogno di apposita manifestazione di volontà. Ric. 2016 n. 17824 sez. 52 - ud. 09-04-2021 -2- Per la cassazione della sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, sulla base di sei motivi: i primi cinque motivi censurano la sentenza, sotto una molteplicità di profili, sostanziali e processuali, in ordine alla riconosciuta esistenza della comunione e alle implicazioni che da ciò ne sono derivate; con il sesto motivo si deduce l'esistenza di plurimi giudicati del Tribunale di Tivoli, a partire dalla sentenza n. 1493 del 2014, che hanno interessato via via tutti coloro che avevano proposto la domanda in primo grado del presente giudizio.

La Corte d'appello, resa edotta del passaggio in giudicato della prima pronuncia n. 1493 del 2014, non ha preso in alcuna considerazione la circostanza. Il Complesso residenziale Parco Azzurro ha resistito con controricorso. È intervenuta volontariamente Francesca Calise, quale erede di Calise Carlo, che fu parte del giudizio di merito. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE È prioritario l'esame del sesto motivo, con i quale si deduce l'esistenza di plurimi giudicati esterni in relazione alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1493 del 2014 e alle altre sentenze via via intervenute nel prosieguo fra il Complesso e i singoli assegnatari, dai quali il primo pretendeva il pagamento dei contributi inerenti alla gestione dei beni affermati comuni.

Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i ricorrenti, in aggiunta alle sentenze del Tribunale di Tivoli già esibite insieme al ricorso, hanno esibito altre sentenze del medesimo tribunale, pur sempre intervenute fra gli attuali ricorrenti e il Complesso residenziale Parco Azzurro. Si precisa che la Corte di Cassazione ha rigettato la pluralità dei ricorsi proposti dal Complesso residenziale contro tali sentenze, che hanno progressivamente interessato la totalità degli attuali Ric. 2016 n. 17824 sez. 52 - ud. 09-04-2021 -3- ricorrenti.

In tutti questi casi la Suprema Corte, sulla scia di Cass. n. 327/2017 - la quale ha rilevato l'esistenza del giudicato esterno, costituito dalla sentenza del Tribunale di Tivoli resa su impugnativa di deliberazione assembleare relativa ai bilanci consuntivi 2011 e preventivo 2012, la quale aveva negato la comunione in base al rilievo che gli atti di assegnazione dei singoli lotti agli attori non avessero alcun riferimento alle pertinenze ad essi relative, per cui non sussisteva alcuna comunione al riguardo di detti beni - ha definito allo stesso modo la pluralità dei ricorsi proposti dal Complesso, rigettandoli (Cass. n. 767/2017; n. 9279/2018; n. 10058/2018; n. 14082/2019.

Identicamente va definito il presente ricorso, proposto non dal Complesso, come i precedenti menzionati nella memoria, ma contro di esso. Vale pur sempre il rilievo che l'accertamento, circa l'insussistenza di una situazione di contitolarità delle aree pertinenziali del Complesso Parco Azzurro, impedisce che la situazione possa essere oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio. Si ricorda che l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione, sia qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, sia nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. n. 9512/2009; n. 1534/2018;

S.U. n. 13916/2006). Il controricorrente sostiene che la pluralità delle pronunce fatte valere dai ricorrenti non potrebbero avere efficacia di giudicato, in quanto sono state tutte emesse nei confronti del Complesso residenziale, mentre, avuto riguardo all'oggetto dell'accertamento, occorreva che fossero coinvolti nel giudizio personalmente i singoli comunisti. L'eccezione non si può condividere. Si deve in primo luogo rilevare che, nel caso in esame, le pronunce sono invocate dai singoli al fine di farne derivare un effetto favorevole, giustificato dalla identità del rapporto Ric. 2016 n. 17824 sez. 52 - ud. 09-04-2021 -4- sostanziale già accertato nella pluralità dei processi definiti (cfr.

Cass. n. 1099/2020; n. 30476/2019). Si nota giustamente in dottrina come il problema dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza (o della cosa giudicata) si è posto in concreto solo per la efficacia «contro» i terzi, non per la efficacia a favore dei terzi titolari di un rapporto giuridicamente dipendente o contitolari dello stesso rapporto. Va comunque rilevata che, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, che va qui ribadita, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, mentre le relative statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti estranei al giudizio, e ciò anche quando il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso.

Pertanto, seppure l'ordinamento predispone mezzi e strumenti per evitare il contrasto di giudicati nel caso in cui al giudizio non partecipino tutti i soggetti del rapporto che ne costituisce l'oggetto (chiamata in causa, integrazione del contraddittorio), può essere pronunciata una sentenza efficace solo per alcuni e non per tutti i soggetti titolari del detto rapporto, tant'è vero che l'art. 404 c.p.c. ha previsto anche un rimedio specifico, l'opposizione di terzo, per consentire a quest'ultimo, rimasto estraneo al giudizio, di non subire il pregiudizio che eventualmente si sia verificato in conseguenza della sentenza pronunziata senza la sua partecipazione (oltre al rimedio, generico, costituito dall'azione di nullità che il litisconsorte necessario può esperire contro la sentenza emessa a conclusione di un giudizio necessario al quale egli non ha partecipato) (così Cass. n. 29923/2020; n. 24165/2013; n. 27427/2005; n. 5796/2005).

Cass. n. 27084 del 2018, citata dal controricorrente nella memoria, non fornisce argomento alla tesi della irrilevanza delle pronunce già intervenute sulla vicenda. In quella occasione la Corte di cassazione Ric. 2016 n. 17824 sez. 52 - ud. 09-04-2021 -5- accolse il ricorso di Parco Azzurro per aver ritenuto fondato il primo motivo, non per avere disconosciuto la rilevanza, nel procedimento definito, delle pronunce intervenute perché emesse inter pauciores. In Cass. n. 27084 del 2018, infatti, non risulta considerata alcuna eccezione di giudicato esterno.

Conclusivamente deve essere accolto il sesto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio; tenuto conto della complessità della vicenda, possono compensarsi tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il sesto motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara interamente compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Seconda Sezione civile della Corte supr