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Ordinanza — n. 34822/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by holding electronic address sufficed for service before 2014, invalidating short-term appeal deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34822/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Anna Gioia's appeal against the short-term deadline for filing an appeal, quashing the lower court's dismissal. The lower court incorrectly limited the Supreme Court's 2012 ruling to official clerical notifications, ignoring that the appellant's lawyer had provided an email address. The Court held that the general principle of the 2012 ruling applies to all notifications, meaning the email address was sufficient to start the deadline, rendering the appeal timely.

Regesto Legislator

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Art. 82 del r.d. 37/1934; Art. 325 c.p.c.: The principle established by the Supreme Court that electronic address suffices for service applies to all notifications, not just clerical ones, thereby validating appeals filed within the short deadline when an email was provided.

Parole chiave

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short appeal deadline electronic service of process email address sufficiency notification to lawyer cassation quashing decadenza legale ritardo ingiustificato termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 82 del r.d. 37/1934
il primo motivo lamenta violazione eio falsa applicazione dell'art. 82 del r.d. 37/1934, alla luce della interpretazione data dalla pronuncia delle sezioni unite n.
Art. 325 c.p.c.
Pertanto, la notificazione della sentenza di primo grado, effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro, non era notificazione idonea a determinare il decorso del termine breve di cui all'art. 325, comma 1 c.p.c., con conseguente tempestività della proposizione dell'appello.
Art. 326 c.p.c.
breve previsto dall'art. 326 c.p.c. Resistono con controricorso Francesco Guido e Lucia Antonella Pisciotta.
Art. 25 della legge n. 183/2011
dall'art. 25 della legge n. 183/2011;
Art. 17 d.l. 179/2012
37, solo qualora il difensore non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine), non può che riferirsi alle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, la cui valida effettuazione esclusivamente per via telematica è stata sancita dall'art. 17 d.l.
art. 326 c.p
breve previsto dall'art. 326 c.p.c.
art. 325, comma 1 c.p
Pertanto, la notificazione della sentenza di primo grado, effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro, non era notificazione idonea a determinare il decorso del termine breve di cui all'art. 325, comma 1 c.p.c., con conseguente tempestività della proposizione dell'appello.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 10143/2012
37/1934, alla luce della interpretazione data dalla pronuncia delle sezioni unite n. 10143/2012 alle modifiche apportate agli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 21803-2016 proposto da: GIOIA ANNA IN QUALITA' DI FIGLIA ED EREDE DI GIOIA DAVIDE, rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI MAZZEI; - ricorrente - contro '_uCA A GUIDO FRANCESCO, PISCIOTTAVANTONELLA, rappresentati e à,U-3 difesi dall'YVITO CALDIERO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 331/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

17. R.G. 21803/2016 PREMESSO CHE Anna Gioia, erede di Davide Gioia, ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 7 marzo 2016, n. 331, che, in accoglimento dell'eccezione degli appellati Francesco Guido e Lucia Antonella Pisciotta, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di Davide Gioia per essere stata proposta oltre il termine c.d. breve previsto dall'art. 326 c.p.c. Resistono con controricorso Francesco Guido e Lucia Antonella Pisciotta. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:

1. il primo motivo lamenta violazione eio falsa applicazione dell'art. 82 del r.d. 37/1934, alla luce della interpretazione data dalla pronuncia delle sezioni unite n. 10143/2012 alle modifiche apportate agli artt. 366 e 125 c.p.c. dall'art. 25 della legge n. 183/2011;

2. il secondo motivo contesta "contraddittorietà, fino al limite della illogicità", della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla interpretazione data alla pronuncia delle sezioni unite n. 10143/2012. I motivi sono fondati. La Corte d'appello, rilevato che il difensore di parte appellante non aveva eletto domicilio nel circondario del Tribunale di Paola dinanzi al quale si era svolto il giudizio di primo grado e che aveva però provveduto a indicare "negli scritti difensivi depositati agli atti di causa il proprio indirizzo di posta elettronica certificata", ha ritenuto che la pronuncia delle sezioni unite n. 10143/2012 (che ha affermato il principio della operatività della domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è in corso il giudizio a norma dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, solo qualora il difensore non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine), non può che riferirsi alle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, la cui valida effettuazione esclusivamente per via telematica è stata sancita dall'art. 17 d.l. 179/2012, convertito nella I. n. 221/2012.

Al contrario - ha sostenuto la Corte d'appello - la previsione di analogo obbligo di notifica di atti in materia civile al difensore a istanza di parte è stata introdotta solo dal d.l. n. 90/2014, il cui art. 52 ha inserito nel citato di. n. 179/2012, con decorrenza dal 19 agosto 2014, l'art. 16-sexies in materia, cosicché all'epoca dell'effettuazione della notificazione della sentenza appellata nell'ambito del giudizio in esame, risalente al marzo 2014, non poteva ancora ritenersi sussistente in capo al difensore alcun obbligo di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata degli atti ovvero dei provvedimenti, essendo il ricorso a quest'ultima modalità meramente facoltativo.

Il ragionamento della Corte, nel circoscrivere alle notificazioni e comunicazioni della cancelleria l'operatività del principio di diritto enunciato dalla citata pronuncia n. 10143/2012, è erroneo in quanto le sezioni unite hanno enunciato un principio generale, come d'altro canto si evince dal fatto che nel caso che ha dato luogo alla pronuncia non vi era stata una notificazione a cura della cancelleria, ma si trattava di una notificazione di parte (la notificazione del ricorso per cassazione). Pertanto, la notificazione della sentenza di primo grado, effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro, non era notificazione idonea a determinare il decorso del termine breve di cui all'art. 325, comma 1 c.p.c., con conseguente tempestività della proposizione dell'appello.

II. Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 25 m