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Ordinanza — n. 34167/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses subsidiary protection claim due to lack of specific facts proving indiscriminate violence in Nigeria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34167/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific facts regarding indiscriminate violence in his region of origin. While the applicant alleged threats from religious persecution, he offered no concrete evidence or sources to substantiate the claim of widespread violence in his specific area. Consequently, the court ruled that the general invocation of conflict in Nigeria was insufficient to meet the legal threshold for subsidiary protection.

Regesto Legislator

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d.lgs. 251/2007, art. 14; d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater: An appeal for subsidiary protection is inadmissible if the applicant fails to allege specific facts demonstrating indiscriminate violence in their specific region of origin, limiting the claim to generic assertions of conflict.

Parole chiave

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subsidiary protection indiscriminate violence specific facts requirement inadmissible appeal Nigeria asylum religious persecution Cassazione ordinanza domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 251/2007, art. 14, lett. c, nn. 3 e 5
251/2007, art. 14, lettera c, nn.
art. 370 c.p.c.
Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 370 c.p
Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 26617-2019 proposto da: ISIBOR SUNNY, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIA PAOLA CABITZA, GIUSEPPE ONORATO; - ricorrente - contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO CAGLIARI, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente 2021 domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 626 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS; n I) 55. R.G. 26617/2019 PREMESSO CHE Isibor Sunny, cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di protezione, proponeva domanda di riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria e umanitaria innanzi al Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale di essere stato accusato di aver praticato riti woodoo con i quali avrebbe causato la morte della ragazza che frequentava; all'audizione innanzi al Tribunale ha precisato di essere cristiano e di aver voluto sposare la ragazza mussulmana, che poi è morta.

Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda. Avverso la decisione è stato proposto gravame innanzi alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 26 giugno 2019, n. 563, ha rigettato l'impugnazione. Avverso la decisione della Corte d'appello Isibor Sunny propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno si è costituito con controricorso. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta "violazione del d.lgs. 251/2007, art. 14, lettera c, nn. 3 e 5 per non avere la Corte d'appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata".

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente si limita a genericamente invocare la situazione di violenza e di corruzione esistente in Nigeria, senza allegare fatti specifici attinenti alla sua regione di provenienza e senza indicare alcuna fonte né contestare le affermazioni della Corte d'appello circa la mancata ricorrenza dei presupposti di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato. II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il