Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34166/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34166/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34166/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26728-2019 proposto da: EHRATO EDOSA, rappresentata e difesa dall'avv. LUCA ZUPPELLI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;625 - resistente - avverso la sentenza n. 717/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 370 c.p, art. 366 c.p; Ordinanza — n. 34166/2021 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 26728/2019 PREMESSO CHE Ehrato Edosa, cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di protezione, adiva il Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale che dopo la morte del padre, che aveva un negozio di ricambi per moto e che apparteneva alla setta degli Ogboni, era stato minacciato di morte a seguito del suo rifiuto di entrare a fare parte della setta. Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda. La decisione è stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 6 settembre 2019, n. 717, ha respinto il gravame.

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente difetto di motivazione testimonianza inattendibile prova insufficiente dell'aggravamento clinico opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 370 c.p
Il Ministero dell'interno si è costituito, decorso il termine di cui all'art. 370 c.p.c.
art. 366 c.p
Il ricorso, che prospetta due motivi di censura, è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26728-2019 proposto da: EHRATO EDOSA, rappresentata e difesa dall'avv. LUCA ZUPPELLI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;625 - resistente - avverso la sentenza n. 717/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

54. R.G. 26728/2019 PREMESSO CHE Ehrato Edosa, cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di protezione, adiva il Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale che dopo la morte del padre, che aveva un negozio di ricambi per moto e che apparteneva alla setta degli Ogboni, era stato minacciato di morte a seguito del suo rifiuto di entrare a fare parte della setta. Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda. La decisione è stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 6 settembre 2019, n. 717, ha respinto il gravame.

Avverso la decisione della Corte d'appello Ehrato Edosa propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno si è costituito, decorso il termine di cui all'art. 370 c.p.c. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso, che prospetta due motivi di censura, è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa. È vero che "per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata";

è però indispensabile che dal contesto del ricorso "sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo" (cfr., per tutte, Cass. 4403/2006), conoscenza del fatto che nel caso in esame non è desumibile dal contesto del ricorso. II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Nulla per le spese, non avendo il Ministero fatto valere tempestive difese nel giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio) DEPOSITATO