Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34169/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed as inadmissible due to mismatched facts and incorrect appellate court reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34169/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the three grounds cited did not match the facts of the case. The applicant claimed criminal threats and a different appellate court, while the actual proceedings involved domestic abuse by a stepmother and the Cagliari Court of Appeal. The court ruled that the appeal was procedurally flawed and ordered the payment of additional court fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002; Art. 370 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited refer to a different factual scenario or an incorrect court, and the opposing party's response fails to meet minimum procedural requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
asylum appeal inadmissibility mismatched factual grounds incorrect appellate court reference procedural defect asylum court fees contribution domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di rifugiato persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 370 c.p.c.
Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c. Ai sensi dell'art.
art. 370 c.p
Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 25833-2019 proposto da: OSASERE IMAFIDON, rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO GILARDONI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA 2021 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; 628 - controricorrente - contro PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 421/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS; t 57. R.G. 25833/2019 PREMESSO CHE Osasere Imafidon, cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua domanda di protezione, adiva il Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale che aveva solo sedici anni quando la matrigna lo aveva cacciato di casa, che non sapeva dove andare e dormiva per strada, che era allora partito per la Libia; a causa della matrigna temeva per la sua incolumità in caso di rimpatrio.

Davanti al Tribunale il richiedente non è comparso all'udienza. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La pronuncia è stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 13 maggio 2019, n. 421, ha respinto il gravame. Avverso la decisione della Corte d'appello Osasere Imafidon propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno si è costituito con controricorso. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso, articolato in tre motivi, è inammissibile in quanto i motivi risultano riferiti a una fattispecie diversa da quella in esame.

Il primo motivo discorre infatti di computo dei termini per ricorrere per cassazione contro l'ordinanza, quando invece il provvedimento impugnato è una sentenza. Nel secondo motivo si parla di minacce da parte di membri di un'organizzazione criminale, vicenda estranea al caso di specie ove il ricorrente ha narrato di una relazione problematica con la matrigna. Nel terzo motivo, ove si contesta genericamente la mancata concessione della protezione umanitaria, si fa riferimento alla Corte d'appello di Torino invece che alla Corte d'appello di Cagliari.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il Presidente (Rosa Maria D