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Ordinanza — n. 33986/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it targets an expired expulsion order, not the detention extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33986/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's grievances targeted an expulsion decree that had already lost validity due to its 2013 notification date. The applicant argued the detention extension relied on these outdated criminal precedents, but the court noted the appeal incorrectly focused on the expulsion rather than the current detention order. Consequently, the court ruled the arguments irrelevant to the specific legal provision cited regarding new expulsion measures.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-ter d.lgs. 286/1998; Art. 13 d.lgs. 286/1998: An appeal challenging a detention extension is inadmissible if it erroneously targets an expulsion decree that has already expired, as the cited provision applies only to new expulsion measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
detention extension expulsion decree notification date legal validity inadmissible appeal detention center Italian immigration law proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter d.lgs. 286/1998
Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia la "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs. 286/1998", cui "deve essere aggiunto quanto previsto dall'art.
Art. 13 d.lgs. 286/1998
Viene poi richiamato genericamente l'art. 13 del medesimo d.lgs.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 26528-2019 proposto da: DONIA ABUDA MOHAMED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL 2021 MINISTRO PRO-TEMPORE, PREFETTO DI POTENZA IN PERSONA 774 DEL PREFETTO PRO-TEMPORE, QUESTURA DI POTENZA IN PERSONA DEL QUESTORE PRO-TEMPORE; - intimati - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MELFI, t depositata, il 14/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

52. R.G. 26528/2019 PREMESSO CHE Donia Abuda Mohamed, cittadino egiziano, ricorre per cassazione contro il provvedimento del 14 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di prorogare il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per un ulteriore periodo di quindici giorni. Gli intimati (il Ministero dell'interno, la Prefettura della provincia di Potenza e la Questura di Potenza) non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia la "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs. 286/1998", cui "deve essere aggiunto quanto previsto dall'art. 13" del medesimo d.lgs: il Giudice di pace non ha tenuto conto della circostanza che il decreto del Prefetto alla base del trattenimento era stato notificato il 18 ottobre 2013, così che il provvedimento impugnato è fondato su presupposti non più attuali.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente denuncia infatti la violazione o erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, disposizione che attiene all'ipotesi dell'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell'ordine di allontanamento e non è pertanto pertinente alla doglianza riportata nel ricorso. Viene poi richiamato genericamente l'art. 13 del medesimo d.lgs. 286/1998, senza individuare lo specifico precetto violato dal provvedimento impugnato. D'altro canto le censure sono dal ricorrente rivolte avverso non il provvedimento impugnato, che ha prorogato il trattenimento presso il centro di permanenza, ma nei confronti del decreto di espulsione che, ad avviso del ricorrente, avrebbe perso efficacia essendo stato notificato il 18 ottobre 2013 e quindi pronunciato sulla base di presupposti non più attuali, presupposti che - va sottolineato - consistono in precedenti penali (v. p. 2 del decreto di espulsione).

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021. Il P sente (Feli 1n1 &frIa f CANCELLERIA DEP osiTpao