Italian asylum appeal dismissed as inadmissible due to failure to substantiate key facts under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the asylum appeal inadmissible because the applicant failed to substantiate the decisive facts regarding his father's involvement in the Ogboni sect. Although the applicant cited historical figures to contest the sect's elitist nature, the court found the arguments lacked development and omitted essential details about the personal danger and social conditions in Nigeria. Consequently, the appeal was rejected for violating procedural requirements that demand a reasoned presentation of decisive facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the applicant fails to substantiate the decisive facts or provide sufficient motivation regarding the personal danger and social conditions in the country of origin.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso 25817-2019 proposto da: UGBO KELVIN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell'avvocato MARINA FLOCCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLO SECCHI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO PRO- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
53. R.G. 25817/2019 PREMESSO CHE Ugbo Kelvin, cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di protezione, adiva il Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda, in sede amministrativa il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato la Nigeria in quanto la sua vita era in pericolo: il padre faceva infatti parte della setta degli Ogboni e la madre gli aveva riferito di aver visto durante dei riti woodoo che sarebbe stato ucciso in sacrificio. Il Tribunale di Cagliari, con decreto 24 luglio 2019, n. 2143, ha rigettato la domanda.
Avverso la decisione del Tribunale di Cagliari Ugbo Kelvin propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c. \ Dopo una lunga esposizione suddivisa in diciotto paragrafi (pp. 4-10 del ricorso), in cui nel contestare l'affermazione del Tribunale circa il carattere elitario della setta degli Ogboni si citano anche Lech Walesa, Nicolas Maduro e Napoleone Bonaparte, alle pp. 10 e 11 sotto il titolo "Motivi" vengono elencate una serie di violazioni di norme, "in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", violazioni che non trovano sviluppo alcuno, per poi terminare - dopo le conclusioni - con il laconico riferimento all'omesso esame circa un fatto decisivo, rappresentato dalla "situazione personale e sociale del ricorrente nigeriano, le condizioni di reale pericolo diffuso nel paese e l'appartenenza di suo padre a un gruppo e alla pericolosa setta degli Ogboni".
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelie sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio) 1111.1.10i MIMI? DEPOSITATO IN C